Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10480 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME1 0480 / 0 1 므 REPUBBLICA ITALIA C $ 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 6 SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11337/98 Dott. Vittorio DUVA - Presidente - Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere PERCONTE LICATESE Cron. 73098 Dott. Renato Consigliere - Rep. 3549 Consigliere Ud. 24/01/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente LIRE 1500 SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRONE VITO, BARCELLONA PIERINA, elettivamente 0400767 domiciliati in ROMA VIALE DEGLI AMMIRAGLI 14, presso lo studio dell'avvocato CARDILLI RAFFAELE, che li difende, D400768 giusta delega in atti;
E N O I - ricorrenti E Z L A S I S V A I
contro
C C D MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del - N 6 9 O 3 Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI 0 N O 6 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE A C DELLO C 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
3000 CANCELLERIA 134 controricorrente DE338206 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avversO la sentenza n. 263/97 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROMA, sezione 1° civile emessa il 18/10/1996, dal Sig. 24-0 per diritti L. 3000 depositata il 27/01/97; RG. 4209/1993, 1103.08.01 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SALLUZZO;
Richiesta copia studio udito l'Avvocato GIANCARLO VIOLA (per delega avv. dal Sig. KROMOS per diritti L. 3000 Raffaele Cardilli); 03- 08-01 IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso. ба SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 13-15.10.1988 IN RC, in proprio e quale esercente la patria po- testà sul figlio minore TO ON conveniva in giu- dizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Pubblica Istruzione e la Safari Park srl chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, nato nel 1975, che frequentava la seconda elementare e Cop F.CF. che in occasione di una giusta scolastica era caduto da 3000 una giostra girevole del parco giochi del Safari Park. 20 SET 2001 Dopo la chiamata in giudizio della Compagnia di As- sicurazioni Generali spa la causa veniva decisa con sentenza 21.10.1992 con la quale il Tribunale accoglie- CANCELLERIA: va la domanda nei confronti del Ministero dichiarando 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZION cessata la materia del contendere tra la RC e Al Sig. Avv. Gen. Stat le altre parti in virtù di accordo transattivo tra loro rilasciata 1 copiaLeat ACT notific intercorso. 40.000 Carta bol Avverso tale decisione proponeva appello il Mini-Dir. Copia 12.000 52000 stu;
la RC ed il ON, che avendo raggiunto Rome, 26 OTT. 2001 IL CANCELLIERE la maggiore età si costituiva personalmente, chiedevano il rigetto del gravame e con appello incidentale la li- quidazione di ulteriori somme a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi. Resistevano tutte le altre par- ti. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 18.10.1996 27.1.1997 e successiva ordinanza di corre- zione 28.3 6.5.1997, accogliendo l'impugnazione del Ministero, rigettava la domanda risarcitoria proposta contro il Ministero medesimo e compensava interamente le spese del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propongono ri- corso ON TO e RC IN affidandone l'accoglimento a due motivi illustrati anche da memo- ria. Resiste con controricorso il Ministero della Pub- blica Istruzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano con il primo mezzo i ricorrenti1. "illegittimità del procedimento di correzione della 3 sentenza 263/97 Corte Appello di Roma e violazione de- gli artt. 287 e 288 c.p.c. -nullità della ordinanza di correzione emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 28.3 - 6.5.1997" sostenendo che l'ordinanza in questio- ne sarebbe affetta da nullità perché adottata da un collegio diverso da quello che aveva deliberato la sen- tenza ed inoltre perché sussisterebbe un insanabile contrasto tra la parte motiva ed il dispositivo. L'esposta censura è insuscettibile di accoglimento. Secondo il consolidato insegnamento di questa Su- prema Corte (v. Cass. 2 marzo 1990 n. 1646, 11 aprile the 1986 n. 2568 e 16 settembre 1981 n. 5138), infatti, “il provvedimento reso sull'istanza di correzione di una sentenza, in esito al procedimento contemplato dall'art. 288 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., per difetto di natura decisoria, non soltanto quando detta istanza venga accolta, ma anche quando sia respinta, posto che, in entrambe le ipotesi, si tratta di determinazioni di natura amministrativa, non incidenti sui diritti SO- stanziali o processuali delle parti.
2. Con il secondo motivo, deducendo "violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2048 cod. civ. -omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)" si dolgono: a) della ricostru- zione dei fatti operata dalla Corte di merito (in con- trasto con quella effettuata dal primo giudice) e della conseguente esclusa applicabilità dell'art. 2048 C.C.; b) del mancato riconoscimento di una colpa degli inse- gnanti che andava invece a loro dire affermata quanto meno sotto il profilo dell'art. 2043 C. C.; dell'omesso riferimento all'art. 1218 C.C. applicabile alla fattispecie, ed ai principi nello stesso contenu- ti;
e, denunciano di inadeguatezza e contraddittorietà la motivazione adottata in sentenza. Anche i superiori rilievi sono privi di fondamento vanno disattesi. e Anziché indicare degli specifici vizi dell'iter lo- gico che avrebbe presieduto all'accertamento del fatto da parte della Corte distrettuale, i ricorrenti si li- mitano a muovere delle generiche contestazioni all'accertamento da questa operato adducendo una prete- sa contraddittorietà con le risultanze istruttorie e prospettando una propria ricostruzione della vicenda che intenderebbero contrapporre a quella effettuata, nel legittimo esercizio dei poteri valutativi che isti- tuzionalmente gli competono, dal giudice del merito. Avuto così riguardo alla censura di cui in a) va Osservato che la doglianza dei ricorrenti -in ordine 5 www . all'erronea disapplicazione della presunzione di re- sponsabilità prevista dall'art. 2048 c.c.- non muove da una diversa interpretazione della norma in parola (in tema di danno provocato dal minore a se stesso) ma dall'assunto, smentito dalla chiara ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito, che l'incidente fosse stato causato dalla condotta di soggetti diversi dall'agente sottoposto alla vigilanza dei propri inse- gnanti. Né l'applicazione di tale norma è sostenibile sotto altri profili e cioè per l'esistenza di pretese anoma- lie nello svolgimento del gioco sulle quali avrebbe do- vuto essere esercitato il potere di sorveglianza e di intervento degli insegnanti, anomalie tassativamente escluse con motivazione ampia ed esauriente che si per altro richiamata anche agli esiti della espletata consulenza tecnica. A identica conclusione deve pervenirsi relativamen- te alle censure di cui in b) ed in c) che si fondano parimenti su degli assiomi indimostrati mentre invece, come puntualizzato in sentenza, il diritto al risarci- mento del danno, tanto alla stregua dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 1218 stesso codice, non poteva che muove- re dalla prova, nella specie non fornita, quanto meno della colpa (rectius del nesso causale) sotto il profi- 6 lo omissivo о commissivo degli insegnanti e del loro inadempimento all'obbligo di vigilanza loro imposto (e delle modalità di questo). Quanto infine ai pretesi vizi che connoterebbero la motivazione dell'impugnata decisione deve rilevarsene l'assoluta genericità e la totale mancanza di qualsiasi riferimento al processo logico in base al quale la Cor- te territoriale è pervenuta alla sua decisione e che D T 100 risulta connotato da estrema correttezza e da assenza di errori e/o vizi di sorta. Il ricorso va pertanto rigettato ma sussistono giu- sti motivi, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., per disporre la totale compensazione tra le parti delle hooos spese del giudizio di cassazione. 290000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del Brel giudizio di cassazione. REGIST 4256 7259MP. 4 Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dem PO) Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione adiziar OMNI) 24.1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jalen Tw Vittorio Louva IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 1 060 2001 IL CANCELLIERE C1 CA Giovanni Giambattista 7 امانات O N K