CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17954 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IA RL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLO ANDREA RI OR, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Giovanni Pagliarulo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 18 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, emessa il 29 settembre 2021, ha rideterminato la pena, in relazione alle residue imputazioni di truffa aggravata di cui ai numeri 19, 20 e 21 del capo A), in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, dichiarando inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al ricorrente con quella del lavoro di pubblica utilità.
2. Ricorre per cassazione LO Di AT, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della Penale Sent. Sez. 2 Num. 17954 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/05/2026 pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. Sul punto, non si sarebbe formata alcuna preclusione processuale dipendente dai precedenti giudizi di merito e di legittimità, in quanto la richiesta non era mai stata avanzata prima del giudizio di rinvio. Tale preclusione non era ricavabile dalla sentenza di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione e neanche dalla sentenza con la quale la Corte di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso la sentenza rescindente. Di tal che, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata alla Corte di appello di Firenze in sede di giudizio di rinvio, non avrebbe potuto ritenersi preclusa e avrebbe dovuto essere valutata e accolta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. La sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione il 18 giugno 2024, aveva avuto ad oggetto soltanto la nuova determinazione della pena per le residue ipotesi di truffa aggravata di cui al capo A) indicate ai numeri 19, 20 e 21. Tuttavia, con il primo motivo del ricorso ordinario, in allora proposto, era stata eccepita la nullità della sentenza di secondo grado in ordine all’omesso avviso all’imputato della possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva, che non era stata mai avanzata.
2. La sentenza rescindente aveva ritenuto che tale motivo di ricorso restasse assorbito dalle altre statuizioni adottate dalla Corte di legittimità (cfr. fg. 3 della sentenza della Corte di cassazione prima richiamata). Ne consegue che la richiesta di sostituzione della pena detentiva – indipendentemente dall’esito del ricorso straordinario proposto dal ricorrente, deciso prima della sentenza impugnata e del relativo giudizio - doveva essere esaminata in sede di rinvio ed a seguito della nuova determinazione della sanzione. La pena stabilita all’esito del giudizio di rinvio, infatti, era stata stabilita dalla Corte di appello, con riguardo alle residue condotte illecite di truffa di cui al capo A, in misura differente e minore rispetto alla sentenza di appello oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione (da anni due, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa), con evidente necessità di una rinnovata valutazione – ritagliata sulla nuova sanzione – in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio. In questo senso, occorre ribadire il principio di diritto, particolarmente adattabile al caso in esame, secondo il quale, in caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità, l'oggetto del giudizio di rinvio è costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto del 2 giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, dovendo il giudice di rinvio rideterminare la pena del reato continuato, l'annullamento della precedente sentenza, pur in assenza di statuizioni sul punto, comportasse l'obbligo di rivalutare anche l'esistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva in precedenza effettuata). (Sez. 2, n. 13712 del 31/01/2023, [...], Rv. 284478-01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, [...], Rv. 204637-01). D’altra parte, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, per la prima volta effettivamente avanzata dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio con riguardo ad una valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio che andava a rinnovarsi, non poteva ritenersi preclusa in alcun modo, dal momento che, come pure si è affermato in giurisprudenza, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di sostituzione può essere legittimamente presentata dall'imputato per la prima volta nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ove la giuridica possibilità di operare in tal senso sia sorta soltanto in quella fase processuale (Sez. 1, n. 8156 del 05/02/2026, [...], Rv. 289520-01). Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla richiesta di sostituzione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLO ANDREA RI OR, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Giovanni Pagliarulo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 18 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, emessa il 29 settembre 2021, ha rideterminato la pena, in relazione alle residue imputazioni di truffa aggravata di cui ai numeri 19, 20 e 21 del capo A), in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, dichiarando inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al ricorrente con quella del lavoro di pubblica utilità.
2. Ricorre per cassazione LO Di AT, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della Penale Sent. Sez. 2 Num. 17954 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/05/2026 pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. Sul punto, non si sarebbe formata alcuna preclusione processuale dipendente dai precedenti giudizi di merito e di legittimità, in quanto la richiesta non era mai stata avanzata prima del giudizio di rinvio. Tale preclusione non era ricavabile dalla sentenza di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione e neanche dalla sentenza con la quale la Corte di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso la sentenza rescindente. Di tal che, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata alla Corte di appello di Firenze in sede di giudizio di rinvio, non avrebbe potuto ritenersi preclusa e avrebbe dovuto essere valutata e accolta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. La sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione il 18 giugno 2024, aveva avuto ad oggetto soltanto la nuova determinazione della pena per le residue ipotesi di truffa aggravata di cui al capo A) indicate ai numeri 19, 20 e 21. Tuttavia, con il primo motivo del ricorso ordinario, in allora proposto, era stata eccepita la nullità della sentenza di secondo grado in ordine all’omesso avviso all’imputato della possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva, che non era stata mai avanzata.
2. La sentenza rescindente aveva ritenuto che tale motivo di ricorso restasse assorbito dalle altre statuizioni adottate dalla Corte di legittimità (cfr. fg. 3 della sentenza della Corte di cassazione prima richiamata). Ne consegue che la richiesta di sostituzione della pena detentiva – indipendentemente dall’esito del ricorso straordinario proposto dal ricorrente, deciso prima della sentenza impugnata e del relativo giudizio - doveva essere esaminata in sede di rinvio ed a seguito della nuova determinazione della sanzione. La pena stabilita all’esito del giudizio di rinvio, infatti, era stata stabilita dalla Corte di appello, con riguardo alle residue condotte illecite di truffa di cui al capo A, in misura differente e minore rispetto alla sentenza di appello oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione (da anni due, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa), con evidente necessità di una rinnovata valutazione – ritagliata sulla nuova sanzione – in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio. In questo senso, occorre ribadire il principio di diritto, particolarmente adattabile al caso in esame, secondo il quale, in caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità, l'oggetto del giudizio di rinvio è costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto del 2 giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, dovendo il giudice di rinvio rideterminare la pena del reato continuato, l'annullamento della precedente sentenza, pur in assenza di statuizioni sul punto, comportasse l'obbligo di rivalutare anche l'esistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva in precedenza effettuata). (Sez. 2, n. 13712 del 31/01/2023, [...], Rv. 284478-01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, [...], Rv. 204637-01). D’altra parte, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, per la prima volta effettivamente avanzata dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio con riguardo ad una valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio che andava a rinnovarsi, non poteva ritenersi preclusa in alcun modo, dal momento che, come pure si è affermato in giurisprudenza, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di sostituzione può essere legittimamente presentata dall'imputato per la prima volta nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ove la giuridica possibilità di operare in tal senso sia sorta soltanto in quella fase processuale (Sez. 1, n. 8156 del 05/02/2026, [...], Rv. 289520-01). Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla richiesta di sostituzione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3