Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
In tema di lesioni volontarie aggravate, sussiste il dolo eventuale nella condotta dell'agente che, praticando l'attività sportiva del soft- air, provochi lesioni ad altro partecipante al torneo, utilizzando un'arma irregolare, non sottoposta al controllo degli organizzatori del torneo, nonchè pallini vietati in quanto più pesanti e dotati, quindi, di maggiore potenzialità offensiva.
Commentario • 1
- 1. Uso pistola soft air: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2013, n. 28648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28648 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. BRUNO PA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1473
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 39869/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI CA N. IL 04/05/1972;
avverso la sentenza n. 7371/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D'Angelo, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 marzo 2011, il Tribunale di Lodi, all'esito di giudizio abbreviato, condannava SS CA alla pena di giustizia per il reato di lesioni aggravate, per aver colpito con due proiettili in plastica, sparati da un fucile ad aria compressa, Usai Canu Gianluca, durante un torneo di soft-air. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 30 marzo 2012, riformava parzialmente la decisione, limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata l'aggravante, confermando nel resto la sentenza.
Contro la decisione della Corte d'appello di Milano l'imputato propone ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente, affidandolo a due motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, in ordine alla riconducibilità delle lesioni alla condotta dell'imputato. La Corte d'appello ha fondato il giudizio di responsabilità su argomentazioni tautologiche, tratte da argomenti di fatto errati ed illogici, quali il fatto che il fucile potesse sparare due pallini di plastica consecutivamente (impossibile, trattandosi di fucili di precisione a colpo singolo), il fatto che il maggior peso dei pallini utilizzati comportasse maggiore potenzialità offensiva dell'arma; il fatto che fosse vietato l'utilizzo di pallini del peso di 0,30 g, in luogo di quelli di 0,20 g, normalmente utilizzati;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, laddove è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale, per l'uso di pallini di plastica di calibro maggiore;
la difesa aveva evidenziato in sede di appello che le lesioni del tipo di quelle causate rientrano nel rischio connesso all'attività sportiva del soft-air e che l'evento si è verificato nel corso di un'azione di gioco, anche a causa della negligenza della persona offesa, che non indossava idonee protezioni per la tutela dell'integrità dell'area facciale, come imposto dal regolamento del CONI. Su tale aspetto si denuncia omessa decisione da parte del giudice di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Va ricordato, preliminarmente, che la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorie se, come nel caso di specie, vi è congrua e logica motivazione nel provvedimento (o, meglio, nei provvedimenti, dato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione;
cfr. Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). Nel caso di specie, poi, la sentenza della Corte d'appello di Milano richiama espressamente quella di primo grado (pagine 3-4) in punto di ricostruzione del fatto e del ruolo svolto dal SS nella vicenda.
1.2 In effetti entrambe le censure elevate con il ricorso, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito -non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Così con riferimento alla riconducibilità delle lesioni alla condotta dell'imputato, la sentenza della Corte d'appello di Milano motiva con riferimento alla presenza dell'imputato nella zona dalla quale erano partiti i colpi ed al suo immediato interessamento sullo stato di salute della persona offesa (nessun altro giocatore lo fece), circostanza peraltro negata dall'interessato in sede di interrogatorio. L'impossibilità di sparare due pallini di plastica contemporaneamente "non emerge dagli atti, ne' è dimostrato dall'imputato" (pagina 4 della sentenza di appello). La sentenza di primo grado, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, richiama le dichiarazioni di SI PA, teste di difesa e compagno di squadra del SS, che apprese da un organizzatore che il colpo era partito dal fucile dell'imputato, circostanza che nemmeno lo stesso interessato potè escludere con certezza, parlando con lui.
Rispetto a tutti questi elementi non assumono grande importanza l'uso di pallini vietati, di maggior peso e, conseguentemente, di maggiore potenzialità offensiva, circostanze che invece rilevano sul punto del titolo della responsabilità dell'imputato.
1.3 Con riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, oggetto del secondo motivo, nella motivazione della sentenza di appello si fa leva proprio sull'utilizzo di pallini vietati, più pesanti, e dotati di maggiore potenzialità offensiva, oltre che sull'uso di un arma irregolare, non sottoposta al controllo preventivo da parte degli organizzatori (il cui utilizzo poteva dipendere anche da un comportamento volontario o di non adeguarsi alle regole del SS); da tali elementi si desume la sussistenza del dolo eventuale, perché il mancato rispetto delle regole del gioco e l'utilizzo del calibro maggiormente offensivo dimostravano l'accettazione del rischio dell'evento verificatosi. Più specifica appare la motivazione del Tribunale di Lodi sul punto, laddove si rammenta, in più, che l'imputato era un giocatore esperto, aveva comprato personalmente su internet il fucile e dunque, conoscendone le caratteristiche, sapeva che non era a norma e che non avrebbe superato un controllo.
La trama argomentativa descritta appare priva di quei vizi logici che il ricorrente deduce: in particolare la maggiore potenzialità offensiva dell'arma, che il ricorrente contesta, rappresenta circostanza di fatto che andava contestata sul piano probatorio, non su quello logico.
Quanto infine alla negligenza della persona offesa, che non indossava idonee protezioni per la tutela dell'integrità e rispetto alla quale è dedotta omessa pronuncia della Corte d'appello, il tema è affrontato a pagina 5 della sentenza, laddove, sia pure in forma estremamente sintetica, si esclude che possa elidere la responsabilità dell'imputato.
2. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013