Sentenza 19 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12144 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
3 /0 1 44 2 AULA "B" 624/2003 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Vincenzo MILEO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 20432/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.26026 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 15.01.2003 sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE s.p.a. già Ente Poste Italiane, ente pubblico economico, in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. Prof. LU Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
12 1 2
contro
AL ME GI
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 00614/1999 depositata il 20 ottobre 1999, R.G. n. 00602/99, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Nicola De Marinis, in virtù di delega dell'avv. prof. LU Fiorillo, la Poste Italiane s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Ravenna respingeva l'appello proposto dalla Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste) avverso la sentenza del Pretore della stessa città, che, a sua volta, aveva rigettato la opposizione al decreto ingiuntivo concesso ad istanza di LU DA IU, operatore di esercizio ed addetto al recapito della corrispondenza, diretta al riconoscimento di somma di denaro a titolo di competenze retributive aggiuntive. Aveva dedotto il DA fiume che, con circolare n. 2 del 7 aprile 1994, il servizio, precedentemente affidato in appalto a terzi (c.d. accollatari), di consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi, era stato affidato ai portalettere, riconoscendo loro un compenso giornaliero ragguagliato a 10 minuti primi per ogni portalettere che effettuava il servizio. Osservava il Tribunale che riteneva non condivisibile l'interpretazione data dall'appellante alla suddetta circolare, secondo la quale l'equiparazione dell'attività di recapito delle stampe pesanti a dieci minuti primi di lavoro serviva a distribuire 2 equamente il lavoro dei portalettere entro diverse zone di recapito, costituendo semplice criterio di stima della gravosità del lavoro, senza alcuna valenza ai fini della determinazione del compenso, che, in caso contrario sarebbe dovuto essere pagato anche per i giorni in cui i portalettere non avessero recapitato alcuna stampa pesante, considerato che il datore di lavoro non aveva predisposto alcuno strumento di rilevamento delle consegne effettivamente compiute. L'attribuzione del nuovo compito, giustificava questo compenso aggiuntivo;
né poteva indurre ad opinare in senso contrario un telex proveniente dall'Ente del luglio 1994 e quindi successivo alla circolare prevedente il compenso aggiuntivo. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Poste Italiane S.p.A., già Ente Poste Italiane, con un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria. DA IU LU non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la S.p.A. Poste Italiane, denunciando sostanzialmente violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti in relazione, in particolare, alla interpretazione della circolare n. 2 del 7 aprile 1994, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la circolare in questione sarebbe stata erroneamente interpretata non conseguendo ad alcun accordo collettivo e non vincolando l'Ente emanante ad alcuna prestazione economica in favore del lavoratori dipendenti. Deduce la ricorrente che con la legge 29 gennaio 1994 n. 71 l'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico denominato Ente Poste Italiane. Richiamato l'art. 8 della medesima legge, la società deduce che la circolare n. 2 del 1994, avente ad Organici Mobilità oggetto la “Riorganizzazione del servizio di recapito Applicazione art. 33 della legge 104/92", è stata emanata dall'Ente proprio nel quadro 3 della generale riorganizzazione necessitata dalla predetta trasformazione;
che si è quindi previsto, attraverso la predetta circolare, che nel caso in cui la consegna delle stampe voluminose fosse stata effettuata dagli accollatari, oppure unitamente a quella dei pacchi, da quel momento in poi, per conseguire un generale recupero della produttività, alla consegna stessa si sarebbe provveduto tramite i portalettere, parametrando in 10 minuti il relativo impegno, ai fini della determinazione della prestazione complessiva;
che, successivamente, in data 7 luglio 1994, erano state fornite le precisazioni applicative riguardanti la consegna delle stampe aventi peso superiore a 500 grammi. Secondo la ricorrente, i 10 minuti a cui fa riferimento la circolare rappresentano unicamente un parametro ai fini della valutazione della complessiva prestazione giornaliera e, cioè, un parametro predeterminato volto alla individuazione del fabbisogno del personale ed alla riorganizzazione generale del servizio, ed in nessun caso è stata individuata una somma aggiuntiva da corrispondere ai portalettere. In sostanza, aggiunge la ricorrente, con la circolare n. 2/1994 e con le sue disposizioni volte ad attuarla, l'Ente ha inteso introdurre una nuova metodologia per la rilevazione del fabbisogno di personale addetto al recapito sul territorio. Non può pertanto ritenersi sussistente, secondo la ricorrente, il diritto vantato dai lavoratori nel presente giudizio e relativo alla corresponsione di una indennità dovuta per il solo fatto di avere recapitato stampe di peso superiore a 500 grammi, come invece affermato nella sentenza impugnata. Il motivo è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, già espresse, del resto, da questa Corte in analoghe occasioni (v., in particolare, Cass. 12 giugno 2001, n. 07969, Cass.29 settembre 2000, n.12908). Oggetto della controversia è, come si è detto, l'interpretazione della circolare n. 2 citata, se cioè con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere. ovvero un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera, e ciò al solo fine della determinazione del fabbisogno del personale. La prima tesi, sostenuta dai lavoratori intimati, stata condivisa dal Pretore prima e dal Tribunale poi, mentre la seconda tesi è sostenuta dalla società, attuale ricorrente. Giova a tal punto rammentare che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (da ultimo, Cass. 10 marzo 1999, n. 02096). E' da aggiungere poi che le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss. c c. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (Cass. 19 novembre 1998, n. 11712). La circolare è un atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori. Precipuo compito del giudice del merito era, pertanto, quello di interpretare la circolare sulla base dell'intento del soggetto che l'aveva posta in essere. E l'interpretazione dell'atto da parte del Tribunale non risponde ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, e presenta vistose omissioni nella motivazione. ch л Per quanto concerne il mancato rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale va detto che il Tribunale non ha assolutamente spiegato in base a quale parte della circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. Né può affermarsi, come sembra fare il Tribunale, che, trattandosi di una questa doveva comportare necessariamente unaprestazione aggiuntiva, maggiorazione della retribuzione. Lo stesso Tribunale pone in luce, invero, che con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in danaro - che, si ripete, non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare da parte del Tribunale ben -> potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera. Il Tribunale ha poi omesso di considerare che la tesi da esso sostenuta non prevede criteri e modalità di erogazione dell'asserito compenso. In conclusione, la motivazione del Tribunale appare, oltre che incongrua e illogica, anche in violazione delle disposizioni codicistiche sulla interpretazione dei contratti, di tal che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Essendo superfluo ogni altro accertamento, la Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta la originaria domanda proposta da DA IU LU contro l'attuale Poste Italiane s.p.a., e, sussistendone i giusti motivi, dichiara le spese dell'intero processo compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da DA IU LU contro la Poste Italiane 6 s.p.a. con ricorso per decreto ingiuntivo;
dichiara compensate le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 15 gennaio2003. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovannilpapparelle Vincenzo Mileo невиче ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 ANCELLIERE Cancelleria Depositato 19 AGO. 2003 ogg! IL CANCELLIERE 7