Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 15099
CASS
Sentenza 24 febbraio 2004

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In tema di procedimento di esecuzione, l'inammissibilità prevista dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nell'ipotesi in cui l'istanza dell'interessato si risolva in una mera riproposizione di una richiesta, fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto, già rigettata dal giudice dell'esecuzione - deve essere ictu oculi evidente. Ne deriva che è illegittima la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza proposta, ex art. 673 cod. proc. pen. (revoca della sentenza per abolizione del reato), che richiami un precedente delle Sezioni Unite, successivo alla pregressa declaratoria del giudice dell'esecuzione, in quanto, in tale ipotesi, non ricorrono i presupposti dell'identità dei motivi che legittimano l'inammissibilità de plano, trattandosi di questioni nuove, in quanto tali, necessariamente suscettibili di essere valutate prima della relativa declaratoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 15099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15099
    Data del deposito : 24 febbraio 2004

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