Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, l'inammissibilità prevista dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nell'ipotesi in cui l'istanza dell'interessato si risolva in una mera riproposizione di una richiesta, fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto, già rigettata dal giudice dell'esecuzione - deve essere ictu oculi evidente. Ne deriva che è illegittima la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza proposta, ex art. 673 cod. proc. pen. (revoca della sentenza per abolizione del reato), che richiami un precedente delle Sezioni Unite, successivo alla pregressa declaratoria del giudice dell'esecuzione, in quanto, in tale ipotesi, non ricorrono i presupposti dell'identità dei motivi che legittimano l'inammissibilità de plano, trattandosi di questioni nuove, in quanto tali, necessariamente suscettibili di essere valutate prima della relativa declaratoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 15099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15099 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24.02.2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 300
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 036129/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GN NT N. IL 21/04/1941;
avverso ORDINANZA del 29/07/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. a.c.r.;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 29VA2003 il presidente della sezione feriale della Corte di Appello di Torino, dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 673 c.p.p., proposta dalla difesa di GN NT e tendente alla revoca della sentenza 11/12/1998, emessa dal GIP presso il tribunale di Saluzzo.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, denunciando la violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 666.2 c.p.p., erroneamente applicato. Infatti, la richiesta si basava su nuove questioni giuridiche, conseguenti la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 26/3/2003, per intervenuta abolitio criminis, sul presupposto che la riforma dei reati societari avesse abrogato il reato di cui all'art. 223 L.F., in quanto erano stati richiamati nuovi argomenti giuridici.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non rientra nelle ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 666.2 c.p.p., l'istanza della quale non possa "ictu oculi" escludersi l'accoglimento (Sez. 5^, 27/9/1996, Riina); Sez. 1^, 10/12/1996, Pancione;
Sez. 3^, 8/10/1998, P.M./Kovatz).
Infatti la norma trova applicazione solamente nel caso in cui la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.
Nella specie, il presidente della Corte territoriale, dopo avere dato atto che la richiesta della difesa dell'GN, prospettava una diversa tesi giuridica a seguita della ritenuta intervenuta abolitio criminis, ne ha dichiarata de plano l'inammissibilità, sul presupposto che essa "attiene al medesimo oggetto di una precedente ordinanza 30/2/2003 ... che ha rigettato un'identica richiesta". È evidente che, se è vero che cha la richiesta riguardava sempre la revoca della sentenza 11/12/1998 del GIP presso il tribunale di Saluzzo, è altrettanto vero che essa si fondava su motivi di diritto diversi da quelli già proposti in tale istanza, in quanto si faceva chiaramente richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta successivamente alla precedente decisione. Pertanto "atteso che le motivazioni giuridiche addotte erano del tutto nuove rispetto, sia a quelle proposte dalla difesa del ricorrente, che da quelle utilizzate dal giudice dell'esecuzione per l'emissione della precedente ordinanza" esse non potevano essere rigettate de plano senza essere valutate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004