Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2002, n. 7253
CASS
Sentenza 17 maggio 2002

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In tema di mediazione, la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza di una non contestazione del fatto che la vendita fosse stata provocata dalla parte istante e il contratto era andato a buon fine seppur con l'intervento di altro mediatore, aveva escluso il diritto alla provvigione incentrando l'indagine sull'esistenza di un formale preventivo accordo sull'attività di mediazione).

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  • 1Avvocato Francesca Romanelli
    https://www.studiocataldi.it/

    Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Approvato DDL di riforma Radio-TV Nella riunione del 6 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge recante ?Norme di principio in ma... 21/09/02 Circolare INAIL sulle modalità di comunicazione dati colf e badanti Il 10 settembre scorso, la Direzione Generale dell'INAIL, ha adottato una circolare (n. 58/2002) in cui fornisce indicazioni in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2002, n. 7253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7253
Data del deposito : 17 maggio 2002

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