Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
In tema di mediazione, la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza di una non contestazione del fatto che la vendita fosse stata provocata dalla parte istante e il contratto era andato a buon fine seppur con l'intervento di altro mediatore, aveva escluso il diritto alla provvigione incentrando l'indagine sull'esistenza di un formale preventivo accordo sull'attività di mediazione).
Commentario • 1
- 1. Avvocato Francesca Romanellihttps://www.studiocataldi.it/
Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Approvato DDL di riforma Radio-TV Nella riunione del 6 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge recante ?Norme di principio in ma... 21/09/02 Circolare INAIL sulle modalità di comunicazione dati colf e badanti Il 10 settembre scorso, la Direzione Generale dell'INAIL, ha adottato una circolare (n. 58/2002) in cui fornisce indicazioni in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2002, n. 7253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7253 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEARS ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Geom. Edmondo RZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LARGOLEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COZZOLINO, che la difende unitamente agli avvocati DAVID ZANFORLINI, MAURIZIA SORGATO CORELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RN LA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato UGO OJETTI, che la difende unitamente all'avvocato CRISTIANA SITTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 972/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione i civile emessa il 4/7/1998, depositata il 29/09/98;
RG.185/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato OJETTI UGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La srl EA Italia, con atto di citazione del 24 marzo 1987, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Ferrara OL ER, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 8 milioni per l'attività di mediazione prestata nella vendita di un immobile di proprietà della convenuta.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito che la sottoscrizione del contratto di mediazione era frutto di errore, al quale era stata indotta dall'attrice che le aveva fatto credere che stava sottoscrivendo una richiesta di condono edilizio.
2. La domanda, accolta dal tribunale, è stata rigettata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 29 settembre 1998. La Corte di appello ha ritenuto che le risultanze istruttorie escludevano che la ER avesse conferito l'incarico di mediazione ad un dipendente della Società EA.
3. Per la cassazione di questa sentenza la Società EA in liquidazione ha proposto ricorso, illustrato con memoria. Resiste con controricorso OL ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso svolge due motivi di censura.
2. Con il primo motivo, la EA, denunziando violazione dell'art. 1754 cod. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha fondato il rigetto della domanda di pagamento della provvigione aderendo alla tesi della convenuta, la quale aveva denunciato l'invalidità "del negozio consacrato nella scrittura privata datata 1.6.1986, per essere stata essa ER tratta in inganno sul contenuto del documento".
La ricorrente sostiene che "alcun mandato o esplicito incarico è a tal fine necessario quando nel rapporto di mediazione la parte abbia accettato anche per facta concludentia l'attività d'interposizione del mediatore" ed addebita alla decisione di non avere rilevato che la ER aveva ammesso di avere acconsentito che lo RZ (dipendente della EA) cercasse eventuali acquirenti e che l'acquirente aveva preso contatti con la venditrice tramite essa ricorrente.
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 2729 cod. civ., la ricorrente si duole del fatto che la decisione è
fondata su meri indizi, erratamente ritenuti essere circostanze probatorie gravi, precise e concordanti in ordine alla formazione del documento di conferimento dell'incarico di mediazione. Le circostanze ritenute dalla Corte di appello sono state le seguenti:
- lo RZ si era rifiutato di esibire il documento di conferimento dell'incarico;
- l'incarico sarebbe stato inverosimilmente conferito di domenica, giorno nel quale la BA non era solita recarsi in Rapallo, luogo in cui si trovava l'immobile.
3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati ed il ricorso è accolto con le motivazioni di seguito indicate.
4. L'art. 1754 cod. civ. - è ben noto - non contiene la definizione della mediazione, ma individua il mediatore in colui che mette in contatto due parti, le quali concludono un affare economico per effetto del suo intervento. L'intervento prestato dà diritto al conseguimento della provvigione.
4.1. Dal dato normativo, nella giurisprudenza più recente di questa Corte, sono stati fatti discendere significative conclusioni. La prima è quella che la mediazione differisce dal mandato (o dall'incarico negoziale specifico) per il fatto che il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un mandante che, a sua volta, si obbliga a corrispondergli un compenso per l'opera svolta, poiché, nell'incarico alla mediazione, il diritto alla provvigione spetta solo se "l'affare si è concluso": Cass. 17 novembre 1997, n. 11389. L'altra si riferisce al diritto del mediatore di pretendere la provvigione sulla base della sola conclusione di un affare, che sia in rapporto causale con l'opera svolta. È stato anche precisato che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti Cass. 25 febbraio 2000, n. 2136. Sia pure senza prendere posizione sul carattere negoziale o meno della mediazione, la giurisprudenza di questa Corte, in questo modo, mostra di avere ripudiato la teoria secondo la quale l'attività ed il diritto alla mediazione derivano dall'incontro delle volontà dei soggetti interessati, sia che questa si riscontri in dichiarazioni esplicite, sia che si manifesti per fatti concludenti (come si legge, tra le altre, in Cass. 13 maggio 1982, n. 3019) e non dall'utile messa in contatto delle parti.
Utile contatto significativamente identificato da una parte della dottrina con l'espressione "mediazione di contratto", in luogo di quella di "contratto di mediazione", con la consapevolezza - è vero - che esistono fenomeni di mediazione che presuppongono un formale accordo tra le parti, il quale, però, attribuisce alla mediazione il carattere dell'atipicità.
5. Prendendo atto di questi fattori è facile rilevare che la Corte di Bologna, incentrando l'attenzione sulla ricerca del documento dal quale si ricavasse l'esistenza di un accordo mediatorio, non si è occupata del fatto che le parti non avevano contestato che il contratto tra le parti, che avrebbero stipulato il contratto di compravendita, era stato provocato dalla Società EA e che il contatto aveva avuto buon fine, sia pure attraverso l'intervento finale di altro mediatore professionale.
5.1. Il fatto che anche il vicino di casa aveva le chiavi della casa per far visitare l'appartamento a potenziali acquirenti o quello che le chiavi di casa della ER erano "distribuite in po' dovunque" non sono elementi capaci di contrastare la soluzione ora indicata.
Infatti si tratta di circostanze indicative soltanto dell'atteggiamento di cortesia dei vicini di casa della ER che non ha nulla a che fare con l'attività di mediazione, la quale consiste nel procacciamento o nella messa in contatto delle parti, come questa Corte ha avuto modo di precisare con la citata sentenza n. 2136/2000, citata. Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda la data dell'incarico che i giudici di merito hanno ritenuto elemento non secondario per il fatto che cadeva di domenica, giorno nel quale si assume che i dipendenti della EA non lavoravano o nel quale l'interessata non era solita recarsi in Rapallo.
Le circostanze, infatti, non configurano nemmeno presunzioni, perché generiche e, quindi, non gravi, ne' precise, ne' concordanti, come richiesto dall'art. 2729.
Egualmente non rilevanti sono le considerazioni che tendevano ad escludere il contratto di mediazione sulla base dell'atteggiamento del dipendente della EA, il quale sarebbe incorso in contraddizione affermando da un lato di avere un incarico in esclusiva e dall'altro rifiutandosi di mostrare il documento dal quale l'incarico risultava.
5.2. Il vero è che, incentrando l'indagine sull'esistenza di un accordo formale tra le EA e la ER, la sentenza impugnata è incorsa nell'errore di diritto di falsa applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1754 cod. civ., al quale è attribuito un fatto applicabile al caso concreto, che non corrisponde all'effettivo contenuto nella norma stessa: non essere richiesto un preventivo accordo sull'attività di mediazione.
6. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata con rinvio ed il giudice del rinvio dovrà valutare gli elementi di prova acquisiti attenendosi al seguente principio di diritto: "nella mediazione anche la semplice attività consistente nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, quando tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, successivamente valorizzata dalle parti". La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 23 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2002