Sentenza 27 febbraio 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, non costituisce minaccia idonea a coartare la volontà di quest'ultimo la pronuncia della frase "se mi fate il verbale, poi vediamo", profferita all'indirizzo di agenti di polizia da conducente di motoveicolo rifiutatosi di esibire i documenti che ne comprovassero la proprietà.
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- 1. Art 336 cp: violenza o minaccia a Pubblico UfficialeAvv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 24 settembre 2022
L'art 336 cp prevede un importante reato denominato violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. Si tratta di una norma posta a tutela di quei soggetti che ricoprono pubbliche funzioni alla pari del reato di resistenza o oltraggio a Pubblico Ufficiale. Ma quando ricorre la fattispecie della violenza o minaccia Pubblico Ufficiale? Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di violenza o minaccia Pubblico Ufficiale previsto dall'art 336 cp, della pena, della procedibilità e di altri aspetti rilevanti. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una …
Leggi di più… - 2. Chiamare l'avvocato non è una minaccia (Cass., 20320/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2007, n. 18282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18282 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/02/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 328
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 042697/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG PE, N. IL 01/03/1976;
avverso sentenza del 21/12/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
udito il P.M., in persona del S.P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 10.11.2003, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in esito a giudizio con rito abbreviato, dichiarava RG EP responsabile del reato di cui all'art.336 c.p., "perché, in Napoli il 23.9.2000, fermato dagli agenti
FUSCO e BAIA, i quali intendevano procedere al controllo della motocicletta da lui condotta, si rifiutava di esibire i documenti, profferendo con tono minaccioso la frase: se mi fate il verbale poi vediamo".
Per l'effetto, il RG veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
2. Su gravame dell'imputato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21.12.2004, in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva la pena, riconosciute le attenuanti generiche, a mesi due e giorni venti di reclusione.
3. Con il proposto ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del difensore, denuncia: violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in violazione all'art. 336 c.p.. Eccepisce assoluta mancanza di motivazione, in quanto la decisione impugnata non spiegherebbe le ragioni per le quali viene attribuita alla frase pronunciata dal RG un contenuto minaccioso.
3. Il ricorso merita accoglimento.
Alla stregua delle risultanze in atti, non è ravvisabile il delitto de quo, nell'espressione pronunciata dal RG: "Se mi fate il verbale, poi vediamo", non apparendo le stesse concretamente idonee alla coartazione dei soggetti passivi (i due verbalizzanti) e ben potendo significare la volontà di provare in un momento successivo la lecita provenienza del motoveicolo alla cui guida il RG veniva fermato, producendo la relativa documentazione che al momento il prevenuto non aveva con sè.
Il che è da presumere avvenuto, non risultando dagli atti la provenienza delittuosa dello stesso motoveicolo.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007