CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2026, n. 16505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16505 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 7695-2025 proposto da: BA IO, rappresentato e difeso dagli avvocati CE ON, IO COSTANTINO;
- ricorrente -
contro ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO MERCURIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/2025 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 149/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato CARLO MERCURIO. Fatti di causa Oggetto Licenziamento Rapporto pubblico impiego R.G.N.7695/2025 Cron. Rep. Ud. 18/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 16505 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 27/05/2026 1. La sentenza impugnata, dagli estremi descritti in epigrafe, in riforma della pronuncia di prime cure ha rigettato l’impugnativa del licenziamento intimato per giusta causa il 26.2.2011 a IO BB, impiegato tecnico- commerciale nel livello B3 del CCNL per il personale Funzioni Centrali, dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e AR -Andria- Trani;
la contestazione disciplinare aveva riguardato la proprietà societaria, detenuta mediante il possesso del 100% delle quote di una società a socio unico che si occupava del commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici, integratori alimentari, presidi medici, apparecchi sanitari e apparecchi medicinali, chirurgici e ortopedici, da parte dell’BB, in relazione alla quale l’Ente aveva ritenuto sussistente una situazione di conflitto di interesse, idoneo a ledere il vincolo fiduciario, potendo ingenerare negli operatori del settore dubbi in ordine alla imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure gestite dall’Ordine, cui era seguito il provvedimento di recesso nonostante la comunicazione, da parte dell’incolpato, della cessione delle quote alla di lui moglie. 2. Nel ricorso per cassazione IO BB le ha contestato sette motivi di censura. 3. L’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e AR- IA ha resistito con controricorso. 4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. La gravata pronuncia ha osservato che: a) l’BB era tenuto al dovere di esclusività; b) del concetto di “conflitto di interessi” non poteva darsi una nozione cd. ristretta e lo stesso doveva essere valutato con un giudizio prognostico ex ante;
c) era ravvisabile la violazione degli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ordine a causa della mancata comunicazione del possesso di quote societarie;
d) non era ravvisabile la lesione del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare;
e) non aveva rilevanza la intervenuta rimozione della situazione di incompatibilità; f) l’azione disciplinare irrogata non era abnorme ed il fatto commesso era da considerarsi connotato da rilevante gravità. 2. I motivi possono essere così sintetizzati. 3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 165/2001 e 60 d.P.R. n. 3/1957, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabili tali disposizioni alla fattispecie per cui è causa sebbene questa non fosse ricompresa, né potesse essere astrattamente sussumibile, nelle ipotesi ivi previste. 4. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile in relazione ad un fatto decisivo per la controversia rappresentato dalla sussistenza, nel caso in esame, di una situazione concreta di conflitto di interessi. 5. I due motivi, da scrutinare congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono fondati. In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che sussistesse, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, una situazione di conflitto di interessi tra l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e AR-Andria- Trani e l’Abate Farmaceutici s.r.l.s. per cui i lamentati vizi non sussistono. Quanto alle denunciate violazioni di legge, va invece sottolineato che la materia della incompatibilità è stata, ed è disciplinata, innanzitutto, dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, e succ. modd. (poi, art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001). L'art. 60 è chiaro ed inequivoco, nel dato testuale, nell'individuare le ipotesi di incompatibilità assoluta;
esso dispone, infatti, che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente." La disposizione risulta sostanzialmente riprodotta nell'art. 44 della l. r. 13 novembre 1998 n. 31, che stabilisce al comma 1 che "Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati" e, al comma 2 che "Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro". L' art. 45 della medesima legge esclude l' applicabilità del divieto previsto nel comma 1 dell'articolo 44 ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno e dispone che detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione e a comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attività lavorativa. E' evidente che la preminenza dell'interesse pubblico ha determinato un assetto segnato dalla equiparazione di attualità e potenzialità del conflitto: l'ordinamento ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere. Si tratta di valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio (Cass. 31277/2019; Cass. 7343/2010; Cons. St. n. 24/1999). Dei principi innanzi enunciati, ai quali il Collegio intende dare continuità, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio. 6. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché sul punto della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile relativamente ad un fatto decisivo per la controversia, rappresentato dal fatto che il Codice di Comportamento si riferiva alla comunicazione della adesione o appartenenza del dipendente ad associazioni o organizzazioni e a forme di collaborazione in qualunque modo retribuite ma non alla situazione in cui versava esso BB. La trattazione di tale motivo resta assorbita dal rigetto dei primi due. Invero, in ordine alla violazione degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine a causa della mancata comunicazione all’Ente datore di lavoro del possesso di tutte le quote della “BB Farmaceutici”, la Corte territoriale ha svolto una motivazione ad abundantiam, per sottolineare ulteriori profili di illiceità disciplinare rispetto a quello potenzialmente assorbente costituito dalla sussistenza di un conflitto di interessi. Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. n. 1170/2025; Cass. n. 22380/2014). 7. Con il quarto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 co. 2 della legge n. 300/1970 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla “immodificabilità della contestazione” perché la sussistenza della ipotesi della incompatibilità tra l’essere dipendente dell’Ordine e la proprietà societaria era stata menzionata per la prima volta solo nella nota con la quale era stato irrogato il licenziamento. Il motivo è infondato. In punto di diritto la gravata sentenza è in linea con i principi di legittimità con i quali è stato precisato, ai fini del rispetto delle garanzie previste dall’art. 7 dello St. lav., che il contraddittorio sul contenuto dell’addebito mosso al lavoratore può ritenersi violato (con conseguente illegittimità della sanzione, irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione) solo quando vi sia stata una sostanziale immutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell’episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all’azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (cfr. Cass. n. 2935 del 2012). Si è anche affermato che il principio di immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e, pertanto, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi, in relazione all’indicazione delle norme violate (Cass. n. 7105 del 1994). Tuttavia, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un differente apprezzamento dello stesso fatto), ma l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di fare poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato (Cass. n. 6499 del 2011). La regola che presidia tali principi è quella della necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione, e la medesima correlazione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela della esigenza difensiva del lavoratore- che si sostanzia nel diritto a difendersi dall’incolpazione disciplinare esattamente in relazione a quanto contestatogli e posto a base del licenziamento- anche in sede giudiziale, in un contesto in cui il datore di lavoro è chiamato a dare conto dell’avvenuto corretto esercizio del potere disciplinare. Invero, anche in tale situazione le condotte del lavoratore non devono, nella sostanza fattuale, differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in un ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto, in sostanza, che il nucleo centrale della contestazione disciplinare fosse costituito dalla situazione di conflitto di interessi in cui si trovava l’BB (oggetto di contestazione disciplinare) e che le ulteriori circostanze evidenziate nella lettera di licenziamento, oltre a non avere leso il diritto di difesa dell’incolpato perché questi comunque aveva avuto modo di confutarle, comunque non incidevano in quanto quelle contestate erano già sufficienti a legittimare l’adozione del provvedimento disciplinare. Va, infine, aggiunto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un atto (o contratto) non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola (anche contrattuale) sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 24539/2009). Ciò perché in tema di interpretazione dell’atto di autonomia privata il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015). Nella fattispecie, l’esegesi degli atti della contestazione disciplinare e del recesso operata dai giudici di seconde cure non contrasta con i criteri interpretativi di legge (neanche in realtà idoneamente denunciati dalla ricorrente) ed appare plausibile e coerente sotto un profilo logico. 8. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 DPR n. 3/1957, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla asserita “irrilevanza dell’ottemperato alla diffida” per non avere la Corte territoriale ben valutato la circostanza che, essendo state cedute le quote societarie, alla data del licenziamento esso BB non esercitava alcun commercio né in precedenza aveva ricoperto alcuna carica all’interno della BB Farmaceutici s.r.l.s. e per non avere considerato la proporzionalità della sanzione espulsiva adottata. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Correttamente la Corte territoriale ha richiamato il precedente di questa Corte (Cass. n. 8722/2017 “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di incompatibilità assoluta vengono in rilievo due diversi aspetti: l’uno, relativo alla cessazione automatica del rapporto, che si verifica qualora essa non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente con la diffida, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957; l’altro, inerente alla responsabilità disciplinare, per violazione dell'obbligo di esclusività, che può essere ravvisata anche ove l’incompatibilità venga rimossa, ed in tale ultimo caso la sanzione irrogata dal datore di lavoro deve essere proporzionata alla gravità della condotta, da valutarsi negli aspetti oggettivi e soggettivi, in relazione alla quale assumono particolare rilievo il comportamento del dipendente dopa la diffida e la mancata rimozione della incompatibilità”) adeguandosi ad esso per differenziare gli istituti della decadenza e quello della responsabilità disciplinare e, conseguentemente, in modo esatto ha ritenuto che l’avvenuto trasferimento delle quote ad un proprio familiare non rendesse ex se irrilevante la condotta pregressa e non implicasse l’automatica illegittimità della sanzione espulsiva. Il resto delle censure concernono accertamenti di fatto svolti dai giudici di seconde cure e, in quanto tali, inammissibilmente formulati. 9. Con il sesto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 D.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla “intempestività dell’azione disciplinare” per non avere la Corte territoriale ben valutato che già nel mese di luglio del 2018 il Presidente e il Vicepresidente dell’Ordine erano a conoscenza della titolarità, in capo all’BB, di tutte le quote della società per cui la contestazione avvenuta oltre il termine di dieci giorni era da ritenersi tardiva. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della gravata sentenza che ha richiamato correttamente il principio di legittimità secondo cui, in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente (Cass. n. 10284/2023) e ha, quindi, ritenuto ininfluente, in assenza di compromissione del diritto di difesa del dipendente, il termine trascorso per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all’ufficio procedimenti disciplinari. 10. Con il settimo motivo si ribadisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 CCNL, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla “sproporzione della sanzione”, per non essere stato considerato che la stessa si dimostrava assolutamente sproporzionata rispetto alla effettiva condotta tenuta. Anche tale ultimo motivo è, infine, inammissibile in quanto le doglianze, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono unicamente ad una inammissibile rivalutazione del requisito della proporzionalità della sanzione disciplinare del licenziamento che la Corte distrettuale ha svolto, escludendo correttamente ogni forma di automatismo, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato (e pertanto insindacabile in questa sede), da un lato, in ordine alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, considerando la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta. 11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026 La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Il Cons. est. Dott. Guglielmo Cinque
- ricorrente -
contro ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO MERCURIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/2025 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 149/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato CARLO MERCURIO. Fatti di causa Oggetto Licenziamento Rapporto pubblico impiego R.G.N.7695/2025 Cron. Rep. Ud. 18/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 16505 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 27/05/2026 1. La sentenza impugnata, dagli estremi descritti in epigrafe, in riforma della pronuncia di prime cure ha rigettato l’impugnativa del licenziamento intimato per giusta causa il 26.2.2011 a IO BB, impiegato tecnico- commerciale nel livello B3 del CCNL per il personale Funzioni Centrali, dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e AR -Andria- Trani;
la contestazione disciplinare aveva riguardato la proprietà societaria, detenuta mediante il possesso del 100% delle quote di una società a socio unico che si occupava del commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici, integratori alimentari, presidi medici, apparecchi sanitari e apparecchi medicinali, chirurgici e ortopedici, da parte dell’BB, in relazione alla quale l’Ente aveva ritenuto sussistente una situazione di conflitto di interesse, idoneo a ledere il vincolo fiduciario, potendo ingenerare negli operatori del settore dubbi in ordine alla imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure gestite dall’Ordine, cui era seguito il provvedimento di recesso nonostante la comunicazione, da parte dell’incolpato, della cessione delle quote alla di lui moglie. 2. Nel ricorso per cassazione IO BB le ha contestato sette motivi di censura. 3. L’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e AR- IA ha resistito con controricorso. 4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. La gravata pronuncia ha osservato che: a) l’BB era tenuto al dovere di esclusività; b) del concetto di “conflitto di interessi” non poteva darsi una nozione cd. ristretta e lo stesso doveva essere valutato con un giudizio prognostico ex ante;
c) era ravvisabile la violazione degli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ordine a causa della mancata comunicazione del possesso di quote societarie;
d) non era ravvisabile la lesione del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare;
e) non aveva rilevanza la intervenuta rimozione della situazione di incompatibilità; f) l’azione disciplinare irrogata non era abnorme ed il fatto commesso era da considerarsi connotato da rilevante gravità. 2. I motivi possono essere così sintetizzati. 3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 165/2001 e 60 d.P.R. n. 3/1957, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabili tali disposizioni alla fattispecie per cui è causa sebbene questa non fosse ricompresa, né potesse essere astrattamente sussumibile, nelle ipotesi ivi previste. 4. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile in relazione ad un fatto decisivo per la controversia rappresentato dalla sussistenza, nel caso in esame, di una situazione concreta di conflitto di interessi. 5. I due motivi, da scrutinare congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono fondati. In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che sussistesse, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, una situazione di conflitto di interessi tra l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e AR-Andria- Trani e l’Abate Farmaceutici s.r.l.s. per cui i lamentati vizi non sussistono. Quanto alle denunciate violazioni di legge, va invece sottolineato che la materia della incompatibilità è stata, ed è disciplinata, innanzitutto, dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, e succ. modd. (poi, art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001). L'art. 60 è chiaro ed inequivoco, nel dato testuale, nell'individuare le ipotesi di incompatibilità assoluta;
esso dispone, infatti, che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente." La disposizione risulta sostanzialmente riprodotta nell'art. 44 della l. r. 13 novembre 1998 n. 31, che stabilisce al comma 1 che "Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati" e, al comma 2 che "Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro". L' art. 45 della medesima legge esclude l' applicabilità del divieto previsto nel comma 1 dell'articolo 44 ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno e dispone che detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione e a comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attività lavorativa. E' evidente che la preminenza dell'interesse pubblico ha determinato un assetto segnato dalla equiparazione di attualità e potenzialità del conflitto: l'ordinamento ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere. Si tratta di valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio (Cass. 31277/2019; Cass. 7343/2010; Cons. St. n. 24/1999). Dei principi innanzi enunciati, ai quali il Collegio intende dare continuità, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio. 6. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché sul punto della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile relativamente ad un fatto decisivo per la controversia, rappresentato dal fatto che il Codice di Comportamento si riferiva alla comunicazione della adesione o appartenenza del dipendente ad associazioni o organizzazioni e a forme di collaborazione in qualunque modo retribuite ma non alla situazione in cui versava esso BB. La trattazione di tale motivo resta assorbita dal rigetto dei primi due. Invero, in ordine alla violazione degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine a causa della mancata comunicazione all’Ente datore di lavoro del possesso di tutte le quote della “BB Farmaceutici”, la Corte territoriale ha svolto una motivazione ad abundantiam, per sottolineare ulteriori profili di illiceità disciplinare rispetto a quello potenzialmente assorbente costituito dalla sussistenza di un conflitto di interessi. Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. n. 1170/2025; Cass. n. 22380/2014). 7. Con il quarto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 co. 2 della legge n. 300/1970 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla “immodificabilità della contestazione” perché la sussistenza della ipotesi della incompatibilità tra l’essere dipendente dell’Ordine e la proprietà societaria era stata menzionata per la prima volta solo nella nota con la quale era stato irrogato il licenziamento. Il motivo è infondato. In punto di diritto la gravata sentenza è in linea con i principi di legittimità con i quali è stato precisato, ai fini del rispetto delle garanzie previste dall’art. 7 dello St. lav., che il contraddittorio sul contenuto dell’addebito mosso al lavoratore può ritenersi violato (con conseguente illegittimità della sanzione, irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione) solo quando vi sia stata una sostanziale immutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell’episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all’azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (cfr. Cass. n. 2935 del 2012). Si è anche affermato che il principio di immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e, pertanto, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi, in relazione all’indicazione delle norme violate (Cass. n. 7105 del 1994). Tuttavia, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un differente apprezzamento dello stesso fatto), ma l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di fare poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato (Cass. n. 6499 del 2011). La regola che presidia tali principi è quella della necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione, e la medesima correlazione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela della esigenza difensiva del lavoratore- che si sostanzia nel diritto a difendersi dall’incolpazione disciplinare esattamente in relazione a quanto contestatogli e posto a base del licenziamento- anche in sede giudiziale, in un contesto in cui il datore di lavoro è chiamato a dare conto dell’avvenuto corretto esercizio del potere disciplinare. Invero, anche in tale situazione le condotte del lavoratore non devono, nella sostanza fattuale, differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in un ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto, in sostanza, che il nucleo centrale della contestazione disciplinare fosse costituito dalla situazione di conflitto di interessi in cui si trovava l’BB (oggetto di contestazione disciplinare) e che le ulteriori circostanze evidenziate nella lettera di licenziamento, oltre a non avere leso il diritto di difesa dell’incolpato perché questi comunque aveva avuto modo di confutarle, comunque non incidevano in quanto quelle contestate erano già sufficienti a legittimare l’adozione del provvedimento disciplinare. Va, infine, aggiunto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un atto (o contratto) non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola (anche contrattuale) sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 24539/2009). Ciò perché in tema di interpretazione dell’atto di autonomia privata il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015). Nella fattispecie, l’esegesi degli atti della contestazione disciplinare e del recesso operata dai giudici di seconde cure non contrasta con i criteri interpretativi di legge (neanche in realtà idoneamente denunciati dalla ricorrente) ed appare plausibile e coerente sotto un profilo logico. 8. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 DPR n. 3/1957, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla asserita “irrilevanza dell’ottemperato alla diffida” per non avere la Corte territoriale ben valutato la circostanza che, essendo state cedute le quote societarie, alla data del licenziamento esso BB non esercitava alcun commercio né in precedenza aveva ricoperto alcuna carica all’interno della BB Farmaceutici s.r.l.s. e per non avere considerato la proporzionalità della sanzione espulsiva adottata. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Correttamente la Corte territoriale ha richiamato il precedente di questa Corte (Cass. n. 8722/2017 “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di incompatibilità assoluta vengono in rilievo due diversi aspetti: l’uno, relativo alla cessazione automatica del rapporto, che si verifica qualora essa non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente con la diffida, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957; l’altro, inerente alla responsabilità disciplinare, per violazione dell'obbligo di esclusività, che può essere ravvisata anche ove l’incompatibilità venga rimossa, ed in tale ultimo caso la sanzione irrogata dal datore di lavoro deve essere proporzionata alla gravità della condotta, da valutarsi negli aspetti oggettivi e soggettivi, in relazione alla quale assumono particolare rilievo il comportamento del dipendente dopa la diffida e la mancata rimozione della incompatibilità”) adeguandosi ad esso per differenziare gli istituti della decadenza e quello della responsabilità disciplinare e, conseguentemente, in modo esatto ha ritenuto che l’avvenuto trasferimento delle quote ad un proprio familiare non rendesse ex se irrilevante la condotta pregressa e non implicasse l’automatica illegittimità della sanzione espulsiva. Il resto delle censure concernono accertamenti di fatto svolti dai giudici di seconde cure e, in quanto tali, inammissibilmente formulati. 9. Con il sesto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 D.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla “intempestività dell’azione disciplinare” per non avere la Corte territoriale ben valutato che già nel mese di luglio del 2018 il Presidente e il Vicepresidente dell’Ordine erano a conoscenza della titolarità, in capo all’BB, di tutte le quote della società per cui la contestazione avvenuta oltre il termine di dieci giorni era da ritenersi tardiva. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della gravata sentenza che ha richiamato correttamente il principio di legittimità secondo cui, in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente (Cass. n. 10284/2023) e ha, quindi, ritenuto ininfluente, in assenza di compromissione del diritto di difesa del dipendente, il termine trascorso per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all’ufficio procedimenti disciplinari. 10. Con il settimo motivo si ribadisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 CCNL, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla “sproporzione della sanzione”, per non essere stato considerato che la stessa si dimostrava assolutamente sproporzionata rispetto alla effettiva condotta tenuta. Anche tale ultimo motivo è, infine, inammissibile in quanto le doglianze, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono unicamente ad una inammissibile rivalutazione del requisito della proporzionalità della sanzione disciplinare del licenziamento che la Corte distrettuale ha svolto, escludendo correttamente ogni forma di automatismo, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato (e pertanto insindacabile in questa sede), da un lato, in ordine alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, considerando la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta. 11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026 La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Il Cons. est. Dott. Guglielmo Cinque