Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
Il trattamento penitenziario più favorevole, perchè caratterizzato dalla concessione di colloqui premiali, e cioè dall'applicazione di una normativa abrogata dall'entrata in vigore del Regolamento adottato con d.P.R. n. 230 del 2000, deve essere mantenuto in favore del detenuto che già prima ne fruisse, e ciò pur se lo stato di detenzione, ininterrotto, sia stato per una parte imputabile a provvedimenti cautelari e non a titoli definitivi.
Commentario • 1
- 1. Gli imputati sono sottoposti ad un trattamento penitenziario analogo a quello riservato ai condannati.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2012, n. 29109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29109 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/06/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1962
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 38740/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA ZI N. IL 16/04/1973;
avverso l'ordinanza n. 3247/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 09/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/6/2011, il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere respingeva il reclamo proposto da MA IZ in relazione al regime di telefonate e colloqui mensili: il detenuto chiedeva di usufruire di quattro telefonate mensili e di sei ore di colloqui mensili, invece di due ore mensili. L'ordinanza rilevava l'infondatezza dei motivi del reclamo, con il quale il MA, detenuto fin dal 1999, si era visto applicare il nuovo regime dei colloqui e delle telefonate introdotto dal D.P.R. n. 230 del 2000, con conseguente retroattività delle disposizioni più sfavorevoli:
in effetti all'epoca il MA si trovava in custodia cautelare e non era condannato in via definitiva, cosicché nei suoi confronti il nuovo regolamento doveva trovare applicazione.
2. Ricorre per cassazione MA IZ, deducendo la violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, artt. 37 e 39, degli artt. 3 e 27 Cost., e dell'art. 7 della
Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo.
La Circolare 3/11/2000 del D.A.P. indicava, come dato rilevante ai fini dell'applicazione delle nuove norme introdotte dal D.P.R. n. 230 del 2000, lo stato di detenzione in data antecedente o successiva al
6/9/2000, senza distinguere tra imputati e condannati. La distinzione opera solo con riferimento alla competenza ad autorizzare i colloqui, ma, nel caso di specie, si trattava di attività obbligata dell'Amministrazione.
Richiamando la pronuncia Coppola della Corte EDU e la giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche l'imputato partecipa alle attività educative, culturali e ricreative ai sensi dell'art. 15 ord. pen., il ricorrente sostiene che sia illogico non ritenere operante il trattamento penitenziario agli imputati e necessario non introdurre discriminazioni nel trattamento tra i vari detenuti. Il ricorso conclude, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La tesi sostenuta dal Magistrato di Sorveglianza non può essere condivisa perché produrrebbe una evidente disparità in situazioni praticamente identiche ed escluderebbe completamente gli imputati da qualsiasi forma di trattamento. D'altro canto la stessa Cassazione ha stabilito che l'art. 41 bis ord. pen. si applica anche agli imputati, anch'essi soggetti ad una forma di trattamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Magistrato di Sorveglianza, preso atto che il ricorrente era sì, detenuto, ma solo in forza di misura di applicazione di una misura custodiale e non per condanna definitiva, alla data del 6/9/2000, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento dettato dal D.P.R. n. 230 del 2000, ritiene corretta l'applicazione allo stesso, divenuto condannato definitivo dopo alcuni anni, senza alcuna scarcerazione intermedia, delle norme del predetto regolamento: in particolare, trattandosi di detenuto per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., di quella dell'art. 37 che stabilisce il numero massimo di quattro colloqui mensili, e di quella dell'art. 39, che stabilisce il numero massimo di due colloqui telefonici mensili. L'ordinanza impugnata richiama, poi, la disposizione transitoria prevista nella Circolare DAP del 3 novembre 2000 che, al fine di evitare una modifica in peius dei regime dei colloqui in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, aveva disposto che i detenuti che, alla data del 6/9/2000, usufruissero di sei colloqui personali e di quattro colloqui telefonici mensili in ragione dei "colloqui premiali" concessi dal direttore dell'istituto penitenziario in forza della precedente normativa, continuassero a godere del medesimo numero di colloqui anche successivamente, nonostante l'intervenuta abrogazione dell'istituto del colloquio premiale.
Ma, osserva il Magistrato di Sorveglianza, tale disposizione transitoria può trovare applicazione solo per i condannati in via definitiva prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 230 del 2000, poiché solo per costoro potrebbe profilarsi la regressione del trattamento ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale. Di conseguenza il ricorrente, una volta divenuto condannato in via definitiva, ha visto modificarsi in peggio la disciplina dei colloqui visivi e telefonici.
2. Il ricorso appare fondato per plurime considerazioni. In primo luogo, come esattamente osserva il Procuratore generale, la linea interpretativa adottata nell'ordinanza impugnata produce una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, tenuto conto che MA IZ è stato ininterrottamente detenuto fin dal 1999 e, solo in ragione dell'iter dei processi che lo riguardavano, è divenuto definitivo diversi anni dopo: così da risultare difficile distinguere la sua posizione da quella di chi, nel 1999, era detenuto per sentenza definitiva, e quindi non giustificabile l'improvvisa riduzione del numero di colloqui operata solo nei suoi confronti.
In secondo luogo l'ordinanza non tiene conto del principio, sancito dall'art. 1, comma 5, ord. pen., secondo cui anche gli imputati sono sottoposti ad un "trattamento" penitenziario, tanto che possono essere ammessi a partecipare ad attività educative, culturali, ricreative e lavorative (art. 15, comma 3, ord. pen.): se, quindi, i colloqui di cui usufruiva facevano parte del trattamento, la riduzione di essi incide in maniera peggiorativa su di esso. Infine - e a conferma di quanto appena rilevato - occorre ricordare che il Direttore dell'Istituto penitenziario poteva concedere i colloqui premiali, in forza del D.P.R. 10 luglio 1985, n. 421, art.2, che aveva modificato il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 35,
non solo ai condannati, ma anche agli imputati che avessero tenuto regolare condotta.
3. L'ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012