Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
In ordine ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n.491 (recante istituzione di nuovi tribunali e revisione di alcune circoscrizioni), non può verificarsi deroga al principio della "perpetuatio iurisdictionis", fissato dalla seconda parte dell'art.10 del citato decreto legislativo, al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalla prima parte del medesimo art.10; ne consegue che, in caso di reati commessi in territorio che a seguito del citato decreto legislativo è passato dalla competenza di un tribunale ad altro, la competenza del nuovo tribunale opera solo nelle ipotesi in cui l'intera sezione distaccata sia passata a comporre il diverso circondario (e non per quelle in cui il passaggio riguardi un singolo territorio comunale) e limitatamente ai soli procedimenti già radicati per il giudizio avanti la medesima sezione distaccata. Per tutti "gli altri affari" la competenza va attribuita sulla base dei criteri anteriormente vigenti e non delle nuove ripartizioni previste dal citato D.Lgs. n.491/1999. (Fattispecie in cui, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato avanti il giudice delle indagini preliminari, l'originaria richiesta di giudizio immediato non aveva avuto corso, così non radicandosi la competenza della sezione distaccata; la Corte ha ritenuto che la competenza a decidere in sede di giudizio abbreviato spettasse al giudice delle indagini preliminari del tribunale originariamente competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 24832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24832 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 24/04/2001
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 3003
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CANZIO - Consigliere - N. 48201
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato dal GIP del Tribunale di Pavia con ordinanza in data 5/12/00 nel procedimento penale a carico di Gladiatori Daniele n. 28.11.1974.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Praticelli che ha concluso per la declaratoria di competenza del GIP del Tribunale di Milano
Osserva:
Il GIP del Tribunale di Milano - con sentenza emessa il 15/11/00 in sede di giudizio abbreviato nei confronti di Gladiatori Daniele, che ne aveva fatto richiesta dopo che gli era stato notificato decreto di giudizio immediato per rispondere davanti al Tribunale di Milano/Sezione distaccata di Abbiateggrasso di violazione dell'art.73 DPR 309/1990 commessa in MO VI il 10/3/00 - rilevato che l'8/7/00 era entrato in vigore il D.Lvo 3/12/99 n. 491 (istitutivo di nuovi tribunali e che ha provveduto alla revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'art. 1 della legge 5/5/99 n. 155) e che, con l'art. 3 comma 2 di detto decreto il territorio del comune di MO VI era stato attribuito al circondario del Tribunale di Pavia, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e, a norma dell'art. 22 comma 3 C.P.P., ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso quest'ultimo Tribunale.
Il GIP del Tribunale di Pavia - investito da richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del Gladiatori - con ordinanza in data 5/12/00 ha sollevato di ufficio conflitto negativo sul rilievo che la deroga al richiamato principio della perpetuatio iurisdictionis contenuta nella prima parte della norma transitoria di cui all'art. 10 del D.Lvo 491/1999 riguarda solamente i procedimenti "pendenti" innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti, mentre il procedimento a carico del prevenuto non si era mai radicato in fase dibattimentale davanti alla Sezione distaccata di Abbiategrasso del Tribunale di Milano.
Il conflitto, ammissibile in rito in quanto rientra nella previsione dell'art. 28 comma 1 lett. b) C.P.P., va risolto con la declaratoria di competenza del GIP del Tribunale di Milano in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis adottato come criterio generale nella seconda parte della disposizione transitoria di cui all'art. 10 D.Lvo 491/1999.
Sotto nessun profilo invero è applicabile nel caso di specie la deroga a tale principio di cui alla prima parte dello stesso articolo in quanto, con l'instaurazione del giudizio abbreviato a carico del Gladiatori davanti al GIP del Tribunale di Milano, il procedimento nei confronti del predetto non è mai pervenuto alla cognizione della Sezione distaccata di Abbiategrasso di quel Tribunale e perché la disposizione derogratrice fa riferimento solo alle ipotesi in cui la modifica della competenza si determina per effetto della attribuzione di una sezione distaccata di tribunale a circondari di tribunale diversi dai precedenti e non alle ipotesi di passaggio del territorio di un comune da un circondario all'altro, come quella riguardante MO VI di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto che operato la revisione.
P.Q.M.
dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2001