Sentenza 5 aprile 2003
Massime • 1
In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (come l'eccezione di incompetenza) giacché in tale ipotesi il comportamento processuale può costituire soltanto giusto motivo per escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue o per compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, giammai, viceversa, per far ritenere soccombente chi esce vittorioso dalla lite.
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Cassazione civile sez. lav., 31/01/2022, (ud. 22/06/2021, dep. 31/01/2022), n.2864 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19690-2015 proposto da: COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANO NICODEMO; – ricorrente principale – contro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NR, quale titolare della Sysrem AS S.a.s., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MELORIA 31, presso lo studio dell'avvocato EPIFANIO ALES, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIO VALLETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIMET SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/0993 proposto da:
SOCIETÀ SIMET SPA. (Società Industriale Metalmeccanica), in persona del Presidente e Consigliere Delegato e come tale Legale rappresentante sig. Fabio Cozzo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, difeso dall'avvocato FRANCESCO PUNZO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
OL NR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 450/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 20/7/99, depositata il 23/11/99; RG. 417/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/02 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato EPIFANIO ALES;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 25 marzo 1996 CA NR conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la s.p.a. SI deducendo: a) le aveva commissionato, in qualità di titolare della s.a.s. ST AS, una fornitura di bidoni per GPL, da pagare con effetti cambiari;
b) aveva richiesto, conformemente agli accordi, di rinnovare la cambiale di L. 32.956.200, emessa il 29 giugno 1994, con scadenza 30 dicembre 1994, ed aveva puntualmente adempiuto, in data 16 dicembre 1994, alle richieste della convenuta per il rinnovo, ma ciononostante la cambiale era stata protestata il 9 gennaio 1995 e il ricorso al Presidente del Tribunale di Salerno era stato rigettato, con provvedimento del 20 marzo 1995, sì che il protesto veniva pubblicato sul bollettino ufficiale, con conseguenti danni morali e materiali, tra cui notevoli ostacoli allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, di cui doveva esser dichiarata responsabile la s.p.a. SI. Concludeva pertanto, per quel che ancora interessa, per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, anche futuri, da quantificare mediante C.T.U. La s.p.a. SI, costituitasi, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo stato pattuito il foro esclusivo di Palermo. Nel merito ammetteva l'accordo di rinnovo dell'effetto cambiario a scadenza 30.12.1994 e di aver ricevuto, il 21 dicembre 1994, gli effetti richiesti per rinnovarlo;
perciò aveva provveduto, il 23 dicembre, e cioè otto giorni prima della scadenza, al richiamo di esso presso l'agenzia del Monte dei Paschi di Palermo che a sua volta lo aveva richiesto alle Banche e Banchieri di Milano con telex del 29 dicembre 1994. Pertanto concludeva per la declaratoria di sua irresponsabilità, diretta ed indiretta, e in via subordinata per la chiamata in garanzia del Monte dei Paschi di Siena.
Con sentenza del 6 aprile 1998 il Tribunale di Salerno, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, rigettava la domanda attorea, che qualificava a titolo di responsabilità extracontrattuale, per non aver l'attore provato ne' la colpa della convenuta, ne' il quantum dei danni. Quindi, in accoglimento della domanda di quest'ultima, la dichiarava non responsabile del protesto avvenuto poiché aveva provveduto a far pervenire alla banca la richiesta di richiamo della cambiale prima della scadenza della stessa ed aveva rilasciato, in data 11 gennaio 1995, alla s.a.s. ST AS una dichiarazione attestante il puntuale rinnovo e il regolamento della cambiale protestata al fine di consentirle di chiedere la cancellazione dall'elenco dei protestati. Pertanto condannava l'attore alle spese.
Proponeva appello il CA, nella qualità di titolare della s.a.s.
ST AS, impugnando la ritenuta mancanza di colpa della s.p.a. SI perché i titoli per il rinnovo della cambiale le erano pervenuti il 21 dicembre 1994 mentre il richiamo di essa era pervenuto al Monte dei Paschi - sulla cui chiamata in causa nulla era stato deciso - soltanto il 29 dicembre. Inoltre controparte aveva restituito all'appellante il titolo con lettera del 7 marzo 1995, arrivata il 13 marzo 1995, dopo oltre due mesi dal protesto,
il che le aveva impedito di evitarne la pubblicazione, come emergeva dal provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva rigettato la relativa istanza proprio per mancanza del titolo protestato. Quanto alla quantificazione dei danni vi era un principio di prova costituito dalla perizia contabile di parte, e quindi la s.p.a. SI doveva esser dichiarata responsabile e condannata al risarcimento dei danni, da liquidare anche in via equitativa. In via subordinata appellava la condanna alle spese, chiedendone la compensazione per la soccombenza di controparte sull'eccezione di incompetenza territoriale.
Con sentenza del 23 novembre 1999 la Corte di Appello di Salerno riformava la sentenza del Tribunale in relazione a quest'ultimo motivo, e dichiarava compensate per la metà le spese processuali di primo grado. Compensava poi, per l'esito complessivo della controversia, per metà le spese anche del secondo grado di giudizio e rigettava gli altri motivi di appello, sulle seguenti considerazioni: 1) i nuovi effetti, a copertura del rinnovo della cambiale a scadenza 30 dicembre 1994, richiesto dalla s.a.s. ST AS alla s.p.a. SI il 15 dicembre 1994, erano a questa pervenuti soltanto il 21 dicembre 1994; 2) dagli atti risultava che la s.p.a. SI aveva chiesto il richiamo di detta cambiale il 23 dicembre 1994 al Monte dei Paschi di Siena e che questo provvedeva, in data 29 dicembre 1994, a richiamarla dall'Istituto di Banche e Banchieri di Milano, e tuttavia il 3 gennaio 1995 veniva levato il protesto;
3) dunque nessun addebito poteva muoversi alla s.p.a. SI perché il titolo lo aveva richiesto in restituzione con solerzia e tempestività; l'11 gennaio 1995 aveva emesso una dichiarazione liberatoria a favore della s.a.s. ST AS imputando il protesto ad un disguido e il 6 marzo 1995 le aveva rimesso detto titolo, e tali tempi erano da ritenere congrui, considerando anche che il protesto era avvenuto in un'altra regione;
4) del rigetto del ricorso del CA per la cancellazione del protesto, pronunciato dal Tribunale di Salerno, non era responsabile la s.p.a. SI sia perché il provvedimento non era allegato e quindi non era conoscibile la motivazione, sia perché la legge richiede per la cancellazione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dal protesto;
5) l'art. 2043 cod. civ. pone l'onere al danneggiato di provare sia l'attività altrui lesiva di un proprio diritto, sia il danno sofferto, sia il nesso causale tra l'una e l'altro ed invece la s.a.s. ST AS non aveva provato ne' l'an degli asseriti danni - come ad esempio le revoche di fidi bancari e le chiusure di conti - ne' il quantum di essi, ne' a tal fine potevano sopperire la succinta relazione contabile sulla mancata crescita del giro di affari negli anni 1996 e 1997, che ben poteva esser attribuita a fattori fisiologici e ad arretramento degli utili dopo annate positive, ne' la richiesta C.T.U. contabile.
Avverso questa sentenza propone ricorso principale CA NR, nella qualità di titolare della s.a.s. ST AS, con un unico, articolato motivo, cui resiste la s.p.a. SI, proponendo altresì ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente devono esser riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. 2.- CA NR, nella qualità, deduce "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 5". Il rinnovo del titolo cambiario, a scadenza 30 dicembre 1994, era pervenuto alla s.p.a. SI il 21 dicembre 1994 e benché questa avesse asserito di averlo richiamato il 23 dicembre 1994, la relativa richiesta all'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, a cui era stato rimesso per lo sconto, era pervenuta soltanto il 29 dicembre 1994, ossia il giorno prima della scadenza. La Corte di Appello aveva quindi motivato insufficientemente e contraddittoriamente, con conseguente violazione e falsa applicazione di norma di diritto, sul perché, malgrado l'avvenuto tempestivo rinnovo della cambiale, la s.p.a. SI, che quindi non poteva più riscuotere il titolo, non avesse provveduto a richiamarlo subito e con modalità tali da pervenire alla banca prima del 29 dicembre, e tale punto, non esaminato, ma prospettato dalla parte, era decisivo della controversia.
Insufficiente era altresì la motivazione della sentenza impugnata - e perciò aveva determinato anche una violazione e falsa applicazione della norma di diritto - sul comportamento della s.p.a. SI che aveva inoltrato soltanto il 7 marzo 1995 al CA il titolo protestato, pervenutogli il 13 marzo 1995 - senza neppure la firma di esso debitore, elemento essenziale del titolo, essendo stata tolta insieme al bollo anche la parte ove essa era apposta - e quindi dopo oltre due mesi dal protesto, sì che non aveva potuto evitarne neppure la pubblicazione sul bollettino.
2.3 - Ulteriore omissione di motivazione sussisteva poi sulla richiesta - reiterata in fase di appello - della s.p.a. SI di esser autorizzata a chiamare in garanzia l'Istituto Monte dei Paschi per rispondere dei danni subiti dalla s.a.s. ST AS. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.
2.1.1- Innanzi tutto, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., i motivi di ricorso per Cassazione, sia per violazione (o falsa applicazione) di legge, sia per vizio di motivazione, devono esser specifici. Per soddisfare tale requisito il vizio di violazione di legge deve esser dedotto mediante la specifica indicazione di quali affermazioni, in diritto, contenute nella sentenza impugnata, sono in contrasto con le norme che si assumono violate o con l'interpretazione giuridica delle stesse, e poi devono esser contrapposte, a tali affermazioni, argomentazioni intelleggibili e sufficienti sulla diversa applicazione o interpretazione della legge invocata. Quanto al vizio di motivazione su punto decisivo della controversia deve esser dedotto indicando qual'è il vizio logico commesso dal giudice nell'accertamento o nella valutazione dei fatti di causa rilevanti per la decisione (come ad esempio aver attribuito ad una circostanza decisiva un significato estraneo al senso comune, ovvero aver esposto ragioni incoerenti o assolutamente incompatibili tra loro), altrimenti la censura si risolve in un'inammissibile richiesta di diversa e più appagante valutazione dei fatti (tra le tante Cass. 3904/2000). Nella specie la Corte di Appello ha motivato il suo giudizio sulla tempestività e solerzia del comportamento della s.p.a. SI, ritenuto perciò esente da colpa, in base alla valutazione degli atti (pag. 7 della sentenza): "risulta per tabulas che il 23.12.1994 l'appellata formulava... istanza di richiamo del detto effetto"... "mentre i titoli per il rinnovo le erano pervenuti il 21.12.1994". Ad esso la ricorrente contrappone una censura non solo in forma interrogativa sul perché tale richiesta di restituzione da parte della s.p.a. SI non è pervenuta al Monte dei Paschi prima del 29 dicembre 1994, ma senza neppure considerare che, come evidenziato in narrativa, il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda risarcitoria qualificandola come azione per responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e tale qualificazione è passata in giudicato. Di conseguenza spettava ad essa s.a.s. AS ST dimostrare il nesso causale - elemento costitutivo del diritto al risarcimento - tra il comportamento della s.p.a. SI e il danno ovvero censurare la violazione di norme di diritto sul nesso di causalità come applicato dai giudici di Appello.
In secondo luogo detti giudici, dopo aver escluso la colpa nel comportamento tenuto dalla s.p.a. SI, hanno comunque escluso la sussistenza di danni derivati alla s.a.s. ST AS in conseguenza della pubblicazione del protesto sul Bollettino per difetto di prova degli stessi e tale ratio decidendi, da sola sufficiente a sorreggere il decisum, non è stata impugnata. Ne consegue che le precedenti censure sono inammissibili anche per difetto di interesse.
Altrettanto inammissibile è la censura concernente l'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta - in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea di risarcimento dei danni - della s.p.a. SI di chiamata in garanzia del Monte dei Paschi perché la s.a.s. ST AS non ha alcun rapporto derivatole dalla s.p.a. SIMET con il Monte dei Paschi, che invece avrebbe potuto chiamare in causa autonomamente se ritenuto responsabile del protesto.
3.- Con il ricorso incidentale la s.p.a. SI censura per violazione o falsa applicazione di norma di diritto la parziale compensazione delle spese disposta dai giudici di appello per i giudizi di primo e di secondo grado.
I giudici di appello hanno errato nel ritenere la parziale soccombenza in primo grado di essa s.p.a. SI come conseguenza del rigetto dell'eccezione da essa formulata di incompetenza territoriale, atteso che oggetto del giudizio era la domanda attorea di risarcimento danni, rigettata in toto non essendo stato ravvisato nè il fatto illecito ne' il danno, e quindi totalmente soccombente era la s.p.a. ST AS, che perciò deve sopportare per intero le spese di primo grado nella misura stabilita dal Tribunale, e quelle di secondo grado nella misura che la Corte vorrà stabilire, o in via subordinata, in misura superiore alla metà.
Il principio invocato dalla controricorrente è corretto perché il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite e perciò è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (come l'eccezione di incompetenza) giacché in tale ipotesi il comportamento processuale potrà costituire soltanto giusto motivo per escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue o per compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma non mai per far ritenere soccombente chi esce vittorioso dalla lite (Cass. 3422/1971). Senonché i giudici della Corte di appello hanno invocato per l'appunto "giusti motivi" e "aspetti processuali e di condotta processuale" (pag. 9, secondo cpv) nell'accogliere il terzo motivo di appello della s.a.s. AS ST concernente la regolamentazione delle spese processuali di primo grado per disporne la compensazione parziale e quindi la sentenza di appello può esser ritenuta conforme al principio innanzi esposto. Di conseguenza la predetta compensazione, così come quella disposta per le spese di secondo grado, è incensurabile in questa sede.
Concludendo entrambi i ricorsi devono esser rigettati. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese anche del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2003