Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5373
CASS
Sentenza 5 aprile 2003

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In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (come l'eccezione di incompetenza) giacché in tale ipotesi il comportamento processuale può costituire soltanto giusto motivo per escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue o per compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, giammai, viceversa, per far ritenere soccombente chi esce vittorioso dalla lite.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5373
Data del deposito : 5 aprile 2003

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