Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità extracontrattuale, una volta che sia stata accertata l'esistenza di una situazione di insidia, la cui prova incombe sul danneggiato, in una strada aperta al pubblico (nella specie, presenza sull'autostrada di una volpe che aveva urtato un'autovettura in transito), spetta all'ente proprietario (o concessionario) della strada o autostrada l'onere di provare che l'incidente causato da tale situazione poteva essere evitato da una diversa condotta di guida dell'autoveicolo.
Commentario • 1
- 1. Incidente per cane in autostrada: l'onere della prova è dell'enteRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 6 ottobre 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6807 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI NC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARCELLO TADDEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente Dott. Ferdinand Willeit, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LEONARDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SILVA FRONZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 425/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 13/10/98 e depositata il 13/11/98 (R.G. 195/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Antonello CAMPOSARCUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 1993 AN VA, premesso che, il 28 febbraio 1992, mentre di notte percorreva l'autostrada del Brennero in direzione Nord, all'altezza di Mezzocorona, a causa di una volpe che aveva attraversato la sua corsia di marcia era finita contro il guard-rail subendo danni all'automezzo ed alla persona, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Trento l'Auto del Brennero s.p.a. per essere risarcita di tutti i danni patiti. Costituitasi la società convenuta, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 13 marzo 1996, rigettava la domanda ritenendo che l'attrice non aveva provato che la volpe che aveva attraversato la sede stradale si era introdotta in autostrada attraverso un varco della recinzione.
Proposto appello dalla VA e costituitasi la società appellata, la Corte di appello di Trento, con la sentenza depositata il 13 novembre 1998, premesso che alla fattispecie è applicabile l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), ha affermato che la VA non aveva assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, perché non poteva stabilirsi "se la volpe con l'attraversamento abbia reso inevitabile l'incidente o se piuttosto lo stesso avrebbe potuto essere evitato se la VA avesse tenuto una guida maggiormente prudenziale in relazione all'ora in cui si trovava a viaggiare". In ordine all'affermazione dell'appellante che la volpe si era introdotta nella sede autostradale attraverso un foro presente nella recinzione, la Corte ha soggiunto che non vi era la prova che l'introduzione dell'animale era avvenuta attraverso quel varco e che detto foro, "di dimensioni assai modeste" non costituiva "la prova di una negligente manutenzione" della rete di recinzione. La Corte ha concluso affermando che "l'attraversamento del selvatico deve ritenersi, da un lato, un fatto non riconducibile ad un comportamento colposo della società appellata e dall'altro, un fatto del tutto prevedibile da parte dell'automobilista".
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trento AN VA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi, a cui la società Autostrade del Brennero ha resistito con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione.
1 - Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., formula due diverse censure. Con la prima deduce la violazione di "un giudicato interno" ed una pronunzia "ultra petita", osservando che il Tribunale, affermando l'assenza di prova che la volpe si era introdotta attraverso il varco della rete di protezione dell'autostrada, non aveva ritenuto che l'incidente fosse ascrivibile a colpa della VA, mentre la Corte di appello, in assenza di censure sul punto, ha affermato che non era possibile accertare se la VA avrebbe potuto evitare l'incidente.
Con la seconda censura la ricorrente sostiene che, una volta "accertato che il sinistro è avvenuto per la collisione dell'autovettura contro una animale selvatico che circolava sulla sede autostradale, era l'Autostrada del Brennero che doveva dimostrare che detto incidente era evitabile da parte della VA", poiché tale presenza dell'animale va considerata "una vera e propria insidia". La sentenza impugnata avrebbe, pertanto, violato i principi relativi all'onere della prova.
2 - Delle due censure, la prima, che è logicamente pregiudiziale, è infondata.
La sentenza di primo grado non ha accertato alcunché in ordine alla condotta di guida della VA, essendosi limitata ad affermare che non vi era prova che la volpe che aveva attraversato l'autostrada e contro la quale aveva urtato l'autovettura della VA si fosse introdotta "attraverso un varco della recinzione e che, quindi, possa imputarsi all'ente concessionario la colpa di non aver provveduto alla manutenzione della rete stessa". Il Tribunale, quindi, ha rigettato la domanda della danneggiata, avendo ritenuto non provata la colpa del soggetto convenuto in ordine alla presenza della volpe sull'autostrada. Consegue che non sussiste, nella sentenza di primo grado, l'accertamento che si assume oggetto del giudicato interno.
3 - La seconda censura è fondata nei limiti di seguito precisati. Va premesso che non viene contestata dalla ricorrente la ritenuta inapplicabilità alla presente fattispecie dell'art. 2051 c.c., e, conseguentemente, la sua sussunzione nell'ambito della regola generale posta dall'art. 2043 c.c.. Nell'applicazione di quest'ultimo articolo ai danni subiti da utenti di strade aperte al pubblico transito, la giurisprudenza ha da tempo affermato l'obbligo dell'ente proprietario della strada (sia esso pubblico o privato) di evitare che essa presenti per gli utenti una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), caratterizzata dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità della situazione pericolosa. Tale principio, di recente, è stato da questa Corte ritenuto applicabile proprio alla fattispecie della presenza di un animale (cinghiale) sulla carreggiata di un'autostrada (Cass. 4 dicembre 1998 n. 12314). La sentenza impugnata, nel giudicare l'analogo caso di specie dell'attraversamento, da parte di una volpe, in ora notturna, della carreggiata di un'autostrada recintata, ha omesso ogni esame sull'esistenza in detta fattispecie delle caratteristiche dell'insidia, limitandosi ad osservare che mancava la prova che la volpe si era introdotta nella sede autostradale attraverso il "modestissimo foro" presente nella recinzione dell'autostrada e che non si poteva sapere se l'urto dell'autovettura della VA contro la volpe poteva essere evitato da una condotta di guida più prudente della medesima.
È mancato, quindi, ogni esame, da parte del giudice del merito, sulla visibilità o meno dell'animale (elemento oggettivo dell'insidia), mentre, per quanto attiene alla prevedibilità della sua presenza (elemento soggettivo), la sentenza impugnata afferma, nella frase finale, che l'attraversamento dell'animale costituiva "un fatto del tutto prevedibile da parte dell'automobilista", ma tale affermazione è completamente sganciata dalle considerazioni che precedono e quindi è assolutamente apodittica e non tiene conto del fatto che l'autostrada era munita di recinzione.
In sostanza, la Corte di appello è pervenuta al rigetto della domanda della danneggiata dall'urto con la volpe perché ha posto a carico della medesima le conseguenze della mancata prova sul fatto che tale urto potesse essere evitato con una diversa condotta di guida della autovettura.
Ma, in tal modo, la Corte di merito, come dedotto dalla ricorrente, ha violato le regole sull'onere probatorio nella materia qui considerata. Una volta che sia stata accertata l'esistenza di una situazione di insidia in una strada, aperta al pubblico, e quindi anche in un'autostrada, spetta all'ente proprietario (o concessionario) dell'autostrada l'onere di provare che l'incidente causato da detta situazione poteva essere evitato da una diversa condotta di Oda dell'autoveicolo.
Va, però, osservato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la prova dell'esistenza, della situazione di insidia rimane a carico del danneggiato, su cui incombe l'onere di dimostrare gli elementi del fatto illecito previsto dall'art.2043 c.c., onde l'incertezza sulla presenza dell'insidia va a danno dello stesso.
4 - L'accoglimento parziale del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo, che si indirizza contro la stessa parte della sentenza criticata con la censura accolta e che è stato proposto "subordinatamente al mancato accoglimento del primo" motivo.
5 - Con il terzo motivo la ricorrente deduce la "violazione e/o falsa applicazione dell'art.2043 c.c.: illogicità manifesta contraddittorietà", lamentando che la Corte di appello, pur avendo accertato (diversamente dal Tribunale) l'esistenza di un foro nella recinzione autostradale in prossimità del luogo dell'incidente, ha illogicamente escluso che la volpe sia entrata attraverso quel varco e poi ha, anche contraddittoriamente, affermato che la presenza del detto foro, di ridotte dimensioni, non può fondare un giudizio di colpa dell'ente convenuto, che potrebbe ravvisarsi solo in presenza di un varco che avesse consentito l'ingresso ad animali di grossa taglia;
il che - osserva la ricorrente - comporta l'esclusione, "in linea generale", della responsabilità del proprietario dell'autostrada, per l'introduzione in essa di una volpe nonostante la recinzione.
Il motivo di ricorso è fondato, essendo la motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla causa della presenza della volpe sull'autostrada, insufficiente sotto due diversi aspetti. 5.1 - Sotto un primo aspetto va osservato che la Corte di appello ha ritenuto sussistente nella rete di recinzione dell'autostrada la presenza, di un "modestissimo foro in prossimità del luogo del sinistro", ma ha poi affermato che "non vi è la prova che la volpe si sia introdotta nella sede stradale attraverso quel varco", prospettando altre possibili cause di tale presenza (scavo sotto la rete da parte della volpe, utilizzo di altri passaggi come i "ponti dei viadotti dei canali di scolo delle acque").
La Corte di merito, da un lato, non ha specificato se la mancata prova dell'ingresso della volpe attraverso il foro nella rete ritenuto sussistente sia da attribuirsi alle dimensioni ridotte del foro, dall'altro, e soprattutto, ha prospettato ipotesi alternative del tutto teoriche e senza alcuna indicazione di elementi di fatto a loro sostegno.
5.2 - Sotto un secondo aspetto, la Corte di appello ha escluso che "la presenza del foro di dimensioni assai modeste" "costituisca la prova di una negligente manutenzione" della rete di recinzione dell'autostrada, sussistente invece "se si fosse trattato di un varco di notevoli dimensioni che avesse consentito l'accesso ad animali di grossa taglia".
L'affermazione che precede non è contraddittoria con quella relativa alla mancata prova dell'ingresso della volpe attraverso il foro della rete, come sostiene la ricorrente, perché le due considerazioni possono intendersi m senso cumulativo, cioè come due ragioni concorrenti per escludere la responsabilità dell'ente proprietario dell'autostrada imputata dall'attrice all'esistenza, dello stesso foro.
La riportata affermazione si riconduce alla giurisprudenza, di questa Corte sugli obblighi di manutenzione che comporta l'esistenza di una rete di recinzione dell'autostrada. Al riguardo si è affermato che, nella disciplina del previgente codice della strada (applicabile nella presente fattispecie, essendo l'incidente avvenuto il 28 febbraio 1992), non esisteva per gli enti proprietari o concessionari un obbligo di recinzione delle autostrade. Quando però la recinzione sia stata volontariamente, effettuata, sorge a carico dei detti enti un obbligo di provvedere ad una efficiente manutenzione (in tal senso v. Cass. 10 giugno 1998 n. 5772; 9 febbraio 1981 n. 800; 14 maggio 1979 n. 2781, con riferimento all'immissione di un cane in una autostrada). L'obbligo di manutenzione è stato, però, dalla Corte di appello limitato ad impedire che nella rete si creino e vengano mantenuti varchi "di notevoli dimensioni", idonei a consentire "l'accesso ad animali di grossa taglia", senza che di questa limitazione sia stata fornita alcuna giustificazione, onde l'affermazione limitativa del giudice del merito - avente valore decisivo in relazione alle dimensioni della volpe meramente apodittica ed immotivata.
6 - L'accoglimento del terzo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del quarto motivo con cui si lamenta l'omessa o insufficiente motivazione sullo stesso punto relativo alla carente manutenzione della rete di recinzione.
Assorbito è anche il quinto motivo del ricorso, relativo alle spese processuali, la cui pronunzia viene caducata a seguito della cassazione della sentenza impugnata.
7 - In conclusione, vanno accolti il primo motivo (limitatamente alla seconda censura) ed il terzo motivo del ricorso (nei limiti in precedenza precisati) e vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Venezia, che deciderà nuovamente sull'appello della VA, esaminando, nell'ordine logico: a) se sussiste a carico dell'ente convenuto, la violazione dell'obbligo di manutenzione della esistente rete di recinzione dell'autostrada e se a tale violazione, qualora ritenuta esistente, sia imputabile la presenza dell'animale sull'autostrada; b) nell'ipotesi di risposta negativa sui punti sub a), se nella presenza sull'autostrada della volpe (contro cui ha urtato l'autovettura della VA) sussistevano le caratteristiche oggettive e soggettive dell'insidia, con conseguente onere probatorio a carico dell'ente convenuto di provare che l'urto poteva essere evitato da una diversa condotta di guida della VA. Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002