Sentenza 12 febbraio 1998
Massime • 1
La contravvenzione prevista dall'art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (che punisce gli interventi sui distributori di carburanti senza il preventivo esame dei Vigili del Fuoco) non ha natura permanente in quanto la sua consumazione non può protrarsi oltre la realizzazione dell'opera per espressa previsione normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/1998, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Davide Avitabile Presidente del 12 febbraio 1998
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 497
3. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere N.39920/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sull'appello, qualificato ricorso, proposto da KOT EWA, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 13/97 del 14-29/3/97 pronunciata dal Pretore di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Pignataro Maggiore. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo
M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale W. De Nunzio, che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Pretore di S. Maria C.V. Sezione distaccata di Pignataro Maggiore affermava la penale responsabilità di Kot Ewa in ordine al reato di cui all'art. 37 D.P.R. n. 547/1955, sanzionato dal successivo art. 389 lett. b),
perché, quale gestrice di un distributore di carburanti, aveva ampliato l'impianto - in data antecedente e prossima al 27/4/94 - senza sottoporre il progetto al preventivo esame del Comando dei Vigili del Fuoco, e la condannava alla pena di L.
1.000.000 di ammenda, con entrambi i benefici di legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputata, contestando le asserzioni del Pretore ed affermando di aver ottenuto, invece, il preventivo consenso del Comando dei Vigili del Fuoco per l'esecuzione dei detti lavori e di avere anche richiesto il relativo collaudo;
chiedeva, pertanto, il proscioglimento per non aver commesso il fatto ed in subordine il minimo della pena con il beneficio della non menzione della condanna.
La Corte di Appello di Napoli, qualificato ricorso per cassazione l'interposto gravame, trasmetteva gli atti a questa Corte. All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Nonostante l'infondatezza del ricorso, la gravata sentenza deve essere annullata, essendo il reato de quo estinto per intervenuta prescrizione.
Infatti la contravvenzione prevista dall'art. 37 D.P.R. n. 547/1955 non ha di certo natura permanente, in quanto la sua consumazione - per espressa previsione normativa - non può protrarsi oltre la realizzazione dell'opera; è richiesto, invero, il preventivo esame del Comando Vigili del Fuoco, che tale non può più essere -ovviamente - se interviene dopo l'esecuzione dell'opera. Diversa portata e natura ha, invece, il reato previsto dall'art. 36 dello stesso decreto, riguardante il c.d. certificato antincendio. Ciò premesso, considerato che, come sopra riportato, la realizzazione dell'impianto è avvenuta comunque prima del 27/4/94, il termine di prescrizione triennale - ex artt. 157 e 160 c.p.- è spirato inesorabilmente il 27/4/97.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1998