Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Aula "B" 04564/0 1 REPUBBLICA I TALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA D I CASSAZIONE Lavoro LA CORTE R.G.n.22439/98 SEZIONE LAVORO Cron. 9772 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo Genghini - Presidente- Rep. Giovanni Prestipino Consigliere Rel. Ud. 22.01.2001 " IA D'GO " " AU La TE " fl Saverio Toffoli " ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da SOCIETA' COOPERATIVA PRISMA a r.1., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Trasone n. 8-12, presso lo studio dell'Avv. Ciriaco Forgione, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaello Giuseppe Vodola per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente contro 285 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Rina Sarto e Fabrizio Correra in forza di procura speciale per atto Notaio Franco Lupo di Roma del 26.1.1999, Rep. n. 31188. - Resistente con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino n. 620 del 10.6.1998 (R.G. n. 183/96). Udita nella pubblica udienza del 22.1.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Luigi Cantarini, per delega dell'Avv. Correra, per l'Istituto resistente;
Мі Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso dell'8 febbraio 1994 la s.r.l. Cooperativa Prisma proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Pretore del lavoro di Avellino le aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la somma di L. 26.892.782, oltre agli accessori, a titolo di contributi non versati nel periodo luglio 1989-agosto 1990 e con riferimento alla prestazione lavorativa svolta da tale AN CA, e conveniva l'Istituto previdenziale davanti al medesimo Pretore, chiedendo che il decreto fosse revocato. A sostegno dell'opposizione la Cooperativa deduceva che il CA non aveva mai esercitato una prestazione di lavoro subordinato, avendo lo stesso invece espletato attività lavorativa in qualità di socio, per il raggiungimento dello scopo sociale, in relazione alla quale "i contributi erano stati regolarmente versati". Instauratosi il contraddittorio, il Pretore, assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, con sentenza del 18 luglio 1996 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. -Decidendo sull'appello proposto dall'INPS che aveva dedotto, in primo luogo, la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato fra la Cooperativa Prisma e il CA e, in secondo luogo, l'obbligo contributivo che grava sulle società cooperative per le prestazioni lavorative svolte dai soci nei lavori dalle stesse assunti - il Tribunale di Avellino, con sentenza del 10 giugno 1998, in riforma della decisione impugnata, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale osservava che dalle prove acquisite alla causa era risultato che il CA, socio della 3 Cooperativa, aveva svolto una prestazione lavorativa non già in qualità di lavoratore subordinato, ma per il perseguimento dei fini istituzionali della società e che, ciò nonostante, quest'ultima era tenuta al versamento dei contributi previdenziali obbligatori in applicazione dell'art. 2 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422. Aggiungeva il giudice dell'appello che, sotto questo profilo, l'allegazione della società, secondo cui i contributi "erano stati regolarmente versati", non era stata in alcun modo provata e, inoltre, che dalle risultanze della prova testimoniale dedotta dalla medesima società non era emerso che la suddetta Mr. attività lavorativa fosse stata dal CA esercitata in un numero di ore inferiore a quelle indicate nel verbale redatto dagli ispettori del lavoro. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Prisma, che hacassazione la società Cooperativa dedotto un unico, complesso motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale alla lite rilasciata al difensore. Motivi della decisone Con l'unico motivo dell'impugnazione, con il quale denuncia "violazione e falsa applicazione di legge, sia con riferimento al r.d. 1422 del 1924, sia alle leggi n. 30 del 1974 e n. 845 del 1978 e successive integrazioni, sia con riferimento modificazioni ed c.p.c.", oltre al vizio di omessa, 112 all'art. e contraddittoria motivazione su punti insufficiente decisivi della controversia "anche sotto il profilo del : travisamento dei fatti" (art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.), la società Cooperativa Prisma sostiene: a) che a conclusione di un precedente giudizio, che si era svolto fra le stesse parti e nel quale era stata presa in considerazione la posizione assunta dal CA all'interno della società (ma relativamente a un periodo lavorativo diverso), era stato escluso che lo stesso CA avesse prestato attività di lavoro subordinato%; b) che, pur dovendosi riconoscere che le società cooperative sono tenute a versare i contributi previdenziali in relazione alle prestazioni lavorative svolte dai soci lavoratori, tuttavia il Tribunale non ha considerato che, per l'attività esercitata dal CA in qualità di socio, i contributi erano stati regolarmente versati "e di tanto vi è prova in atti"; c) che, poiché il ricorso per decreto ingiuntivo basato dall'INPS sulla esistenza di unera stato di lavoro subordinato instaurato con il rapporto era stato questo il tema che era stato CA, discusso in entrambi i gradi della fase di merito, 5 sicchè il giudice dell'appello è incorso nel vizio di ultrapetizione "nel ritenere che ci si trovasse di fronte ad una evasione totale"; d) che il Tribunale, non tenendo conto delle disposizioni di legge che stabiliscono particolari agevolazioni previdenziali e riduzioni proprio in relazione all'attività lavorativa eseguita dai soci cooperatori, ha errato nell'affermare che i contributi dovuti per il lavoro svolto da costoro debbono essere versati "in misura analoga a quella dovuta per qualsiasi lavoratore dipendente" e, quindi, nel non "revocare in parte il decreto ingiuntivo", avuto riguardo, soprattutto, alla decisione che era stata emessa nel suddetto, precedente giudizio;
e) che, infine, il giudice dell'appello, "con motivazione erronea e con travisamento dei fatti", ha condiviso le non ha risultanze derivanti dal verbale ispettivo, ma precisato "se e a quale titolo il CA ha svolto la propria attività né in quale misura l'ha svolta". Tutte queste censure sono prive di fondamento. Quanto alla prima (v. la lettera a), ammesso che la Cooperativa Prisma ora intenda sostenere che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di un precedente giudicato formatosi tra le stesse parti sulla inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato inerente al CA, è a dirsi che nella sentenza impugnata, anche per il periodo dedotto in questo giudizio, l'instaurazione di tale rapporto è stata esclusa, con la conseguenza che la statuizione, a suo ad un diverso periodo daltempo emessa riguardo - la quale sarebbe stata avallata da medesimo Tribunale -una pronuncia resa da questa Corte non assume alcuna rilevanza, non avendo la ricorrente interesse ad impugnare una decisione che non la danneggia. In secondo luogo, per disattendere le censure sopra indicate con le lettere b) ed e), va osservato che la ricorrente si limita a dedurre i pretesi vizi di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di appello, ma nemmeno indica le risultanze probatorie che sarebbero state trascurate e che, se esaminate, avrebbero determinato una diversa valutazione della posizione debitoria quindi, una decisione dellae, controversia di segno contrario. Basta al riguardo precisare che nella sentenza impugnata è stato affermato, per un verso, che l'allegazione della società, secondo cui i contributi "erano stati regolarmente versati", non era stata in alcun modo provata e, per un altro verso, che, nonostante la prova testimoniale dedotta dalla società, era rimasta sfornita di idonea dimostrazione la tesi sostenuta da quest'ultima e cioé che l'attività 7 lavorativa era stata dal CA esercitata in un numero di ore inferiore a quelle indicate nel verbale redatto dagli ispettori del lavoro;
e che, a fronte di questa motivazione, la società ora si limita ad asserire, da un lato e in modo del tutto generico, che "di tanto vi è prova in atti" e, dall'altro, che dal giudice dell'appello non sarebbe stato indicato "se e a quale titolo il CA ha svolto la propria attività né in quale misura l'ha svolta", senza considerare che nella sentenza impugnata, previo accertamento della durata oraria della prestazione (in base al verbale ispettivo), l'obbligo contributivo è M. stato basato proprio sull'attività lavorativa svolta dal socio in conformità allo scopo sociale. il preteso vizio diPer quanto concerne, poi, extrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale (v. la censura indicata con la lettera c), non risponde al vero che la questione dedotta circa l'obbligo che - grava sulle società cooperative di versare i contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalla legge, anche in relazione all'attività lavorativa esercitata dai soci "per i lavori da esse assunti" (v. l'art. 2, terzo comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422) - non avesse formato oggetto di discussione fin dalla prima fase del giudizio. 8 Va in proposito rilevato che dagli atti di causa, che questa Corte, essendo stato denunciato un error in procedendo, ha il potere-dovere di esaminare, risulta che nell'atto di opposizione, da parte della cooperativa Prisma, per contestare la pretesa dedotta dall'INPS con il ricorso per decreto ingiuntivo nel - quale era stato chiesto il pagamento della somma di L. 26.892.782, oltre agli accessori, per avere la società totalmente versamento dei contributi omesso il previdenziali era stato fatto presente che "per altro - aspetto (socio lavoratore) i contributi sono stati regolarmente versati"; e analoga deduzione era stata M. esposta dalla società nella memoria di costituzione nel giudizio di secondo grado dopo che nell'atto di appello l'INPS, lamentando che il primo giudice non avesse considerazione questo profilo della in preso controversia, aveva dedotto una espressa censura in tal senso. Infine, quanto alla censura di cui alla lettera d), della stessa va rilevata, da un lato, la novità e, dall'altro, la genericità. Va, al riguardo, precisato che nella fase di merito non si è mai discusso della questione dedotta davanti a questa Corte, con la conseguenza che inammissibile è la prospettazione di un tema di indagine che coinvolge non solo l'interpretazione di norme giuridiche dettate nella materia previdenziale, ma anche profili di fatto inerenti alla riduzione delle aliquote contributive in relazione ad una società della quale nemmeno conosce essendo mancato qualsiasisi - accertamento nella fase di merito - se la stessa, ai fini del beneficio ora invocato e ai sensi dell'art. 20 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in 1. 16 aprile 1974 n. 114, sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive M modificazioni. Né la società ricorrente, dopo avere omesso qualsiasi allegazione in tal senso davanti ai due giudici di merito, ora indica la parte di contributi asseritamente non dovuta all'INPS e quella che, per il titolo cui fa riferimento, sarebbe stata da essa già corrisposta. Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a pagare all'INPS le spese e gli onorari di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all'Istituto resistente le spese del giudizio di 10 cassazione, che liquida in L. 20.000 , oltre a L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per onorari. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001 Il Presidente: вишитую рецити Il Consigliere estensore: еле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi2 8 MAR 2001 IL CANCELLIERE T I O R N O C 3 3 0 5 1 A . . I S T S D N R A , A T ' 3 O , L L 7 A - L L S 8 E O E - D B 1 P S I I 1 S I D N N E A E G T G S O S G I O A E A P D L O M E I T , A T O L I A R L R D I T E S E D I D T G O N E E R S E 11