Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, non costituisce violazione di legge (nella specie l'art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), l'atto di nomina di un "project manager" da parte del sindaco, quale commissario delegato alla realizzazione di un impianto di termodistruzione in relazione allo stato di emergenza rifiuti decretato per la Campania, in quanto, tale figura, benchè non prevista dalla legge, non determina la duplicazione delle funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento (RUP) né uno svuotamento dei suoi poteri, limitandosi a svolgere una funzione di supporto, espressamente prevista dall'art. 8, comma quarto, d.P.R. 21 dicembre 1999, n 554, vigente all'epoca dei fatti, all'attività di tale ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2016, n. 8395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8395 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
0 8395 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1247/2016 Giovanni Conti Presidente Maurizio Gianesini -UP 13/09/2016 Angelo Costanzo R.G.N. 28439/16 Giorgio Fidelbo Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno avverso la sentenza del 05/02/2016 emessa dalla Corte d'appello di Salerno, nel procedimento a carico di: 1) De UC IN, nato a [...] il [...]; 2) Di ZO LB, nato a [...] il [...]; 3) TT IC, nato a [...] il [...]; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi gli avvocati Paolo Carbone e Andrea Castaldo, difensori di IN De UC, nonché Arnaldo Franco e Saverio Dambrosio, il primo difensore di де LB Di ZO e il secondo di IC TT, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa il 21 gennaio 2015 dal Tribunale di Salerno, ha assolto IN De UC, LB Di ZO e IC TT dal reato di concorso in abuso d'ufficio perché il fatto non sussiste, revocando le pene accessorie applicate. Originariamente ai tre imputati era stato contestato il reato di peculato, ipotesi non ravvisata dal Tribunale che, qualificati i fatti come abuso d'ufficio, li ha condannati alla pena di un anno di reclusione ciascuno, con l'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, concedendo la sospensione condizionale della pena.
2. Dalla sentenza si apprende che fatti in contestazione risalgono all'epoca dell'emergenza rifiuti in Campania (2007-2008), con i conseguenti rischi di compromissione dell'igiene pubblica, per far fronte ai quali, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, IN De UC, all'epoca sindaco del Comune di Salerno, era stato nominato commissario delegato per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell'impianto di termodistruzione, nonché di quelli connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nel Comune di Salerno;
immesso nelle sue funzioni di commissario delegato, dopo aver localizzato, sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti, la zona dove l'impianto avrebbe dovuto essere realizzato, dovendo avvalersi del supporto degli uffici amministrativi e tecnici comunali, con delibera n. 3 del 14.2.2008 nominava IC TT responsabile unico del procedimento (RUP) e individuava i componenti del gruppo di lavoro incaricato di redigere lo studio di fattibilità e della progettazione preliminare dell'impianto, tra cui l'ingegnere ZO CU, quale coordinatore del gruppo, e LB Di ZO quale componente, assieme ad altri;
successivamente, con delibera n. 4 del 18.2.2008 De UC modificava parzialmente la precedente disposizione, nominando Di ZO project дя 2 manager, assegnandogli la funzione di gestione operativa del progetto con compiti di coordinamento e organizzazione del gruppo di lavoro;
inoltre, provvedeva ad indicare, per ciascun componente del gruppo, il settore di riferimento;
in questo riassetto CU, precedentemente nominato coordinatore del gruppo, veniva assegnato al settore delle problematiche di ingegneria strutturale. Dopo circa un anno dalla costituzione del gruppo di lavoro il commissario delegato disponeva, con delibera n. 46 del 24.2.2009, la ripartizione di una quota, a titolo di acconto, per il compenso spettante ai componenti, nella misura di euro 180.000; con lo stesso provvedimento incaricava TT) e Di ZO di provvedere alla ripartizione della somma tra il personale che aveva partecipato alle attività. In attuazione di tale delibera TT e Di ZO, nelle rispettive qualità di RUP e di project manager, con determina dirigenziale n. 1406 del 17.3.2009 provvedevano alla ripartizione dei compensi tra il personale, compreso lo stesso Di ZO, al quale veniva liquidata la somma al lordo di euro 20.000,00. 3. Sulla base dei fatti così ricostruiti il Tribunale, condividendo il nucleo dell'impostazione accusatoria, anche in relazione ad una serie di violazioni di legge presenti nei provvedimenti adottati, ha ritenuto che tra i tre imputati vi sia stato un accordo criminoso diretto ad avvantaggiare economicamente e professionalmente Di ZO, attribuendogli una qualifica apicale inesistente e tale da giustificare un trattamento economico che non gli sarebbe spettato: in particolare, Di ZO avrebbe agito come determinatore di De UC e TT, indotti ad adottare, consapevolmente, atti amministrativi illegittimi, posti in essere per procurare al primo un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dal compenso percepito in fase di liquidazione con la determina dirigenziale n. 1406 del 17.3.2009, che ha attribuito a Di ZO un compenso da project manager, figura non prevista dall'ordinamento giuridico.
4. La Corte d'appello ha ribaltato le conclusioni dei giudici di primo grado, escludendo la sussistenza del reato sia dal punto di vista oggettivo, che soggettivo e, inoltre, ha rigettato l'appello del pubblico ministero con cui si contestava l'avvenuta riqualificazione da peculato ad abuso d'ufficio. I giudici di secondo grado hanno negato la presenza delle violazioni di legge e dell'ingiustizia del profitto. да 3 5. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, sotto differenti profili. Innanzitutto contesta la sentenza per avere escluso che la nomina di Di ZO quale project manager, con l'attribuzione delle funzioni di gestione operativa del progetto e compiti di coordinamento e di organizzazione del gruppo di lavoro, nomina avvenuta con delibera n. 4 del 18.2.2008, integri una violazione di legge, presupposto per il reato di abuso d'ufficio. Condividendo le conclusioni della sentenza di primo grado, parte ricorrente ritiene che la delibera in questione sia stata adottata in violazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 e 7 del d.P.R. n. 554 del 1999, che disciplinano le attribuzioni del responsabile unico del procedimento nel settore dei contratti pubblici, prevedendo che l'amministrazione possa nominare un solo funzionario responsabile del procedimento per tutte le fasi in cui si articola l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cioè la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione. Pertanto, contesta la tesi sostenuta dalla Corte d'appello, secondo cui la nomina di Di ZO riguardava solo la fase di progettazione preliminare;
al contrario, assume che la delibera n. 4 del 2008 assegnasse a Di ZO l'intera gestione del progetto, realizzando una vera e propria duplicazione delle funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento (RUP), in violazione della legge, avendo istituito una figura non prevista dalle disposizioni normative. Inoltre, censura la sentenza impugnata per avere escluso anche la sussistenza della violazione di legge per inosservanza dell'art. 3 delle legge n. 241 del 1990. In particolare, assume che nel provvedimento di nomina non risultano esplicitate le specifiche esigenze di fatto che hanno reso necessaria l'attribuzione a Di ZO di quelle funzioni, promuovendolo da mero componente del gruppo di lavoro a project manager, con conseguente declassamento dell'ingegnere CU, che da coordinatore del gruppo di lavoro diventava un mero componente. La motivazione si rendeva ancor più necessaria, dal momento che il provvedimento in questione è intervenuto dopo solo quattro giorni dalla precedente delibera che prevedeva una diversa organizzazione. 4 Gr Parte ricorrente critica la decisione di appello anche per avere ritenuto che la istituzione di figure atipiche, non previste dalla legge, fosse autorizzata dai poteri derogatori attribuiti al De UC, in qualità di commissario straordinario. Anche in questo caso viene richiamata la sentenza di primo grado che, invece, aveva escluso che commissario straordinario fosse autorizzato a istituire figure non previste dalla legge, sulla base di una lettura della stessa ordinanza di nomina commissariale n. 3641 del 16/1/2008. In ogni caso, si sottolinea nel ricorso che anche ove si dovesse ritenere sussistente un tale potere di deroga, a maggior ragione il provvedimento avrebbe dovuto essere munito di adeguata motivazione. Sotto un diverso profilo censura la sentenza per avere negato la sussistenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale. Al contrario si assume l'esistenza di tale requisito, evidenziando così come ha fatto il primo giudice - che i compensi percepiti da Di ZO sono il frutto della illegittima nomina e per questo costituiscono il vantaggio ingiusto cui si riferisce l'art. 323 cod. pen., pur in presenza di una attività professionale prestata. Infine, la sentenza viene sottoposta a critica per avere ritenuto mancante l'elemento psicologico del reato, sostenendo non vi fosse la prova dell'accordo criminoso tra i tre imputati e, quindi, non risultasse che la nomina fosse finalizzata ad avvantaggiare Di ZO. Parte ricorrente ritiene, richiamando anche questa volta la sentenza di primo grado, che l'esistenza del dolo intenzionale andava desunta dai seguenti elementi: a) macroscopica illegittimità della nomina;
b) ingiustificata modifica della delibera n. 3 del 14/2/2008, con cui Di ZO era stato nominato componente del gruppo di lavoro e l'ing. CU coordinatore del medesimo gruppo, sostituita dalla delibera n. 4 intervenuta dopo soli quattro giorni, mancante di ogni motivazione;
c) strettissimi rapporti di De UC con Di ZO, suo capo staff;
d) immotivata sostituzione di CU. Vengono ritenute inattendibili le giustificazioni offerte da De UC, il quale ha attribuito a TT, in qualità di dirigente e di RUP, le scelte e la redazione dei provvedimenti commissariali, dovendo considerarsi il ruolo incisivo svolto da De UC come commissario straordinario. Il vizio di motivazione viene, infine, rilevato nella parte in cui la sentenza ritiene che l'incarico assegnato a Di ZO non richiedesse specifiche conoscenze ingegneristiche. 5 6. L'avvocato Francesco Saverio Dambrosio, nell'interesse di IC TT, ha depositato una memoria difensiva, con cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del procuratore generale perché finisce per invocare un ulteriore giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio condivide integralmente la sentenza della Corte d'appello di Salerno, in tutti i passaggi della motivazione, che appare completa e logica, fondata su una corretta applicazione dell'art. 323 cod. pen. e su una attenta ricostruzione dei fatti. A fronte di questa decisione, il pubblico ministero ripropone una serie di questioni su cui la sentenza impugnata ha già offerto motivate risposte, che le deduzioni contenute nel ricorso non appaiono in grado di mettere in crisi. Tutti i motivi denunciati appaiono, pertanto, infondati.
2. Deve innanzitutto sottolinearsi il quadro complessivo entro cui i fatti contestati si sono svolti, cioè in un contesto, la Campania, dove era stato decretato lo stato di emergenza rifiuti. In questa situazione De UC ha agito utilizzando i poteri di commissario delegato e in tale funzione ha provveduto alla riorganizzazione del settore, dovendo garantire ogni forma di tutela agli interessi della popolazione, raggiungendo il risultato per cui l'incarico gli era stato affidato: provvedere alla localizzazione, progettazione e realizzazione dell'impianto di termodistruzione, nonché degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti e alla raccolta differenziata nel comune di Salerno. In questa veste De UC si poteva avvalere delle deroghe indicate nelle ordinanze n. 3641 e n. 3639 del 2008 emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di quelle previste dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti, deroghe che si giustificavano proprio per l'attuazione degli interventi in emergenza. Del resto, il provvedimento di nomina a commissario delegato faceva espressa menzione di tali poteri, derivanti dall'art. 58 del d.lgs. n. 29/93, e il fatto che indicasse che il commissario delegato dovesse avvalersi del supporto degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Salerno, non esclude che lo stesso 6 fosse competente ad organizzare una struttura ad hoc dedicata al raggiungimento degli obiettivi. Quel che ha fatto l'imputato è approntare una riorganizzazione efficiente delle competenze dell'amministrazione comunale per il conseguimento dei risultati indicati nel provvedimento di nomina a commissario delegato: la difesa dell'imputato ha messo giustamente in rilievo che non si trattava della realizzazione di una singola opera pubblica, bensì di una complessa ed innovativa serie di opere pubbliche di spettanza dell'amministrazione statale emergenziale e straordinaria» che ha comportato necessariamente un'organizzazione articolata ed avulsa dalle ordinarie strutture comunali. Peraltro, l'attribuzione delle competenze di commissario delegato, funzionali per l'attuazione degli interventi di emergenza, come prevede la legge n. 225 del 1992, porta con sé non solo l'attribuzione dei menzionati poteri in deroga, ma anche la possibilità di ricorrere a provvedimenti atipici, che sono funzionali per l'esercizio di una vasta potestà discrezionale in presenza, come nel caso di specie, di una situazione di emergenza, poteri che trovano il proprio limite nella stessa esistenza della situazione di fatto da cui deriva un pericolo per l'integrità delle persone o dei beni o dell'ambiente, nonché nella sua ragionevolezza e nell'impossibilità di fronteggiare altrimenti la situazione (Cons. Stato, 28/01/2011, n. 654). In questi poteri rientra anche la possibilità del commissario delegato di articolare l'organizzazione interna non solo in maniera discrezionale, ma in modo tale che sia funzionale per affrontare in maniera efficiente l'emergenza. Ed è quello che ha fatto l'imputato De UC esercitando le sue attribuzioni di commissario.
3. Condividendo pienamente le considerazioni svolte dalla Corte d'appello, si ritiene che con la nomina di Di ZO come project manager, avvenuta con la delibera n. 4 del 2008, non si è realizzata una violazione di legge, che ha portato alla creazione di una nuova "figura" non prevista dall'ordinamento comunale. In realtà, si è trattato di una nomina che rientrava nell'ambito della funzione di supporto all'ufficio del responsabile unico del procedimento (RUP), riservata ai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, funzione tra l'altro che trova un suo espresso aggancio normativo nell'art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, vigente all'epoca dei fatti, secondo cui «il responsabile del procedimento svolge i propri compiti 7 дя con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici». In sostanza, si è ritenuto che il gruppo di lavoro fosse di ausilio all'ufficio del RUP, sicché è stato escluso, del tutto correttamente, l'esistenza di una "duplicazione" delle funzioni di competenza del RUP, anche in relazione alla nomina di project manager, in quanto ciò non può aver determinato alcuno svuotamento dei poteri attribuiti direttamente dalla legge al RUP. Chiarissime le argomentazione sul punto offerte dalla sentenza, che qui si intendono richiamate. Deve escludersi che vi sia stata una violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede solo la figura del "responsabile unico del procedimento", in quanto la nomina di Di ZO non ha determinato la creazione ex novo di una figura non prevista dalla legge. Il fatto che all'incarico sia stato assegnato il nome di project manager, cioè una denominazione e una funzione non prevista dalle leggi all'epoca vigenti nell'ambito delle amministrazioni locali, ma comunque conosciuta nelle pratiche aziendali, non porta a dover ritenere l'illegittimità della nomina stessa. Si deve condividere quanto ritenuto dai giudici di appello che hanno bene evidenziato come il riferimento alle attribuzioni del project manager abbia avuto un valore «puramente convenzionale», per il fatto che ad essa non corrisponde alcun istituto o figura normativa, non essendo prevista dalla legge e quindi non tipizzata. In altri termini, si tratta di una denominazione a cui non poteva corrispondere alcuna particolare figura giuridica, con la conseguenza che l'uso di tale termine non ha attribuito alcuna particolare funzione o potere, tranne quelli indicati espressamente nell'atto di nomina. Pertanto, non può sostenersi che la nomina a project manager operata contestualmente a quella di RUP ha avuto come effetto quello di svuotare i poteri di quest'ultima figura. Occorre, invece, accertare i poteri effettivi riconosciuti al soggetto a cui è stato assegnato il compito di project manager. Il problema riguarda la verifica circa il contenuto dei poteri conferiti a Di ZO, cioè se le funzioni assegnate a questi abbiano interferito o limitato le competenze del RUP previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163 del 2006, così violando la disposizione che attribuisce al responsabile unico del procedimento in materia di contratti pubblici tutte le competenze in tema di gestione e coordinamento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, in cui si snoda il procedimento medesimo. Ebbene, pur riconoscendo che l'art. 10 cit. ha carattere precettivo nel prevedere l'unicità del responsabile del procedimento nelle distinte fasi, con la conseguenza che in questa materia l'amministrazione non può legittimamente istituire un ulteriore responsabile del procedimento nell'ambito della stessa procedura, tuttavia deve negarsi che il c.d. principio di unicità sia stato violato nella fattispecie in esame, in quanto come responsabile unico del procedimento è stato nominato solo TT, al quale la legge affidava il compito di occuparsi delle fasi del procedimento di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, cioè della progettazione, affidamento ed esecuzione. A questo proposito la Corte d'appello precisa che ai fini della sussistenza del reato ha rilievo esclusivamente il contenuto dell'atto amministrativo, non il comportamento materiale tenuto da Di ZO, anche a voler ammettere che abbia esorbitato dalle proprie funzioni, agendo di fatto quale soggetto autonomo rispetto al RUP. Invero, dall'esame del contenuto della delibera n. 4 del 2008 deve escludersi la violazione dell'art. 10 cit., in quanto le funzioni attribuite a Di ZO rientrano nelle attribuzioni di supporto cui si riferisce il citato art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 554 del 1999: sicché deve riconoscersi che non vi è stata alcuna sovrapponibilità tra le funzioni di RUP e quelle di project manager. La sentenza impugnata ha indicato con precisione gli elementi di fatto in base ai quali deve negarsi ogni ipotesi di avvenuta duplicazione tra le funzioni di RUP e quelle attribuite al Di ZO, sottolineando: a) che le competenze di quest'ultimo quale project manager hanno riguardato solo la fase di "progettazione preliminare", mentre le fasi successive sono state affidate al concessionario sotto la supervisione del RUP;
b) che secondo gli atti di nomina tutte le funzioni previste dall'art. 10 cit. rimanevano nella titolarità del RUP, mentre a Di ZO e agli altri soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro, erano assegnati compiti di supporto, coadiuvando il primo nelle sue attribuzioni;
c) che nello svolgimento delle sue funzioni il RUP può avvalersi di una struttura operativa, di uomini e di mezzi, in chiave strumentale all'esercizio dei suoi poteri. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si deve porre in risalto che con la delibera n. 4/2008 è stato, appunto, costituito un gruppo di lavoro a supporto delle funzioni del RUP e che con tale atto è stato esercitato il potere di organizzazione dell'ufficio da parte di De UC, sulla base di quanto previsto да 9 dal citato art. 8 d.P.R. n. 554 del 1999. La circostanza che nel nominare Di ZO si sia utilizzato il riferimento alla figura del project manager non può considerarsi una violazione dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, dovendo dare rilievo, come si è detto, alle funzioni concretamente assegnate. In conclusione, deve escludersi che la nomina del Di ZO sia avvenuta in violazione di disposizioni di legge: con la delibera n. 4/2008 De UC ha nominato il RUP, ha organizzato un gruppo di lavoro costituito da personale tecnico preso dagli uffici amministrativi e tecnici del Comune di Salerno, come previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 361 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha nominato Di ZO project manager. A quest'ultimo sono stati affidati compiti di coordinamento e di organizzazione del gruppo di lavoro, cioè della struttura deputata a supportare e coadiuvare le attività del RUP, con la conseguenza che i compiti assegnati al Di ZO non hanno determinato alcuna duplicazione delle funzioni riconosciute al TT né si sono sovrapposti alle competenze del RUP. Tali competenze non sono state in nessun modo intaccate con il provvedimento in esame, in quanto Di ZO è stato incaricato solo del coordinamento del gruppo di lavoro, senza attribuirgli nessuna competenza concorrente con quelle del RUP: secondo la delibera n. 4 del 2008 sia il gruppo di lavoro, che il project manager dovevano assicurare e garantire la efficace realizzazione del procedimento di progettazione dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. In sostanza, il coordinamento del gruppo che nella delibera precedente era stato affidato a CU, ora veniva assegnato a Di ZO, accompagnato dalla definizione sicuramente altisonante di project manager, figura non prevista dalla legge, ma tratta dalle prassi aziendalistiche, che però non attribuiva alcun potere diverso da quello del coordinamento del gruppo. Nessuna ingerenza nelle funzioni proprie del RUP.
4. Allo stesso modo deve escludersi che vi sia stata la violazione dell'art. 3 legge n. 241 del 1990. Per quanto attiene alla mancanza di motivazione del provvedimento amministrativo si deve escludere che ciò possa configurare una violazione di legge, rilevante per la sussistenza del reato di cui all'art. 323 cod. pen. яя 10 Deve sottolinearsi, condividendo le osservazione della Corte d'appello, che non si è trattato di una selezione tra più aspiranti, sicché non vi era necessità di una motivazione a giustificazione della scelta di Di ZO rispetto ad altri possibili aspiranti. Del resto, non vi era alcun obbligo giuridico di indire un concorso interno, perché una tale evenienza non era prevista dalla legge, in quanto il d.P.R. 427/2010, ritenuto applicabile dal pubblico ministero, all'epoca non era ancora in vigore e, comunque, si riferisce alla nomina di soggetti estranei alla amministrazione, laddove Di ZO era un dipendente comunale. D'altra parte, la situazione di emergenza in cui operava il commissario delegato e il carattere urgente della procedura risultavano incompatibili con l'espletamento di un concorso, senza contare che al commissario erano conferiti poteri derogatori, che avrebbero comunque giustificato una scelta intuitu personae. Tuttavia è vero che la delibera in esame non contiene i motivi giustificativi della nomina di Di ZO a project manager, ma in realtà non motiva neppure sulle altre nomine, né su quella del RUP, né sulla composizione del gruppo di lavoro, sicché l'omissione riferita al Di ZO non può considerarsi elemento sintomatico e indiziario di una volontà di favorirlo, dal momento che si tratta di una omissione riguardante l'intero provvedimento, nei confronti di tutti i nominati. Peraltro, sul punto la sentenza ritiene che l'obbligo della motivazione, in considerazione della natura del provvedimento, deve considerarsi interamente soddisfatto attraverso l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascun componente nominato, ivi compreso il Di ZO». In questo modo la Corte territoriale assume che vi sia stata una motivazione implicita, ammessa dalla giurisprudenza amministrativa tutte le volte in cui le ragioni della scelta siano facilmente evincibili dal contenuto stesso del provvedimento. Nella specie le ragioni della nomina risiedono proprio nella necessità di inserire nel gruppo di lavoro soggetti ritenuti idonei in relazione ai molteplici settori di intervento in cui si articolava il procedimento», precisando che oltre alle funzioni attribuite a Di ZO, PA e CU, sono state individuate specifiche competenze in materia di problematiche industriali, nonché in tema di ingegneria sanitaria e di sicurezza. In conclusione, sebbene la giurisprudenza ammetta che la inosservanza da parte del pubblico ufficiale del dovere di motivazione del provvedimento, дя 11 imposta dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, possa integrare la violazione di legge rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 cod. pen. (Sez. 6, n. 13341 del 27/10/199, Stagno D'Alcontras), tuttavia nella specie non solo deve escludersi che tale violazione vi sia stata, dal momento che le ragioni della scelta delle persone nominate sono comunque "spiegate" dal contenuto stesso e dalla funzione del provvedimento come ha sottolineato la Corte d'appello -, ma la circostanza che la presunta omissione della motivazione riguardi tutti dipendenti comunali nominati nel gruppo di lavoro elimina il sospetto che il vizio sia stato strumentale a favorire la nomina di Di ZO.
5. Una volta riconosciuta la legittimità del provvedimento di nomina di Di ZO a project manager, i giudici di appello hanno, conseguentemente, escluso la sussistenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale. Viene a mancare il nesso di derivazione causale tra la condotta abusiva e il vantaggio, difettando la prima. In ogni caso, la sentenza precisa che il compenso percepito dall'imputato risulta del tutto sganciato dalla qualifica di project manager, essendo stato liquidato sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento Comunale 322/2001 per i collaboratori amministrativi, sicché anche sotto tale profilo deve escludersi l'esistenza del vantaggio patrimoniale ingiusto, in quanto la nomina non avrebbe fatto acquisire al Di ZO alcuna maggiorazione nel trattamento stipendiale. Peraltro, secondo la Corte territoriale il mancato accrescimento della sfera patrimoniale dell'imputato escluderebbe la sussistenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale anche ipotizzando la illegittimità della nomina, in quanto il compenso del Di ZO non è stato determinato in base ad una apposita aliquota creata per il project manager». Infine, i giudici di secondo grado hanno accertato che anche la somma conseguita per effetto della determina dirigenziale n. 1406 del 17 marzo 2009 è stata liquidata nel pieno rispetto delle aliquote previste dal Regolamento comunale e che gli incentivi sono stati determinati in base all'attività realmente svolta e documentata. дя 12 6. Per quanto riguarda l'aspetto relativo all'elemento soggettivo i giudici hanno ritenuto del tutto carente ogni prova in ordine all'esistenza di un accordo criminoso intercorso tra i tre imputati sulla base di una motivazione completa, coerente e logica, che non risulta minimamente intaccata dalle censure dedotte. Gli elementi di prova che, secondo il ricorrente dimostrerebbero l'accordo criminoso tra i tre coimputati, sono stati già svalutati dalla sentenza impugnata. Innanzitutto, come si è visto, essendo stata esclusa ogni ipotesi di illegittimità della nomina del Di ZO viene automaticamente a cadere il primo elemento indicato dal pubblico ministero. Inoltre, sulla ingiustificata modifica della delibera n. 3 del 14/2/2008 la Corte territoriale ha spiegato che essa si risolveva in un semplice elenco di nomi, senza alcuna indicazione in ordine ai settori di intervento, sicché la successiva delibera n. 4 si sarebbe resa necessaria anche per dare conto delle ragioni delle nomine, oltre che per indicare i settori di competenza, così da colmare le imprecisioni e le lacune della prima. Per quanto riguarda il presunto scavalcamento di ZO CU, nominato coordinatore del gruppo con la prima ordinanza per poi divenire semplice componente nella seconda, la Corte d'appello, preliminarmente, rileva che questo aspetto, su cui insiste particolarmente il ricorrente, appare estraneo all'imputazione, in quanto non risulta contestato l'abuso in danno del CU, ma solo quello in vantaggio del Di ZO. In ogni caso, si sostiene che l'avere il CU un titolo di studio superiore a quello del Di ZO non ha alcuna rilevanza ai fini del reato in questione, considerando che l'individuazione dei componenti del gruppo e l'assegnazione dei rispettivi compiti non implicava alcun concorso per titoli, né il ruolo attribuito a Di ZO presupponeva specifiche conoscenze ingegneristiche. Peraltro, la quantificazione dei compensi prescindeva dalla qualifica formale, ma veniva effettuata in base all'attività effettivamente svolta. Infine, riguardo agli stretti rapporti tra De UC e Di ZO, che secondo l'accusa sarebbero alla base della nomina di quest'ultimo a project manager, la sentenza rileva che non vi sono elementi per ritenere che tra i due vi fossero rapporti personali o comunque una comunanza di interessi, essendo дя 13 solo emerso che vi era un rapporto di fiducia e di stima, dal momento che Di ZO era stato dirigente dello staff del sindaco De UC. D'altra parte, i componenti del gruppo di lavoro dovevano comunque essere scelti all'interno del Comune. In ogni caso, la sentenza ha rilevato la mancanza di elementi di prova volti a dimostrare che la nomina sia stata un favoritismo a vantaggio di Di ZO. Peraltro, nessuna spiegazione viene offerta dalla sentenza di primo grado e dal ricorso del pubblico ministero in ordine al ruolo di TT, nominato RUP e rispetto al quale «non è stata nemmeno ipotizzata l'esistenza di rapporti personali».
7. L'infondatezza dei motivi dedotti determina il rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 13 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti bluti DEPOSITATO IN CANCELLERIA A 21 FEB 2017 NZ: MARIO AUD IL FUNZIO RIO GIUDIZIARIO Fiera Esposito 14