Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
È abnorme, in quanto comporta un'indebita regressione del procedimento, la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, derivante dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ad altro difensore di ufficio anziché a quello originariamente nominato, qualora quest'ultimo, ancorchè sostituito al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 97, comma quarto cod. proc. pen., non abbia svolto alcuna attività defensionale. (Nella specie la sostituzione era stata effettuata per adeguare la difesa officiosa ai criteri dettati dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2006, n. 6921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6921 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 13/01/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 84
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 013164/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) REJEWSKI PIOTR, N. IL 26/08/1971;
avverso ORDINANZA del 19/02/2004 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica di Firenze lamentata l'abnormità dell'ordinanza dibattimentale 6.2.2004 del Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella parte nella quale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di EJ PI e disposto la restituzione degli atti al P.M..
Invero, va ricordato come, per giurisprudenza costante, abnorme sia non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrarle nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (tra le prime Sez. 5^, sent. 182 dell'11.2.94, P.M. in proc.to Marino, in Riv. 197091). Nel caso di specie il limite in parola risulta superato per effetto dell'avere il giudicante ricavato la nullità in parola da quella della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., a sua volta fatta derivare dalla circostanza che l'avviso stesso non era stato notificato al difensore d'ufficio originariamente - e cioè in sede d'identificazione ad opera della polizia giudiziaria - nominato, bensì ad un diverso difensore.
Peraltro, siccome allegato dal ricorrente P.M., la sostituzione dell'originario difensore d'ufficio non ha inciso sul concreto esercizio della difesa officiosa dal momento che nessuna attività ha posto in essere il difensore originario. Pertanto, del tutto legittimamente s'è provveduto alla sua sostituzione per fine d'adeguare la difesa officiosa ai criteri imposti dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, art. 1 ma al di fuori delle ipotesi di sostituzione necessaria stabiliti dall'art. 97 c.p.p., comma 4, (in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale riportato nei motivi di ricorso). Il provvedimento impugnato ha, quindi, determinato l'indebita regressione del processo, la qualcosa è sintomo d'abnormità del provvedimento che l'ha disposta (SS.UU. 8.2.01, Fasano). L'ordinanza va pertanto annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al tribunale di Firenze per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Firenze per il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006