Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2001, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
AULA A 0 4070/0 1 REPUBBLICA IMLIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 20153/1999Composta dai magistrati: Dott. Vincenzo Trezza - Presidente 66 Guglielmo Sciarelli - Consigliere 6666 Alberto Spanò Rep. 66 Cron. 8605 66 Pasquale Picone Relatore 6666 Bruno Balletti Ud.
5.12.2000 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IL VA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Corvisieri, n. 46, presso l'avv. Domenico Cavaliere, che, unitamente all'avv. Mario Gulotta, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente- contro 5201 AZIENDA TRASPORTI MILANESI - A.T.M. - in persona del direttore generale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria, n. 9, presso l'avv. Enrico De Bernardinis, che, unitamente all'avv. Alberto Croze, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- 12022 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. [10022] in data 7 novembre 1998 (R.G. 1141/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Cavaliere e De Bernardinis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dall'Azienda Trasporti Municipali di Milano - A.T.M. - е in totale riforma della sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda di VA OR, diretta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica di "Capo ripartizione", funzionario di 2° livello a far data dal 1° agosto 1992 o, in subordine, da altra successiva decorrenza. Il OR aveva fondato la pretesa sulla circostanza che, rivestendo la qualifica di "Assistente di prima ad esaurimento", livello 3°, gli era stata con ordine scritto della Direzione aziendale conferita la reggenza della posizione lavorativa di Capo ripartizione della Ripartizione tecnica Area tecnica e sviluppo tecnologico -, vacante a seguito del collocamento a riposo del titolare, reggenza che, di volta in volta rinnovata sempre medianti formali provvedimenti, si era ininterrottamente H protratta dal 3 febbraio 1992 al 31 gennaio 1995, mentre successivamente il posto era stato dato ad altro dipendente per scelta aziendale e senza l'espletamento di un concorso. Il Tribunale è pervenuto all'esito di rigetto della domanda sul rilievo che il diritto non poteva essere riconosciuto in base all'art. 18 r.d. n. 148 del 1931, all. A), perché l'ultimo comma di esso esprime la regola secondo la quale la reggenza non può dare diritto alla promozione automatica per i posti da coprirsi mediante esame, come era il caso del posto di Capo ripartizione;
che il ritardo nell'espletamento delle procedure selettive risultava giustificato a causa della ristrutturazione in corso nell'azienda; che al rapporto di lavoro del personale delle aziende di trasporto pubblico non era applicabile il disposto dell'art. 2103 c.c. La cassazione della sentenza è chiesta dal OR con ricorso articolato in quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l'A.M.T. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Z Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso con il quale denunzia erronea applicazione dell'art. 18, ultimo comma, r.d. n. 148/1931, all. A) e travisamento del fatto - il OR deduce che la norma, che, ad avviso del Tribunale, sarebbe stata ostativa al riconoscimento del suo diritto alla promozione automatica alla scadenza del periodo di sei mesi di espletamento delle mansioni superiori, non poteva trovare applicazione al caso concreto, perché l'azienda aveva coperto il posto con provvedimento della Direzione, senza un esame nell'ambito di una procedura concorsuale, sebbene ciò fosse previsto dalla legge e dal contratto collettivo del 1987. 3 2. Il secondo motivo - che denunzia violazione dell'art. 18 r.d. 148/1931, All. A) e dell'art. 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270 e/o dell'art. 2103 c.c., dell'art. 2129 c.c. e dell'art. 25 d.lgs. 31 marzo 1980, n. 80 - critica la sentenza impugnata per non avere rilevato che la copertura del posto vacante era stata effettuata dall'azienda in violazione delle disposizioni di legge e delle norme contrattuali che prescrivevano il concorso, sicché il diritto alla promozione automatica doveva ritenersi sussistente in base alla previsione del medesimo art. 18, considerato che la reggenza si era protratta per circa tre anni e non, come prescrive la legge, per il periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso, concorso che l'azienda non aveva espletato, procedendo a nomine illegittime.
3. Il terzo motivo, denunciando l'omesso esame del regolamento aziendale 10.2.1995 e la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, sviluppa la tesi secondo cui, se il Tribunale avesse esaminato le disposizioni del nuovo regolamento aziendale e verificato che esse prevedevano un sistema di nomine senza concorso ed affidate al potere discrezionale della Direzione, sarebbe risultata evidente la lesione dei diritti acquisiti, nonché la necessaria applicabilità dell'art. 2103 c.c. esclusa dal Tribunale senza motivazione -, anche alla stregua del nuovo quadro ordinamentale, che estende perfino ai rapporti di impiego pubblico le norme del codice civile.
4. La Corte deve esaminare unitariamente i primi tre motivi di ricorso, come sopra esposti in sintesi, per la connessione tra gli argomenti in essi contenuti. L'esame conduce al giudizio di evidente infondatezza di tutti gli anzidetti motivi per le ragioni di seguito esposte.
5. L'ordine logico-giuridico impone, preliminarmente, di verificare se il Tribunale sia incorso in violazione di norme di diritto nell'escludere l'applicazione alla fattispecie dell'art. 2103 c.c., nella parte in cui attribuisce inderogabile rilevanza alle mansioni di fatto svolte per un determinato periodo al fine di conferire il diritto alla loro definitiva conservazione. E' appena il caso di osservare che la sentenza impugnata è suscettibile di censura in parte qua esclusivamente sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.), non sotto quello del vizio della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), reso irrilevante nel giudizio di legittimità dal disposto di cui all'art. 384, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. 11 aprile 2000, n. 4593). Sulla questione deve essere confermato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo il quale l'art. 18 del regolamento all. A) al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, deroga ai principi posti dall'art. 2103 c.c., trattandosi di una disciplina speciale che regola rapporti di lavoro con connotati di peculiarità tali da essere sottratti alla disciplina di diritto comune. Né la norma speciale può essere sospettata di illegittimità costituzionale in riferimento agli art. 3 e-35 Cost., sotto il profilo che la deroga non sarebbe più giustificabile dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dal personale delle ferrovie dello Stato. Infatti, da una parte, la Corte costituzionale, con la sentenza 27 aprile 1988, n. 500, ha rilevato che le pur sussistenti esigenze di ammodernamento della disciplina prevista per i cd. autoferrotranvieri possono essere soddisfatte solo dal legislatore, mediante una riforma integrale e non settoriale;
dall'altra, il legislatore è intervenuto in materia, statuendo con l'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, che le disposizioni contenute nel regolamento del 1931 (e successive modificazioni o integrazioni) possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria. Neppure è possibile fondatamente sostenere che l'art. 2103 c.c., nell'ambito del processo complessivo denominato di "privatizzazione" dei rapporti di lavoro, 5 ancorché intercorrenti con amministrazioni pubbliche, trovi oramai generale applicazione, atteso che la regola esattamente opposta è sancita dall'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993 (nel testo attuale). Conclusivamente, nella disciplina dei rapporti di lavoro degli autoferrotranvieri, gli effetti giuridici dello svolgimento di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita sono stabiliti esclusivamente dalle norme contenute nell'art. 18 r.d. n. 148/1031 all. A), ove la contrattazione collettiva, a tanto abilitata dall'art. 1 della 1. n. 270 del 1988, non abbia diversamente disciplinato la materia (cfr. Cass. 8 marzo 1995, n. 2694; 8 aprile 1997, n. 3027; 10 aprile 2000, n. 4521).
6. Stabilito che l'unica disposizione legislativa che viene in considerazione nella controversia è rappresentata dall'art. 18 dell'all. A al r.d. n. 148 del 1931 (non essendo stata prospettata una deroga da parte della contrattazione collettiva nazionale di categoria), si deve verificare se il Tribunale abbia correttamente applicato la disposizioni contenuta nell'ultimo comma dell'articolo, secondo la quale deve escludersi la promozione cosiddetta "automatica" in ipotesi di reggenza di posti da coprirsi mediante esame, e in tal caso la reggenza deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte ha puntualizzato che la circostanza che il posto debba essere coperto mediante esame deve risultare dalla legge, ovvero (dopo la 1. n. 270 del 1988) dai contratti di categoria, ovvero, per il tempo precedente la delegificazione, dagli speciali regolamenti di ciascuna azienda, cui l'art. 15 del r.d. 1931 n. 148 delega la normazione in materia di promozioni e avanzamenti di personale. Non è invece necessario che l'esame di cui al citato art. 18 sia previsto nella forma specifica del concorso, dovendosi intendere il suddetto termine come comprensivo di ogni sistema di accertamento 6 dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica che si basi su obiettive valutazioni tecniche e sia in grado di offrire adeguate garanzie di legalità e imparzialità (Cass. 8 aprile 1997, n. 3027, cit.).
7. Orbene, il ricorrente non contesta minimamente che nella fattispecie veniva in considerazione un posto da "coprirsi mediante esame". Anzi, all'opposto, sviluppa la tesi secondo la quale la normativa aziendale del 1995, concordata con le organizzazioni sindacali, non aveva previsto un vero e proprio esame, in sianale violazione delle disposizioni di legge e di contratto che prescrivevano l'espletamento di una procedura concorsuale. Si tratta di argomentazioni che potrebbe servire a sorreggere una pretesa ben diversa da quella azionata nel giudizio, la pretesa, cioè, di invalidazione della fr nomina effettuata dall'azienda e di accertamento dell'obbligo di espletare il concorso, ma non certo la domanda di promozione automatica.
8. Lo stesso dicasi delle altre denunziate violazioni che l'azienda avrebbe posto in essere in relazione alle disposizioni dell'art. 18 del regolamento: la protrazione della reggenza per un tempo abnorme rispetto al "tempo strettamente necessario" voluto dalla norma;
il ritardo ingiustificato nell'espletamento delle procedure di esame per la copertura del posto ed infine la copertura del posto senza procedere a un vero e proprio esame. Dato per ammesso che tali violazioni sussistessero tutte, non si vede in forza di quale principio giuridico a tale comportamento illecito possa collegarsi l'effetto della promozione automatica del reggente ad un posto per il quale, appunto, tale effetto la norma esclude. Ciò è sufficiente per confutare tutte le complesse argomentazioni svolte dal ricorrente, il cui esame è completamente privo di rilievo poiché l'effetto giuridico della violazione di una norma di legge non può essere quello di determinare l'inapplicabilità del precetto, a meno che, quale sanzione della violazione stessa, non siano specificamente previsti dalle norme effetti particolari sul piano della disciplina del rapporto di lavoro (es. la violazione delle norme sulla legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro comporta che il contratto stesso debba reputarsi a tempo indeterminato ex legge n. 230 del 1962).
9. Il quarto e ultimo motivo di ricorso è inammissibile, perché, senza neppure formalmente impugnare statuizioni della sentenza impugnata, solleva per la prima volta in sede di legittimità una questione del tutto nuova, attinente ad una domanda mai proposta: l'esistenza dei requisiti e condizioni perché la scelta aziendale relativa alla copertura del posto cadesse sul ricorrente e non sull'altro soggetto, da considerare illegittimamente prescelto. 10. Il ricorso va, dunque, rigettato. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, la Corte ritiene giusto compensarle interamente fra le parti, tenuto conto del difforme esito dei giudizi di merito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. 3 0 3 I 1 A 5 S . D S , T . Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000. A R O N T L A , ' L A 3 L O S L 7 B E Vinclurks Tresse Il Consigliere estensore - E Il Presidente P I 8 D S - Ti D I I 1 سیاسی و امت S 1 N A N T G E S E O shill. S O G I A P G D A M E I E L O , A T O T D IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A R I T E L R I S L Depositata in Cancelleria T I D E N G E D E O S R 21 MAR. 20012001 E oggi, A IL COLLABORATORE M E R DI CANCELLERIA P U S E T R O F 8