Sentenza 9 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME03517/0 1 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 10597/98 Rel. Consigliere Cron.7254 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Ud. 29/11/00 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente 11 SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO DI VIA MORONI DI CLUSONE (BG), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 12, presso lo studio thiles dell'avvocato DI LORENZO FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUDICI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, FREZZA 17, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FRE2000 dell'Istituto, Centrale 4981 presso 1'Avvocatura -1- 1. rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 163/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 19/03/98 R.G.N. 3161/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato DI LORENZO per delega GIUDICI;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NN GIACALONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo. time -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bergamo in data 21 aprile 1995 il ND di Via Moroni di Clusone proponeva opposizione avverso il decreto monitorio notificatogli il 4 aprile 95, di ingiunzione al pagamento in favore dell'I.N.P.S. della somma di L. 45.057.581 а titolo di contributi non versati e somme aggiuntive dovute, in relazione alla attività in rapporto di dipendenza con lavorativa nelprestata da NN ZI l'opponente -periodo 1 luglio 81 30 giugno 91, come da verbale di accertamento ispettivo in data 7 luglio 1992. Eccepiva preliminarmente il ND i efficacia del decreto opposto e la improcedibilità della LE domanda dell'Istituto, contestando nel merito la esistenza del rapporto subordinato, per essersi lo sin dal 30 aprile 1981. stesso esaurito eccezione dila fondatezza della Riconosciuta inefficacia da parte dell'I.N.P.S., il giudice adito provvedeva alla declaratoria in tal senso con sentenza del 30 giugno 1995, compensando tra le parti le spese del giudizio ed omettendo ogni pronuncia nel merito. Sull'appello del ND, alla omessa decisione nel con censure afferenti compensazione delle spese, merito ed alla errata 3 l'appellato resisteva, sostenendo la fondatezza del credito vantato, attesa la idoneità probatoria del verbale redatto dall'Ispettorato e, concludendo per il rigetto della impugnazione;
proponeva altresì appello incidentale, volto ad ottenere la condanna del condominio al pagamento della somma di L. 11.474.000, oltre a sanzioni civili ed interessi come per legge, nonché alla rifusione delle spese relative al doppio grado di merito. Con sentenza del 19 marzo 1988 il Tribunale del luogo, in riforma della pronuncia pretorile e parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiarava il condominio tenuto al pagamento delle somme contributive richieste ex adverso 27 giugno Milen limitatamente al periodo 1 luglio 1981 - 1987, oltre agli accessori indicati, respingeva l'appello principale del condominio, confermando la pronuncia sulle spese di primo grado e compensava parzialmente quelle di appello. Ritenevano i giudici di merito che la domanda dell'Ente risultava adeguatamente provata limitatamente al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il condominio ed il ZI per il periodo indicato, laddove le risultanze processuali non avevano fornito elementi idonei a suffragare la 4 configurabilità del medesimo rapporto per il residuo periodo in contestazione, e che ricorrevano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese relative al primo giudizio. Avverso tale decisione il ND ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo articolato in duplice direzione;
resiste l'Istituto con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il insufficiente ericorrente, denunciando omessa, contraddittoria motivazione su punto decisivo (rectus: punti decisivi) della controversia, ne articola, poi il contenuto in duplice direzione, Uniles deducendo che il Tribunale, nel pervenire alle conclusioni per cui è doglianza, ha operato con una lacunosa, afferente sia alle provevalutazione documentali dedotte, sia alla eccezione di prescrizione formulata sin dall'inizio in ordine alle somme pretese dall'Istituto e ribadita in secondo grado. La censura è parzialmente fondata. Quanto alla sussistenza del credito vantato dall'I.N.P.S., non è dubbio che i giudici di merito hanno ampiamente valorizzato il documento prodotto 5 dal ND a sostegno della loro tesi interpretativa del verbale assembleare del 27.6.1987 (doc. n. 5 del fascicolo di parte opponente), secondo la quale dallo stesso si poteva agevolmente evincere la volontà palese dell'Assemblea di dimettere e liquidare l'attuale (all'epoca) incaricato delle pulizie e di assumere per l'avvenire altra persona con contratto part- time, con la correlata deduzione che era proprio il ZI il dipendente licenziato e che, dunque fino а tale data, non potevano profilarsi perplessità sulla sussistenza del rapporto cui ha fatto riferimento 1'I.N.P.S.. Al contrario, il ND sostiene che siffatta deduzione è da LE ritenersi erronea, in quanto, se il Tribunale avesse esaminato anche gli altri documenti prodotti (libro matricola e quello paga, nn. 2 e 3 di parte ricorrente), avrebbe rilevato inequivocamente, che alla data dell'Assemblea cennata, detto ND aveva altra dipendente, tale OM IA (rectius: EL), moglie del ZI e con mansioni di custodia - portierato dell'edificio, licenziata appunto il 31.7.87 in conseguenza della richiamata delibera e quindi riassunta con contratto part - time. Sicché la confusione che ha 6 inficiato la sentenza dei giudici di merito attiene proprio al fatto di aver ritenuto che il recesso si riferisse al ripetuto ZI, laddove, non ricorrendo alcun rapporto con il medesimo, l'unica risoluzione disposta non poteva che afferire, come documentalmente provato, a quello instaurato con la OM, con la conseguenza della infondatezza della pretesa contributiva dell'I.N.P.S. in relazione ad un rapporto (con il ZI) inesistente. con approfondito Senonché il Tribunale, fatto a congra ndivazione, ha co mente indipendentemente accertamento evidenziato che, dalle vicende connesse alla posizione della kien -OM, anche essa licenziata e riassunta part time, il richiamato verbale assembleare del 31.7.87 non poteva riguardare, quanto meno in via esclusiva, la predetta, essendo la stessa legata al ND da un rapporto di custodia portierato, - cosa ben diversa da quello di pulizie cui si riferisce detto verbale, che concerneva pertanto altre mansioni affidate a persona diversa, da individuare nella specie appunto nel ZI come emergente da tutte le altre risultanze processuali. Di guisa che, imposta rigorosamente e logicamente la motivazione della sentenza nel senso esposto, 7 correttamente il Tribunale ne ha tratto inequivoche conseguenze sul piano valutativo fattuale, smentendo l'opponente circa la valenza e l'oggetto della decisione presa nella richiamata riunione assembleare;
ritenendo la configurabilità del rapporto di dipendenza contestato fino a tale data, della contribuzione e pertanto l'obbligo previdenziale nei limiti quantitativi fissati;
puntualizzando la irrilevanza del fatto che la OM fosse stata del pari licenziata e riassunta, trattandosi di rapporto di lavoro estraneo alla presente controversia ed esulante dall'attuale thema decidendum. Con l'evidente corollario della inconferenza della omessa LE valutazione dei documenti correlati alla posizione della OM, concernendo gli stessi il rapporto intrattenuto con la predetta in tema di custodia e portierato, non dunque quello di pulizia, tali, pertanto, da non addurre significativi elementi contrari alla tesi dell'Istituto circa la subordinazione del ZI. E sul punto va ribadito il costante orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale l'omesso esame documentale può essere denunciato in sede di legittimità sotto il profilo 8 dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia, quando il documento prodotto, e del quale si chiede la valutazione, sia idoneo a fornire la prova di un fatto che, se tenuto presente e correttamente analizzato nella sua valenza, avrebbe determinato, secondo un giudizio di certezza, una decisione diversa da quella adottata (Cfr. ex plurimis: Cass. nn. 340/96 e 4310/97). Fondata, invece, appare la seconda parte della censura, in tema di mancata deliberazione della eccezione di prescrizione. Ed invero, ritenuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel senso che precede tra il ND ed il ZI, il Tribunale avrebbe LE dovuto affrontare il secondo argomento riproposto al suo vaglio, in ordine alla eventuale aprescrizione del credito vantato dall'I.N.P.S. titolo contributivo, già dedotto dal ND sin dall'atto di opposizione al provvedimento monitorio pretorile (v.pag. 4) e riprospettato in sede di appello (v.pag. 2 dell'atto di impugnazione); laddove tale problematica non risulta esaminata in entrambi i gradi di merito, malgrado la decisività palese della stessa in ordine alle conclusioni 9 finali di condanna al pagamento delle somme dovute. Ne consegue un vistoso difetto di motivazione comportante un negativo controllo di sul punto, sulla sentenza impugnata, la quale, legittimità risultando inficiata in tal senso, va cassata nei predetti limiti in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, ad altro giudice, designato come da dispositivo per la indagine demandatagli.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata, nei limiti del I D devoluto, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al alla Corte dipresente giudizio di legittimità, Appello di Brescia. Roma, 29 novembre 2000. II Presidente: M. Au to Il Cons. estensore: Vines Meles IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, - 9 MAR. 2001 CASS IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 10