Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8686 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 B 1 - I 6 2 D L E A D T 2 S 4 6 O . R P R . REPUBBLICA ITALIANA M P . I U 86 8 6 0 1 D A . D l l a E . T b a N t E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 S 2 E Oggetto . t r a SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5853/99 Dott. Pellegrino SENOFONTE Rel. Consigliere Cron. 19869 Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Rep. 3087 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 24/10/00 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Walter CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta opia studio SE NT ENZ A dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti เว COMUNE DI MELFI, in persona del Sindaco pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. BOCCHERINI 3. ' rappresentato e difeso presso l'avvocato GLINNI R.. CANCELLERIA ANTONIO, giusta mandato a dall'avvocato BERARDI margine del ricorso;
ricorrente 2 06454338
contro
AI AO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OVIDIO 32, presso l'avvocato VIGLIONE G., e difesa dall'avvocato ARANEO AGOSTINO rappresentata giusta procura a margine del controricorso;
2000 1924 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 216/98 della Corte d'Appello di POTENZA, emessa il 16/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, 1'Avvocato Araneo, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza pubblicata il 28 ottobre 1998, accogliendo la indennità diopposizione alla stima delle terreno postooccupazione ed espropriazione di un in Comune di Melfi, proposta dalla proprietaria espropriata OL NO nei confronti dello stesso Comune di Melfi, espropriante, determinava in lire 69.694.680 la indennità di espropriazione e in lire 30.994.772 quella di occupazione, fatta applicazione del criterio di cui all'art. 5bis legge 359/1992, ma esclusa la riduzione del 40 per cento (essendo la indennità provvisoria offerta "di gran lunga inferiore a quella dovuta”). La Corte di merito dichiarava di attenersi alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico dell'Ufficio "da ritenersi decisamente corrette, in quanto congruamente motivate, fondate su corrette valutazioni tecnico-giuridiche ed immuni da vizi logici;
con la conseguenza che sia le censure mosse dal Comune di Melfi che quelle mosse dalla NO nella sua consulenza di parte si appalesano prive di giuridico fondamento”. Contro questa decisione il Comune di Melfi ha proposto ricorso per cassazione prospettando tre 3 motivi di impugnazione. OL NO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso il Comune insufficiente Melfi prospetta omessa di un punto decisivo della motivazione circa controversia e cioè sugli specifici rilievi mossi dalla difesa dello stesso Comune alle valutazioni del consulente tecnico di ufficio che aveva totalmente trascurato di considerare i numerosi riferimenti comparativi documentati dal Comune compravendita di terreni similari (dieci atti di posti nella stessa zona di quello in questione, dai quali emergeva il prezzo medio unitario di lire 28.000 il mq., al quale il consulente ha opposto quello immotivato di lire 80.000). Con il secondo motivo il ricorrente prospetta analoga censura di inadeguata, illogica motivazione della operata rivalutazione del dato indicato dal consulente (riferito al 1994) incrementato nella misura di un quarto (da lire 80.000 a lire 100.000 il mq.) a conclusione del biennio successivo, per l'effetto "notorio" determinato dalla presenza in località San Nicola di Melfi della S.A.T.A.", quando al contrario l'insediamento industriale a hhoved 4 forte impatto ambientale - ha comportato una sensibile riduzione nella appetibilità dei suoli edificatori a destinazione residenziale. Con il terzo motivo infine - il ricorrente censura la omessa riduzione nella prevista misura del 40 per cento in ipotesi di mancata accettazione della indennità offerta. 2.- Il primo motivo del ricorso è infondato. Indica dunque il Comune ricorrente il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte di merito considerato affatto "le risultanze degli atti di compravendita esibiti dal Comune (dai quali emergeva una media di lire 28.000 al mq.)" e cioè degli stessi atti di trasferimento sul fondamento dei quali la Giunta regionale già aveva determinato "la indennità da corrispondere a titolo provvisorio", avendo assunto come valore venale unitario delle aree appunto lire 28.000 il mq.. Così formulato, il rilievo rimane generico, non consentendo l'apprezzamento della sua rilevanza, privo come è dei necessari riferimenti ai tempi in cui quelle compravendite sarebbero state concluse (rispetto al momento in cui nella specie si verificò il trasferimento con il decreto ablativo hsair. 5 del giugno 1996-) e, soprattutto, alla escursione tra i valori massimo e minimo mediati, quando in ogni caso il criterio della media tra "dati" prescelti come assimilabili sfugge alla esigenza della considerazione in concreto dello specifico bene oggetto della stima;
senza dire, infine, che i prezzi dalle parti indicati negli atti formalizzati di compravendita immobiliare non garantiscono la entità effettiva del corrispettivo. se dunque la censura di difetto di E motivazione (per essersi la Corte di merito rimessa alla stima come argomentata nella relazione del consulente tecnico dell'Ufficio) si risolve nel rilievo ora riferito, essa non può essere accolta perché non offre gli indispensabili elementi di giudizio sulla decisività della questione pretermessa che anzi, così prospettata, si presenta come ininfluente. 3.- Infondato è pure il secondo motivo del ricorso, diretto al punto della decisione impugnata là dove la Corte d'appello di Potenza ha argomentato 1'aumento percentuale (del 20 per cento) da essa operato sul valore come determinato dal consulente tecnico dell'ufficio (con riferimento alla situazione del mercato delle aree Lokan 6 precedente il decreto di di due anni ragione dello sviluppo inespropriazione) urbanistico indotto da un recente insediamento industriale. Il Comune ricorrente contesta una tale asserendo che al contrario loaffermazione, "sconsiderato impatto ambientale" dello "stabilimento" (per altro deve intendersi così amministrazione comunale) assentito dalla stessa "ha impoverito anziché arricchire l'area del Vulture Melfese", ma il rilievo, che oppone un diverso apprezzamento di merito alla valutazione della decisione impugnata, è, così formulato, inammissibile e se implica una censura di illogicità esso è espressione di un fraintendimento, giacchè la Corte di merito ha evidentemente considerato l'insediamento industriale di rilevanti dimensioni non già come fattore in sé di qualificazione delle condizioni ambientali-urbane, ma come intervento che genera aumento della domanda abitativa in rapporto al forte incremento occupazionale diretto e indiretto, con incidenza quindi sul valore di mercato delle aree destinate all'edilizia residenziale. E così della correttamente intesa, la considerazione rt sentenza impugnata è per certo ragionevole e si ha W 7 sottrae alla censura del ricorrente, integrando una adeguata motivazione di merito insindacabile in - in ordine all'operato aumento questa sede percentuale del valore di mercato determinato dal consulente dell'ufficio. 4.- Con il terzo motivo del ricorso il Comune di Melfi lamenta la negata riduzione nella misura del 40 per cento dell'importo della indennità come determinato a norma dell'art. 5bis legge 359/1992, essendo stata la decisione sul punto fondata sull'argomento che la indennità offerta, “di gran lunga inferiore a quella dovuta", non ha posto l'espropriato nella di poterlacondizione accettare. La censura, prospettata come violazione del citato articolo 5bis, è infondata. Non critica il Comune ricorrente l'apprezzamento in concreto (censurabile, in ipotesi, per vizio di motivazione) in ordine alla incongruità dell'offerta della Amministrazione (così da rendere obbligata la scelta del privato tra accettazione dell'indennità offerta in misura minore ma esente da decurtazione e rischiɔ della liquidazione gravata dalla applicazione della riduzione), ma afferma invece che la Corte di appello, investita - con l'opposizione - della determinazione della giusta indennità, debba in www 8 ogni caso applicare la riduzione. Prospettazione questa in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che nell'art. 5bis, comma 2, riconosce la finalità deflattiva del contenzioso e rileva che l'esercizio da parte dell'espropriato del diritto di accettare l'indennità di espropriazione con esclusione della riduzione presuppone l'obbligo per l'espropriante - ai sensi dell'art. di determinare l'indennità 5bis legge 359/1992 in misura congrua, non - distante dall'importo determinato in applicazione dei criteri normativi, così da "elidere la scelta del privato (Cass. 2271, 10797, 12176/1999). E anzi Cass. 5283/2000 dal riconoscimento di un vero e proprio diritto dell'espropriato a convenire la cessione volontaria per un corrispettivo pari all'importo della indennità dovuta secondo il comma 1 dell'art. 5 bis legge 359/1992, trae la conseguenza che la tutela di quel diritto comporta che l'espropriato (che abbia rifiutato la indennità provvisoria perché valutata non adeguata al criterio normativo e abbia quindi fatto opposizione alla stima definitiva) debba vedersi attribuita la indennità piena accertato il quando sia fondamento di quel rifiuto in ogni caso, Wally 9 indipendentemente cioè dalla misura dello scarto tra indennità offerta e indennità dovuta. 5.- Infondati essendo tutti i motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del Comune di Melfi soccombente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, a favore della parte resistente, 144.100 delle quali liquidate in complessive lire lire 4 milioni per onorari di avvocato. Roma, 24 ottobre 2000 Il Relatore jion Mists savio, est. Il Presidente ง DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Oggi, 26 GIU 2001 AR Di UZ благо Marie A IL CANCELLIERE AR Di AZ 2 DELLE ENTRATE ROMA 16 2 7 - 0 1 - 9 OTT. 2001 6 2 4 I UFFICIO L O E D L D Registrato in L 3 A O A 4 T 4 B S . O R (lire DUECENTO . P l n. P II Responsabile Servizio Anti Brudizlar! . /DIY DOPO) a M D I HINI) p. A l l (D.S3. a D Dr. M. RACC , h E a T t 2 N 2 E S t r E a 10