Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di lesioni personali colpose causate con violazione delle norme del codice della strada, il giudice, accertata la responsabilità dell'imputato, è tenuto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in mancanza della quale la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice del merito affinché vi provveda. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'applicazione in concreto della sanzione accessoria in esame comporta l'uso di poteri discrezionali riservati al solo giudice di merito).
Commentario • 1
- 1. Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.https://www.studiocataldi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2013, n. 43997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43997 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 02/10/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco RC - Consigliere - N. 1656
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 18673/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
DI RC FR N. IL 18/04/1984;
avverso la sentenza n. 135/2009 GIUDICE DI PACE di CECINA, del 17/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carlo Destro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Cecina, con sentenza in data 17.05.2012, ha affermato la penale responsabilità di ES Di RC, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., condannando l'imputato alla pena di Euro 300,00 di multa. Al prevenuto si contesta, mentre si trovava alla guida della autovettura Peugeot 206 Tg. CC087MK, di avere colposamente invaso la corsia di marcia percorsa dall'autovettura Renault Laguna, Tg. BH904HE, condotta da AT NO e con a bordo EM IZ, di avere urtato il predetto veicolo con le riferite modalità e di avere provocato alla EM lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza;
la parte deduce l'erronea applicazione dell'art. 222 C.d.S. e rileva che il giudice ha omesso di provvedere all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Nel caso di specie, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato concerne il reato di lesioni personali colpose, giudicate guaribili in giorni sette, per violazione delle norme del codice della strada, contestata in punto di fatto nei termini sopra riferiti. Pertanto, a mente del disposto di cui all'art. 222, comma 2 cod. strada, all'accertamento del reato consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi. Di converso, il Giudice di Pace ha omesso di applicare la predetta sanzione amministrativa accessoria nei confronti dell'imputato.
3.2 Poiché l'applicazione in concreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida comporta l'uso dei poteri discrezionali riservati al giudice del merito, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, nella parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Giudice di Pace di Cecina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Giudice di Pace di Cecina. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013