Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Affinché il giudice provveda alla sostituzione di una misura cautelare già in atto con altra più grave ovvero all'aggravamento delle modalità applicative è necessario uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla "richiesta" del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte Suprema ha annullato l'ordinanza che aggravava una misura coercitiva in quanto emessa su "parere" favorevole del p.m. sollecitato a esprimersi dal giudice in quanto l'imputato, già agli arresti domiciliari, era stato attinto da altra ordinanza di custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1999, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 10/6/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. SC Trifone " N. 2106
3. Dott. Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari " N. 6576/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LA IN ES, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza del tribunale di Venezia in data 2.12.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. V. Geraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza;
nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza del 17.7.1998 la Corte di appello di Venezia disponeva nei confronti di SC IO ZZ, condannato con sentenza 9.7.1998 della medesima Corte per reati in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, ritenendo essersi aggravate le esigenze cautelari essendo stato l'imputato attinto da altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale di Padova sempre per violazione dell'art. 73, 1^ comma, del DPR n. 309 del 1990. Sull'appello dell'imputato il tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza del 22.9.1998, annullava il provvedimento dispositivo della custodia in carcere, emesso dalla Corte di appello, in quanto, in violazione dell'art. 299, 4^ comma, c.p.p., il provvedimento medesimo, dispositivo della misura coercitiva "in peius", era stato adottato senza la espressa richiesta in tal senso del P.M. A seguito del predetto annullamento, il Presidente della Corte di appello di Venezia disponeva acquisirsi agli atti del procedimento ex art. 299, 4^ comma, c.p.p. le determinazioni a riguardo del P.M. ed a detta richiesta faceva seguito la risposta del Procuratore Generale presso la Corte stessa, il quale esprimeva "parere favorevole" in ordine all'aggravamento della misura coercitiva, che era nuovamente disposta con ordinanza del 14.10.1998. L'appello, proposto dall'imputato avverso la ordinanza della Corte d'appello per reiterata violazione dell'art. 299, 4^ e 5^ comma, c.p.p., veniva rigettato in data 2.12.1998 dal tribunale di Venezia, che, sulla dedotta violazione di legge relativa alla omessa richiesta del P.M. in ordine alla disposta sostituzione cautelare, escludeva la fondatezza della prospettata censura nella considerazione che il "parere" espresso dal Procuratore Generale ben poteva integrare la prevista richiesta di cui all'art. 299, 4^ comma, c.p.p. in quanto l'atto aveva raggiunto il suo scopo e cioè quello di provocare una pronuncia del giudice della cautela.
Per il tramite del suo difensore avvocato R. Benvegnù ricorre per cassazione l'imputato SC IO ZZ, il quale, deducendo la violazione e la erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 291 e 299, 4^ e 5^ comma, c.p.p., chiede l'annullamento del provvedimento impugnato siccome adottato in difetto dello specifico atto propulsivo rappresentato dalla richiesta avanzata dal P.M., rispetto alla quale l'espresso "parere favorevole" non può essere ritenuto atto equipollente.
Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, è fondato e deve, perciò, essere accolto con pronuncia di annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e di quella emessa in data 14.10.1998 dalla Corte di appello di Venezia.
La giurisprudenza costituzionale (da ultimo: Corte cost., 1^ aprile 1998, n. 89), in tema di principio della domanda cautelare, ha opportunamente chiarito che - esclusa la piena analogia con il medesimo principio del rito civile (art. 112 cod. proc. civ.), in quanto la libertà personale costituisce un bene essenziale che l'ordinamento non può lasciare alla mera disponibilità del privato - il potere di intervento di ufficio, riconosciuto nelle situazioni tassativamente previste dall'art. 299, 3^ comma, c.p.p., a maggior ragione deve ammettersi in quelle situazioni in cui il giudice sia abilitato ad intervenire "in bonam partem" senza limiti derivanti dallo specifico "petitum" della istanza di parte, quando sia, comunque, investito della competenza funzionale in materia cautelare da una richiesta dell'imputato; sicché, a fronte di una richiesta dell'imputato stesso di attenuazione della misura cautelare, ben può essere adottato il provvedimento di revoca della misura, non reclamato dall'istante, ove il giudice investito del procedimento ritenga cessate le esigenze cautelari.
La disciplina circa la investitura del giudice e circa l'ambito dei poteri del giudice è, invece, diversa per ciò che attiene agli interventi "in peius", non essendo per essi previsto un potere di iniziativa di ufficio, giacché, in virtù della norma di cui al quarto comma dell'art. 299 c.p.p., ove le esigenze cautelari risultino aggravate, la sostituzione della misura applicata con altra più grave, ovvero la sua applicazione con modalità più gravose, può essere disposta dal giudice solo a seguito di richiesta del pubblico ministero, dovendosi in tal caso puntualmente essere rispettato il principio della domanda cautelare, che deve essere a base - secondo quanto questo giudice di legittimità pure ha già affermato (Cass. pen., Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 1352, Ometto, m. CED 199.139) - non soltanto del provvedimento genetico della misura;
ma che deve anche sorreggere i provvedimenti sostitutivi della misura originaria con altra più grave.
Nella differente disciplina delle due situazioni del potere di statuizione d'ufficio del giudice (art. 299, 3^ comma) e della necessità dell'indispensabile potere di impulso del P.M. attraverso la proposizione di vera e propria domanda cautelare (art. 299, 4^ comma), la norma interviene opportunamente a distinguere la diversa posizione che assume il P.M., il quale, nel caso di esercizio del potere officioso del giudice di revoca della misura cautelare, è chiamato ad intervenire in un procedimento già instaurato, perché esprima il proprio "parere"; mentre, nel secondo caso, la instaurazione stessa del procedimento viene fatta dipendere dalla "richiesta" del P.M., atto propulsivo indifferibile cui segue la genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio nei limiti circoscritti dalla domanda dell'organo di accusa.
Nel caso in esame la instaurazione del procedimento, avente ad oggetto il ripristino della custodia in carcere, è avvenuta in virtù della iniziativa d'ufficio del giudice innanzi al quale SC IO ZZ era stato tratto a giudizio e, quindi, condannato;
in detto procedimento cautelare il P.M. è stato chiamato ad intervenire con un suo "parere" in ordine ad un "thema decidendum" non introdotto dall'organo dell'accusa; nessuna specifica ed espressa istanza di aggravamento della misura cautelare risulta formulata dal P.M., oltre la sostanziale sua non opposizione al ripristino della custodia cautelare in carcere.
Di conseguenza, dovendosi escludere ogni equipollenza tra "parere" ex art. 299, 3^ comma, c.p.p. e "richiesta", di cui al successivo comma della medesima norma, e non potendosi ammettere una domanda cautelare implicita del P.M. nella risposta ad un istanza di parere, occorre evidenziare che la Corte di appello ha violato il principio "ne procedat index ex officio", ritenendo erroneamente applicabile, in tema di aggravamento della misura coercitiva, la regola dell'art.299, 3^ comma, c.p.p.
P.T.M.
annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI penale, nella camera di consiglio del 3.11.99, con ordinanza n. 3511, dispone che il dispositivo della sentenza 10 giugno 1999, n. 2106/99 emessa da questa Sezione in camera di consiglio nei confronti di IO ZZ SC deve essere corretto aggiungendo alla frase "annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata" del dispositivo le seguenti parole "nonché l'ordinanza 14 ottobre 1999 della Corte d'appello di Venezia".