Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/1999, n. 5221
CASS
Sentenza 28 maggio 1999

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Il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste dettato dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990, e facente riferimento al reddito percepito e denunciato dalla interessata nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione anche nel caso in cui l'attività professionale sia svolta a mezzo di associazioni o imprese professionali o, in particolare, sia svolta (come nella specie) da parte di una farmacista nella forma della collaborazione in regime di impresa familiare nella farmacia di proprietà di un familiare, ferma restando la possibile rilevanza della misura minima di cui al criterio indicato dal terzo comma del medesimo art. 1, che ha il valore di norma di salvaguardia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/1999, n. 5221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5221
    Data del deposito : 28 maggio 1999

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