Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
Il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste dettato dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990, e facente riferimento al reddito percepito e denunciato dalla interessata nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione anche nel caso in cui l'attività professionale sia svolta a mezzo di associazioni o imprese professionali o, in particolare, sia svolta (come nella specie) da parte di una farmacista nella forma della collaborazione in regime di impresa familiare nella farmacia di proprietà di un familiare, ferma restando la possibile rilevanza della misura minima di cui al criterio indicato dal terzo comma del medesimo art. 1, che ha il valore di norma di salvaguardia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/1999, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL IB CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO FERRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO ZANCHETTIN, ENRICO TRAVAINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato MARCO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO ANGELETTI, giusta procura speciale atto notar Rosario Pirro di Roma del 29/5/98 n.rep. 1401;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 896/95 del Tribunale di TREVISO, depositata il 14/09/95 N.R.G. 6116/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/98 dal Consigliere Dott. Grazia .CATALDI;
uditi gli Avvocati FERRI e PROSPERETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Treviso, con sentenza del 16 giugno 1993, rigettava il ricorso col quale la sig.DE LA BE, farmacista esercente l'attività lavorativa quale collaboratrice in regime di impresa familiare nella farmacia di proprietà della madre, chiedeva nei confronti dell'ENPAF - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti, la liquidazione dell'indennità di maternità prevista per le libere professioniste dalla legge 11 dicembre 1990 n.379, secondo le modalità di calcolo fissate nel secondo comma dell'art.1 dell'indicata legge e non alla stregua del parametro previsto dal terzo comma dello stesso articolo, come effettuata dall'ENPAF. Avverso la decisione di primo grado la sig.LA BE proponeva appello al Tribunale di Treviso che, con sentenza depositata il 14 settembre 1995, lo rigettava, affermando che il secondo comma dell'art.1 della legge n.379/90 che prevede, per i periodi di gravidanza e puerperio, una indennità in favore delle libere professioniste pari all'80% per cento dei 5/12 del reddito percepito o denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione soltanto nei confronti delle professioniste con redditi di natura professionale e non riguarda i casi, come quello in esame, della professionista che usufruisce di redditi di impresa;
in questa ipotesi, ritiene il Tribunale, trova invece applicazione il terzo comma dello stesso articolo che stabilisce che l'indennità in questione non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 del D.L. 402/81 ( minimali di retribuzione ai fini contributivi) e successive modificazioni.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la LA BE propone ricorso fondandolo un unico motivo.
L'ENPAF resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato successive memorie. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3 c.p.c. in relazione all'art.1 della legge n.379/1990 e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il secondo comma dell'art.1 della legge n.379/90 citata riguardi soltanto le professioniste che percepiscono un reddito tipicamente professionale, con esclusione, quindi, di quelle che percepiscono redditi da partecipazione ad associazione d'impresa nei confronti delle quali troverebbe applicazione il terzo comma dello stesso norma;
in questo modo, a parere della ricorrente, il Tribunale fornisce una interpretazione della norma in contrasto con la sua lettera dalla quale risulta che il parametro per il calcolo dell'indennità di maternità è esclusivamente quello enunciato nel secondo comma dell'art. 1 della legge indicata in base al quale l'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito percepito e denunciato dalla libera professionista nel secondo anno precedente quello della domanda, mentre il parametro di cui al terzo comma - che stabilisce che "in ogni caso, l'indennità di cui al comma primo non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione, calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del D.L. 29 luglio 1981 n.402, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 26 settembre 1981 n. 537 e successive modificazioni, nella misura risultante per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma dello stesso articolo" - può essere utilizzato, per espressa previsione legislativa, solo come limite minimo, qualora la liquidazione dell'indennità risulti di fatto inferiore all'importo convenzionale di cui al secondo comma.
Il ricorso è fondato.
Va anzitutto rilevato che ne' il Tribunale ne' l'Ente resistente mettono in dubbio l'applicabilità nei confronti della ricorrente, collaboratrice in regime di impresa familiare nella farmacia di proprietà della madre, della normativa di cui alla legge n.379/90 riguardante "Indennità di maternità per le libere professioniste" che, al primo comma " dell'art. 1 stabilisce "a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto".
È evidente la contraddizione nel ritenere, da una parte, applicabile alla ricorrente che svolge la sua attività nella forma della partecipazione ad impresa familiare la normativa che riguarda l'indennità di maternità per le "libere professioniste", e, dall'altra, escludere che la stessa indennità debba essere corrisposta nella misura prevista dal secondo comma dell'art.1 della stessa legge, che fa riferimento al reddito "percepito e denunciato dalla "libera professionista" sul presupposto che il reddito di partecipazione ad associazione non sia un reddito professionale: se si ritiene che la legge trovi applicazione come esattamente riconosce lo stesso Tribunale, anche nei confronti delle libere professioniste che svolgono la loro attività a mezzo di associazioni o di imprese professionali, è non solo contraddittorio ma anche contrario al significato letterale delle parole usate, ritenere che la stessa espressione "libera professionista" assuma significati differenti in commi diversi della stessa norma.
In realtà anche dalla lettura dell'intero articolo si desume che la normativa prevede per le libere professioniste un'unica modalità di corresponsione dell'indennità di maternità che è quella prevista dal secondo comma dell'art.1 che stabilisce che "l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda". La stessa formulazione della norma che fa riferimento al reddito della libera professionista senza ulteriori qualificazioni, tende a valorizzare il dato obiettivo costituito da un reddito connesso allo svolgimento, in qualsiasi forma, dell'attività professionale: la forma associativa, come sostanzialmente riconosce lo stesso Tribunale, non trasforma l'attività in qualcosa di diverso da un'attività professionale e il reddito percepito dalla professionista che opera in forma associata resta reddito proveniente dalla sua professione.
Il terzo comma del citato art.1 costituisce in questo sistema una norma di salvaguardia che garantisce che l'indennità non possa "in ogni caso.." (espressione diversa da "in ogni altro caso") essere inferiore ad un certo livello e non è riferibile a situazione diverse da quelle indicate nel secondo comma: tale significato trova conferma nella lettura dei lavori parlamentari relativi all'approvazione della legge 379/90, da cui risulta che i relatori, in entrambi i rami del Parlamento, ebbero a chiarire che la necessità di introdurre tale disposizione derivava dalla constatazione che normalmente la maternità avviene all'inizio della carriera quando la professionista, a cui in ogni caso deve essere garantita una indennità adeguata, può avere un reddito molto basso. In realtà la normativa, probabilmente nella difficoltà di prevedere le innumerevoli situazioni che si potevano presentare in considerazione delle diverse situazioni e forme professionali a cui la legge era diretta, ha ritenuto opportuno fare una valutazione globale e forfettaria ipotizzando un proporzionale minor reddito. Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente rinvio della causa ad altro giudice, individuato nel Tribunale di Vicenza che, nel deciderla, si atterrà ai principi sopra indicati, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999