Sentenza 12 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. Circolare del 15/05/2002 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 15 maggio 2002
L\'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, disciplinava, nella versione originale, la dilazione del pagamento dell\'imposta di successione fissando i relativi interessi nella misura del 9%. Tale norma riproduceva sostanzialmente il previgente art. 43 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nel quale il tasso di tali interessi era previsto nella misura del 5% annuo. Per espressa previsione dell\'art. 63 del medesimo d.lgs. n. 346/90, la nuova disciplina si rendeva applicabile alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1 gennaio 1991, data di entrata in vigore del testo unico. Sul punto e\' sorta questione in ordine al tasso di interessi applicabile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2001, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUB00409 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ANNULLAMENTO CONTRAND EX Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ART. 1384 Ce. SPADONE - Presidente - Dott. Mario R.G. N. 11894/98 Cron. 783 CRISTARELLA ORESTANO Dott. CO Consigliere Rep. 144 DE JULIO Consigliere Ud. 29/09/00 Dott. Rosario -- ConsigliereDott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE UPRERIA OLCASSAZIONE - Rel. Consigliere - Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti !.. 3000 1.2.GEN, 2001. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: LIRE 1500 LL SC, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR CANCELLE presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVINE ENRICO, giusta delega in atti;
0660127 ricorrente 0660128
contro
LL LB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI 47, presso lo studio dell'avvocato MENNA F., che lo difende unitamente agli avvocati COLARIETI 2000 PASQUALE, COLARIETI MARIA, giusta delega in atti;
1535 -1- controricorrente e of AC MM int the inter. All contred o avversO la sentenza n. 77/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 11/12/97; dip i 2/3/18 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato COLARIETI Maria, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto 18/3/1971 LL TO conveniva in giudizio LL CO e IA EM chiedendo che venisse dichiarata la nullità della vendita 22/4/1967, per notar Gabola, intercorsa tra LL CO, quale procura- tore generale di esso attore, e la moglie IA EM avente ad oggetto il fondo rustico, con annesso fabbricato, sito in S. Cipriano Picentino. Dedu- ceva l'attore: che, attesi i rapporti di coniugio tra i contraenti, esisteva con- flitto di interesse tra il rappresentato ed il rappresentante ex articolo 1394 c.c.; che la viltà del prezzo, la sua mancata corresponsione innanzi al notaio ed altre circostanze, testimoniavano della simulazione relativa dell'atto che, in realtà, dissimulava una vendita di LL CO a se stesso. I convenuti resistevano alla domanda che il tribunale di Salerno rigettava con sentenza 2/6/1993 avverso la quale LL TO proponeva appello. LL CO resisteva al gravame, mentre IA EM non si co- stituiva nel giudizio di secondo grado. La corte di appello di Salerno, con sentenza 2/3/1998, in accoglimento del gravame annullava ex articolo 1394 c.c. l'atto per notar Gabola del 22/4/1967 e condannava in solido gli appellati al risarcimento dei danni da determinarsi in separata sede. Osservava la corte di merito: che in data 28/1/1964 LL TO aveva acquistato da ZZ ON per il prezzo di £ 1.900.000 il fondo rustico in questione e, nello stesso giorno, aveva costi- tuito il AT LL CO quale suo procuratore generale;
che LL TO aveva dichiarato di aver ricevuto in prestito dal AT CO la somma di lire 4.500.000 obbligandosi a restituire tale somma altrimenti la proprietà dell'immobile sarebbe passata al germano;
che, con atto per notar Gabola del 22/4/1967, LL CO, in virtù della procura rilasciatagli dal AT, aveva alienato il fondo alla moglie ZO EM;
che l'immobile era stato pagato £ 1.900.000 e nel corso degli anni successivi erano state edificate nuove fabbriche;
che malgrado ciò LL CO aveva alienato il bene alla moglie per lo stesso importo di £ 1.900.000 da considerarsi un prezzo vile in considerazione della svalutazione monetaria e dei miglioramenti;
che LL CO aveva pregiudicato i diritti del fra- tello alienando il bene di quest'ultimo a prezzo così vile da non coprire neanche per la metà il debito dallo stesso contratto;
che tali elementi con- fermavano la tesi del conflitto di interessi ex articolo 1394 c.c.; che il tenore della dichiarazione, con la quale LL TO si era impegnato a trasferire il fondo al AT in caso di mancato pagamento, integrava l'esistenza di un patto commissorio;
che quindi la vendita del bene da parte di LL France- sco alla moglie in virtù dell'indicata procura, costituiva ulteriore prova di rilevante conflitto, mirando l'atto a celare una convenzione nulla per legge. La cassazione della sentenza della corte di appello di Salerno è stata chiesta da LL CO con ricorso affidato a due motivi. LL TO ha resistito con controricorso. Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 13/12/1999 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ZZ EM entro il termine di 60 giorni dalla comunica- zione di detta ordinanza. Il ricorrente ha depositato in data 28/6/2000 l'atto di integrazione del contraddittorio notificato 1'8/6/2000 alla IA la quale non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. Motivi della decisione + Il ricorso va dichiarato inammissibile. Occorre osservare che, come sopra riportato nella parte narrativa, questa Corte all'udienza del 13/12/1999 ha pronunciato ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IA EM - litiscon- sorte necessaria e parte nel giudizio di secondo grado - alla quale non era stato notificato il ricorso proposto da LL CO avverso la sentenza della corte di appello di Salerno resa in causa inscindibile. Per tale integrazione è stato concesso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della detta ordinanza. Il termine in questione è cominciato a decorrere per il ricorrente dalla stessa data dell'udienza in cui è stata emessa l'ordinanza che, in ogni caso, è stata comunicata al difensore di LL Fran- cesco mediante suo deposito nella cancelleria di questa Corte. Il ricorrente ha infatti eletto il proprio domicilio, ai fini del giudizio di cassazione, in Battipaglia, alla via Trento, presso il domicilio del difensore avvocato Enri- co Giovine il quale, a sua volta, non ha eletto domicilio in Roma. Ciò posto deve rilevarsi che l'atto di integrazione del contraddittorio è stato notificato a IA EM, a cura del ricorrente, in data 8/6/2000 mentre si sarebbe dovuto notificare entro il 16/2/2000 data di scadenza del termine perentorio di sessanta giorni fissato con l'ordinanza del 13/12/1999. Al riguardo è appena il caso di porre in evidenza che dal combinato di- sposto degli articoli 366 e 377 c.p.c. si trae la regola generale secondo cui, in difetto di elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente, le notifi- cazioni e le comunicazioni vanno nei suoi confronti eseguite mediante de- posito presso al cancelleria della Corte di Cassazione, deposito che nella specie non si contesta essere avvenuto. 5 Deve infine segnalarsi che nel caso in esame non può trovare applicazio- ne l'articolo 135 disp. att. c.p.c. secondo cui “agli avvocati non residenti in [...], i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata e con n. tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il di- spositivo della sentenza della Corte". -In proposito vi è da puntualizzare che come precisato nella giurispru- 081 denza di legittimità - anche se si voglia prescindere dalla funzione mera- mente informativa cui assolve il citato articolo 135 disp. att. c.p.c., l'invio di copie degli atti mediante lettera raccomandata riguarda soltanto l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza e non anche la comunicazione dell'ordinanza con cui sia stata disposta l'integrazione del 40000 contraddittorio ( sentenze 7/7/1998 n. 6580; 13/8/1990 n. 8251 ). 290000 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'articolo 331 c.p.c. essendo stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito per l'integrazione del contraddittorio. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra il ricorrente LL CO ed il resistente LL TO le spese del giudizio di cassa- zione. Roma 29 settembre 2000 Il co ere relatore Il presidente Spalan IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERI 12 GEN. 2001 Valexia Neri 6