Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il deposito in cancelleria, previsto a beneficio del difensore dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., delle ordinanze applicative delle misure dopo la loro notificazione o esecuzione non deve necessariamente precedere l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 stesso codice e neppure deve necessariamente aver luogo con carattere di immediatezza, non contenendo l'articolo anzidetto alcuna disposizione in tal senso; ne' l'inosservanza di tale adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dal momento che l'assistenza dell'imputato è comunque assicurata dall'avviso al difensore previsto dal successivo art. 294, comma 4, nonché dalle modalità stesse dell'interrogatorio, che deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 stesso codice, di per sè idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali deve essere impostata la risposta difensiva. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha sottolineato come esso non si ponga in contrasto ne' con l'art. 3, ne' con l'art. 24 della Costituzione, in tal modo ritenendo manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale "in parte qua" degli artt. 293, 294 e 302 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2003, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/11/2003
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 5431
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 009185/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CROCE SAVERIO N. IL 22/09/1957;
avverso ORDINANZA del 20/01/2003 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Saverio Croce avverso l'ordinanza in data 23.11.02, con la quale il GIP presso il medesimo tribunale aveva rigettato l'istanza di nullità dell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto, avvenuto in relazione a fatti di associazione per delinquere e concorso nella falsificazione di carte di credito e bancomat commessi in Foggia fino al 19.11.02. Il tribunale ha rilevato che il difensore del Croce, nel corso dell'udienza di convalida e prima che l'interrogatorio iniziasse, come risulta dallo stralcio del verbale riportato nell'ordinanza impugnata, eccepiva la nullità dell'interrogatorio perché il GIP, a fronte di una espressa richiesta della difesa di visionare e formare copia di tutti gli atti fino a quel momento compiuti, aveva consentito soltanto l'estrazione di copia del verbale di arresto. L'istanza del difensore, pertanto, era stata formulata e la decisione del GIP era stata assunta prima che avesse luogo la convalida dell'arresto e pertanto non era inquadrabile nell'ipotesi di mancato interrogatorio previsto dall'art. 302 c.p.p., potendosi semmai astrattamente ipotizzare un problema di ritualità dell'udienza di convalida, immediatamente ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 391 co. 4 c.p.p., ma non quello della inefficacia della custodia cautelare, mancandone i due indefettibili presupposti:
a) una custodia cautelare disposta, b) l'omesso interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p.. Avverso tale decisione, il difensore ha proposto il ricorso per Cassazione, che viene ora alla cognizione di questa Corte, contestando innanzitutto i criteri interpretativi seguiti dal GIP nell'applicazione degli arti 293 co. 3, 294 e 391 co. 3 c.p.p., in considerazione che la ritenuta equipollenza dell'interrogatorio in sede di convalida con quello previsto dall'art. 294 c.p.p. impone fin da quel momento il rispetto di tutte le garanzie difensive e la pienezza del contraddittorio. Da ciò deduce la violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e chiede l'annullamento della decisione del tribunale in sede di appello, la declaratoria di nullità dell'interrogatorio celebrato in sede di udienza di convalida, l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 302 c.p.p., la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, sia che lo si riguardi sotto il profilo della disciplina codicistica, sia che si assuma la medesima, quale risulta dalla sua letterale e sistematica interpretazione, quale fondamento della proposta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 391 co. 3 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Sotto il primo profilo, è pacifico, lo riconosce implicitamente lo stesso ricorrente nel momento stesso in cui si oppone alla norma, che l'interrogatorio in sede di convalida previsto dall'art. 391 c.p.p. non impone il preventivo deposito degli atti e la messa a conoscenza dei medesimi a favore del difensore, così come è pacifico che tale interrogatorio è equipollente a quello di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. nell'ipotesi in cui lo stato di detenzione derivi non da un arresto in flagranza ma da una misura cautelare già eseguita.
La giurisprudenza di questa Corte, prima ancora della novella legislativa introdotta con il D.L.vo 14 gennaio 1001 n. 12, aveva già chiarito in via interpretativa l'equipollenza - ai fini dell'efficacia della misura cautelare - tra i due interrogatori, argomentando intorno ai contenuti previsti in via generale dall'art. 65 c.p.p. e considerando che la pienezza del diritto di difesa era assicurata proprio dal rispetto delle forme e dei contenuti previsti in quell'articolo (cfr., per tutte, questa stessa sezione, n. 1123, 05/06/1990, ARZU, conformi, Sez. Prima c.c. 11 maggio 1990 n. 932, Lamari e Sez. Prima c.c. 20 febbraio 1990 n. 419, Baldassarre). Dopo l'introduzione dell'inciso se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida, ad opera della novella citata, questa Corte ha anche precisato (Sez. 1^, n 3583, 14/07/1994 - 14/09/1994 Calò) che il deposito in cancelleria previsto a beneficio del difensore, dall'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., delle ordinanze applicative di misure cautelari dopo la loro notificazione o esecuzione, non deve necessariamente precedere l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., e neppure deve necessariamente aver luogo con carattere di immediatezza, non contenendo la norma anzidetta alcuna disposizione in tal senso. Nè l'inosservanza di detto adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dal momento che l'assistenza dell'imputato è comunque garantita dall'avviso al difensore previsto dall'art. 294, comma quarto, cod. proc. pen. e l'interrogatorio, inoltre, deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 cod. proc. pen., di per sè idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali dovrà essere impostata la risposta difensiva.
Resta facile, a questo punto, argomentare che non solo non è ravvisabile l'invocata nullità dell'interrogatorio ex artt. 391-293- 294 65 e 178 lett. c) c.p.p., ne' la perdita di efficacia della misura ex art. 302 c.p.p., ne' la dedotta questione di costituzionalità.
Ed infatti, nessuna disparità di trattamento rilevante ai fini dell'art. 3 della Costituzione è individuabile nei due casi, considerando che la discovery (nei limiti sufficienti a giustificarne l'emissione) avviene con l'ordinanza di custodia cautelare, mentre l'interrogatorio può avvenire - come nel caso della convalida - prima che il difensore abbia ricevuto l'avviso ed abbia potuto trarre copia degli atti (sempre ed in ogni caso, come per la convalida, soltanto quelli che il pubblico ministero prima ed il giudice poi abbiano ritenuto sufficienti a fondarvi la misura). Nessuna lesione del diritto di difesa può ravvisarsi una volta assicurata l'applicazione dell'art. 65 c.p.p. (unica condizione da verificare in fatto), essendo in ogni caso palese che l'eventuale esercizio della facoltà di astenersi dal rispondere non avrebbe alcuna rilevanza, mentre il diritto del difensore di interloquire, per come lo si reclama in ricorso, è assicurato, quanto alla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria dagli atti (il verbale di arresto) messi subito a disposizione e dalle contestazioni di fatto che possono essere compiute in corso di interrogatorio, laddove quello di interloquire sulla misura cautelare sorge soltanto dopo che questa sia stata emessa, come giustamente ha rilevato il tribunale.
Il pieno e totale rispetto, formale e sostanziale, del contraddittorio e del diritto di difesa, rende altrettanto manifestamente infondato il richiamo all'articolo 111 della Costituzione. Le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, sezione prima penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità e rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ordina che la cancelleria trasmetta copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 bis.
Così deciso in Roma, 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004