Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRATI DEGLI STROZZI 35, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MACRÌ, rappresentata e difesa dall'avvocato ARMANDO GERACE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
contro
MINISTERO DEL TESORO, MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 244/01 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/12/01 - R.G.N. 172/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che nulla oppone all'istanza di rinvio,ed ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 19 settembre 1997 al Pretore di Locri, LA IE chiedeva il Riconoscimento del diritto ad una pensione o ad un assegno ordinario di invalidità nei confronti dei Ministeri dell'interno e del tesoro;
che, rigettata la domanda dal Pretore, la IE proponeva appello, notificato, oltreché ai pie Ministeri, all'Inps;
che con sentenza del 28 dicembre 2001 il tribunale di Reggio Calabria rigettava l'impugnazione, ritenendola proposta unicamente contro l'Inps, non legittimato alla causa e neppure parte pel giudizio di primo grado;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione la IE mentre i Ministeri intimati non si sono costituiti e l'Inps si è costituito con la sola procura al difensore.
Considerato che l'impegno del difensore in altro ufficio giudiziario non rende necessario il rinvio della trattazione della causa;
che con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2907 cod. civ., 99, 112, 324, 329, 346 cod. proc. civ., sostenendo di avere proposto l'atto d'appello contro i Ministeri dello interno e del tesoro, oltreché contro l'Inps, essendo così errata la sentenza del Tribunale, fondata sulla circostanza che sia stata proposta l'impugnazione solamente contro l'Inps;
che il motivo è fondato giacché l'esame sia dell'epigrafe sia del dispositivo della sentenza qui impugnata mostra come l'appellante avesse rivolto le proprie pretese - fondate o infondate che fossero - contro i due Ministeri, oltreché contro l'Istituto;
che, accolto il ricorso e dichiarati assorbiti gli altri motivi, attinenti al merito della causa, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, che si pronuncerà sull'impugnazione della Ierace e provvederà anche sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Messina, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004