Sentenza 21 dicembre 1993
Massime • 3
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 "sexies" della legge 8 agosto 1985 n. 431, nella parte in cui consente l'applicazione della pena accessoria della riduzione in pristino anche a carico di soggetti che non abbiano la proprietà o la disponibilità delle opere abusive (nella specie acquedotto intercomunale), sia perché la rimessione in pristino non è una pena accessoria, ma una misura amministrativa, sia perché tale misura inerisce all'opera abusiva in quanto oggettiva modificazione dell'assetto territoriale non consentita, quale che sia il proprietario dell'area interessata, posto che il bene-paesaggio protetto costituisce valore primario autonomo e distinto dalle altre relazioni giuridiche gravanti sull'area. (Non risultano precedenti).
Il divieto, posto dalla legge n. 431 del 1985, di efficacia immediata e sino all'adozione, da parte delle Regioni, dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali, di modificare l'assetto del territorio relativamente alle aree individuate direttamente "ex lege" opera anche dopo la scadenza del termine ordinatorio del 31 dicembre 1986, stabilito per l'elaborazione dei predetti piani. (Fattispecie in tema di illeciti consumati nell'ambito territoriale di Regione a statuto speciale).
L'obbligo di riduzione in pristino previsto dall'art. 1 "sexies", comma secondo, della legge 8 agosto 1985 n. 431 (cosiddetta "legge Galasso") è applicabile anche alle opere pubbliche abusive o irregolari, ma trattandosi di misura amministrativa, le modalità di attuazione possono essere meglio specificate dalla pubblica Amministrazione competente. (Non risultano precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1993, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1993 |
Testo completo
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5 4 CORTE,SUPREMA DI CASSAZIONE
RE PUB BL ICA I TA L IANA Rilase sm Kr. Rotolo 6000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per dirmi L.
61994 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIL CANCELLIERI E
Udienza Pubblica SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 21/12/93
Dott. Gennaro Salvatore TRIDICO Presidente
Consigliere SENTENZA
1. Dott. Francesco SIENA
N. 2673 2. " RD AR 11 EL RA 3.
REGIS. GENER. 4. " Amedeo POSTIGLIONE
N. 22757/93 ha pronunciato la seguente
S E NTENZA
sul ricorso proposto da CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
1. LO VI n. a Pontenure il 15.8.1932 Rilasciata copia studio al SIG. LATTANZI
2. ZI VI n. a Sequals (PN) il 22.3.1934 6000 per diritti
# 22 APR 1994
IL CANCELLIERE avversO la sentenza della Corte di Appello di
Catania del 6.3.1993
LIRE 3000
CANCELLERIA
195 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
R P Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal A
Consigliere Dott. Amedeo Postiglione A01082069
f 3208
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Ranieri
at Cic. Alifan Rilasciate che ha concluso per le dichiarazioni della manifesta
2000 al per diriai infondatezza della dedotta questione di legittimità
半 CANCELLIER costituzionale e per il rigetto dei ricorsi.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Uditi i difensori Prof. Avv. Siracusano e Avv
UFFICIO COPIE
Rilasciata Copia studio Prof.De Luca al SIG. SOLE 24 ORE
L. 2000 per diritti 11 7 SET 1994 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL CANCELLIERE
La Corte di Appello di conCatania,
sentenza in data 6.3.1993, in riforma di quella del
Pretore di Catania, Sez. distaccata di Bronte del
21.11.1991, dichiarava la responsabilità penale ex art. 1 sexies legge 431/85 di LO VI e
ZI VI, rispettivamente presidente e rappresentante legale della Società LO e legale della Società Ancipa con procuratore ad opere di trasformazione del riferimento territorio in aree soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali consistita nella realizzazione di un sistema acquedottistico.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati,
deducendo vai motivi di censura per violazione di legge ed erronea motivazione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati. La sentenza della Corte di Appello di
Palermo, ampia ed articolata secondo corretti criteri logico-giuridici, deve essere confermata,
perchè fornisce le risposte alle censure riproposte in sede di legittimità. Una prima questione riguarda l'applicabilità della legge 431/85 anche alla
Sicilia, sulla quale non vi sono dubbi, considerata la natura di "norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica".
La legge Galasso vieta di modificare l'assetto del territorio con efficacia immediata,
fino alla adozione da parte delle Regioni dei Piani
Paesistici o dei Piani Urbanistico-Territoriali, con riferimento alle aree individuate direttamente ex lege e tale divieto opera anche dopo la scadenza del termine ordinatorio del 31 dicembre 1986 posto per la redazione dei predetti piani, come ha
autorevolmente statuito la Corte di Cassazione a
S.U. 11.5.1989, Graziani. Il ruolo della legge statale può essere rafforzato ed integrato dalla normativa solo regionale, come si ricava dalla sentenza 151/86
3 della Corte Costituzionale, sicchè correttamente la
Corte di Palermo ha escluso giuridicamente rilevanza ai fini della responsabilità penale alle leggi
Regione Sicilia n. 78/76 e 15/91 aventi distinto oggetto e funzione.
In punto di fatto giudici di merito hanno ritenuto la insussistenza di uno specifico, autonomo nulla osta della Soprintendenza, prima della esecuzione dei lavori ed hanno, di conse guenza,
negato correttamente che tale atto fosse ricompreso nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, ossia di un organo non abilitato a concederlo (pareri 71/80 e 48/86) о nel voto CTAR
del 18.3.88.
Nè può valere quale sanatoria ex post il documento prodotto davanti alla Corte di Cassazione
datato 23.1.1990 prot. 509 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, in quanto il parere favorevole (a distanza di 2 anni dall'inizio dei lavori), risulta fortemente
condizionato: soprassedere alle opere non ancora iniziate ed individuare soluzioni alternative;
progetto di riqualificazione per le opere in corso e
per quelle assolutamente immodificabili;
cura della
viabilità di servizio;
vigilanza di una idonea struttura pubblica;
fornitura degli elaborati mai trasmessi per consentire ulteriori suggerimenti di dettaglio per la compatibilità ambientale.
Il documento prodotto, lungi dal sanare ex
post il grave abuso paesaggistico interessante terreni coperti di boschi, torrenti e parzialmente un'area del Parco dei Monti Nebrodi, evidenzia i danni già prodotti al bene protetto e suggerisce a livello amministrativo alcune misure fondamentali di riequilibrio.
In ordine alla penale responsabilità degli imputati i ricorrenti hanno in primis osservato che l'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative incombe al committente;
ma, sul punto, la Corte richiama la giurisprudenza costante in materia edilizia che associa nella penale responsabilità anche gli esecutori dell'opera. Nel caso di specie, con apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità perchè
adeguatamente motivato, si è ritenuto che sugli atti con i quali era stato formalizzato l'appalto dei espressamente assunta lavori era stata l'obbligazione di far precedere l'inizio dei lavori dalla acquisizione di tutte le concessioni, i pareri ed i nulla osta necessari. Sul punto gli imputasti
5 non possono, oggi, vantare la buona fede per ignoranza della legge penale.
Neppure può avere giuridica rilevanza -come
osservato dalla sentenza impugnata la delega di funzioni perchè nel caso di specie tale delega atteneva "propriamente alla fase esecutiva ed alla gestione tecnico-amministrativa dei lavori" e si
accompagnava all'obbligo di una "informativa costante circa l'andamento dei lavori all'impresa mandataria ed al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza".
La nomina di un "Comitato Tecnico" e di un
Direttore per la Società LO e di un Direttore
per la Soc. Ancipa non escludeva, secondo
l'incensurabile valutazione dei giudici di merito,
il dovere primario sia del LO che del ZI
di accertarsi della preventiva autorizzazione paesaggistica, molto importante per la natura ed
entità delle opere da compiere e per la rilevanza naturalistica dei territori attraversati dall'acquedotto.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies legge 431/85, con riferimento
all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui consente l'applicazione della pena accessoria della
6 remissione in pristino anche a carico di soggetti disponibilitàche non abbiano la proprietà O la
delle opere abusive (nel caso di specie, un
ritenere acquedotto intercomunale) da
manifestamente infondata, sia perchè la remissione in pristino non è una pena accessoria, ma una misura amministrativa, sia perchè tale misura inerisce all'opera abusiva in quanto oggettiva modificazione dell'aspetto territoriale non consentita, quale che sia il proprietario dell'area interessata, posto che bene-paesaggio protetto costituisce valore il primario autonomo e distinto dalle altre relazioni giuridiche gravanti sull'area.
Circa l'obbligo di riduzione in pristino previsto dall'art. 1 sexies, 2° comma legge 431/85
deve ritenersi l'applicabilità anche alle opere pubbliche abusive od irregolari, ma trattandosi di misura amministrativa le modalità di attuazione possono essere meglio specificate dalla P.A.
competente.
P. Q. M.
La Corte;
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità;
7 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21.12.1993
IL PRESIDENTE
(Dr. GennaroSalvatore Tridico) земи ю un re's
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Amedeo Postiglione)
N
DI E
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA P
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E T
R il 21 APR 1994 O
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A
Z
N
C
IL COLLABORADORENOLLERANCELLERIA
Diana Ubaldi
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