Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2001, n. 9239
CASS
Sentenza 9 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento, non può escludersi che, dalla sentenza di patteggiamento possa insorgere pregiudizio per il terzo, originariamente coindagato con il soggetto che ha patteggiato, perché, quantunque il presupposto pattizio di tale sentenza imponga al giudicante l'obbligo, non di dimostrare, in positivo, la responsabilità del soggetto, ma di verificare, in negativo, la insussistenza di cause di non punibilità, tuttavia, qualora risulti che il giudice, anziché limitarsi al controllo giuridico ed alla verifica negativa sopra specificata, abbia invece, in concreto, proceduto a valutazioni di merito, suscettive di vulnerare la posizione del terzo, l'incompatibilità è configurabile, dovendo essere ricollegata non al patteggiamento in sè, bensì al fatto della specifica statuizione che, investendo -pur se incidentalmente- la posizione del terzo, realizza il pericolo di pregiudizio (cfr. Corte cost. sentenze n. 186 del 1992,439 del 1993, 371 del 1996, 241 del 1999, 113 del 2000 ed ordinanze n. 340 del 1997 e 127 del 1999).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2001, n. 9239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9239
    Data del deposito : 9 febbraio 2001

    Testo completo