Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2002, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 0 O 1 I / Z 4 / A 6 R 2 C.C. T N . S - R I . Þ G . E 05243 02 D PUBBLICA ITALIANA R L E A D D I S E N A E T I S R N EMA DI CASSAZIONE I CO E E A S T E A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 1651/2000 Dott. Bruno Saccucci Cons.Relatore Cron. 16073 Dott. SI Oddo Consigliere Rep. Dott. Mario Cicala Consigliere Ud. 8 gennaio 2002 Dott Eugenio Amari Dott. Nino Fico Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Imposte indirette SENTENZA IVA accertamento / sul ricorso proposto il 12 gennaio 2000 da: Ministero delle Finanze -- in persona del Ministro pro tempore - rap- prova contraria. presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
GI SI -in proprio e nella qualità di titolare della cessata omonima impresa individuale - rappresentato e difeso dall'avv. Sil- vio Manfredi in virtù di procura in calce alla copia notificata del ri- corso ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Polibio, n. 15, . N c/o studio avv. Mario Lepore controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 2 proc. n. 1651/2000R.G. Toscana sez. XVII- n. 176/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2002 dal Consigliere dott. SI Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio II.DD. di Aulla, a seguito di processo verbale di constazio- ne di maggiori ricavi per un totale di L. 26.677.807, notificava il 30 esercente attività di fornaio e novembre 1990 a GI SI panificatore - avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi da lui resa ai fini Irpef ed Ilor per l'anno 1988 ed irrogava le correlative sanzioni. ол Il contribuente ricorreva avverso la rettifica e il 22 febbraio 1996 la Commissione Tributaria 1° grado di Massa Carrara accoglieva par- zialmente l'impugnazione e rideterminava in L. 20.000.000 il reddito dell'impresa, tenuto conto della ristrettezza dei locali dell'azienda, del basso numero di utenti serviti, della mancanza di mezzi di tra- sporto, dell'assenza di dipendenti, del 20% delle rimanenze dei pro- dotti e del 5% di pane destinato ad essere veduto a minor prezzo co- me stagionato. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 4 luglio/28 no- vembre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, e contro la sentenza ricorreva per cassazione il Ministero delle Fi- nanze con un solo motivo. Il GI resisteva con controricorso notificato il 17 febbraio 2000. proc. n. 1651/2000R.G. 2 Il ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per la violazione degli artt. 2697, c.c., e 99, c.p.c., e per l'insufficienza ed illogicità della motivazione, in quanto la decisione per disattendere l'accertamento induttivo, a sostegno del quale erano sufficienti anche presunzioni semplici, avrebbe acriticamente condi- viso affermazioni del contribuente prive di qualsiasi prova. In particolare, aveva riconosciuto una rimanenza del 20% dei prodot- ti, che avrebbe dovuto essere rigorosamente provata, in quanto con- traddetta da qualsiasi criterio di economicità, aveva apprezzato ai fini dell'individuazione dei ricavi elementi mai dedotti dal contribuente, quali la dimensione del forno e l'assenza di dipendenti, e, a fronte degli incontestati ingenti acquisti di materia prima ed alla mancanza Osl di prova di qualsiasi giacenza, sarebbero state inconferenti, oltre che illogiche, le considerazioni sul numero degli abitanti del paese. La cessione delle rimanenze per uso zootecnico, inoltre, avrebbe do- vuto essere documentata con l'esibizione di fatture e sarebbe dovuta risultare dalle annotazioni nei registri IVA. Il motivo è infondato. La possibilità di far ricorso al criterio induttivo non esime l'Ufficio finanziario dal dare adeguata prova nell'atto di accertarmento, o anche successivamente, dei fatti o degli atti posti a fondamento della prete- sa tributaria ed in base ai quali è stato determinato il reddito del con- tribuente, non sussistendo alcuna presunzione di legittimità dell'at- tività svolta e dell'apprezzamento da questo compiuto (cfr.: Cass. civ., sez. trib., sent. 18 aprile 2000, n. 4955; Cass. civ., sez. trib., proc. n. 1651/2000R.G. 3 sent. 21 giugno 2000, n. 8459). Tale prova può essere anche fornita, a norma dell'art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, mediante il ricorso alle presunzioni semplici disciplinate dall'art. 2729, c.c., e la stessa, ai fini dell'accertamento tributario non esige che il fatto ignoto sia desumibile da una pluralità di fatti noti, cioè da una pluralità di fonti certe che parimenti conver- gano verso un identico risultato logico-deduttivo, essendo sufficiente anche un unico fatto noto, ma a condizione che tutti gli aspetti di esso siano chiaramente ed univocamente concordanti sul verificarsi del fatto ignoto e che non sussistano circostanze di valenza contraria (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 11 dicembre 1998, n. 12482). Unicamente, quindi, quando si realizzino tali condizioni grava su co- lui, che intenda contestare la capacità dei fatti posti a sostegno della ол pretesa tributaria azionata, l'onere di provare l'insussistenza di quei fatti o la loro incapacità dimostrativa, oppure l'esistenza di circostan- ze modificative della pretesa, e solo in ragione del suo mancato as- solvimento può essere determinata la soccombenza del contribuente nell'impugnazione dell'accertamento tributario. In tema di prova per presunzioni, inoltre, è compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti no- ti, sia analiticamente e sia nella loro convergenza globale, ed il suo apprezzamento discrezionale in ordine al concorso dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti della presunzione, se sostenuto da ade- guata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è proc. n. 1651/2000R.G. sindacabile in sede di legittimità (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 2 otto- bre 2000, n. 1300). Non può conseguentemente ritenersi violato, nella specie, il principio dell'onere della prova nel rigetto dell'appello dell'Ufficio, giacché la commissione tributaria regionale, nel porre in rilievo che la ricostru- zione dei ricavi era stata eseguita dall'amministrazione finanziaria in modo semplicistico con l'esclusivo richiamo alle fatture di acquisto della farina, senza tener conto dei parametri delle superfici di cottura del forno e del tipo d'impianto, normalmente usati per determinare la potenzialità produttiva dei panifici, nonché delle ridotte dimensioni dell'azienda e della sua conduzione ad opera del solo titolare e senza l'ausilio di automezzi, ha negato alla stessa circostanza messa a base dell'accertamento l'idoneità a consentire l'illazione di ricavi maggio- ΟΥΛ ri di quelli determinati dal giudice di primo grado. Il richiamo al notorio, inoltre, per attribuire attendibilità all'affer- mazione del contribuente che le rimanenze di pane e degli altri pro- dotti da forno venivano vendute a prezzi ridotti nei giorni successivi alla produzione e l'asserzione che di tali rimanenze non si era tenuto conto nel processo verbale di constatazione, il quale aveva fatto uni- co riferimento allo scarto della materia prima, e che le relative ces- sioni a costo ridotto incidevano in maniera rilevante sui ricavi, costi- tuiscono un apprezzamento di merito, che siccome non viziato d'illogicità, non è censurabile con il ricorso per cassazione. Va soggiunto, quanto all'argomento che eventuali rimanenze cedute per uso zootecnico avrebbero dovuto essere annotate nei registri IVA proc. n. 1651/2000R.G. 5 e documentate con la fatturazione, che l'esame della questione è pre- cluso dalla sua mancata proposizione nel giudizio di appello e che, in ogni caso, il testo vigente all'epoca delle alienazione dell'art. 2, 3° co., lett. 1), d.p.r. n. 633/72, disponeva che, salva l'alienazione ad im- prenditori, non erano considerate cessioni ai fini IVA le vendite di pane e di altri prodotti di panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuc- chero, miele, uova, materie grasse, formaggi o latte. All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso e sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma 1'8 gennaio 2002. Il consigliere est. Il presidente erveri☑dott. Bruno Saccuce dott. SI Oddo ол жило IL CANCELLIERE C1 E DO SA N Awalde A I O 6 I 5 8 R T . 5 . 1 A A N / R T 4 T / DEPOSITATO IN CANCELLERIA U S 6 B 12 APR. 2002 I B 2 . I G . L E R R Oggi . L A R IL CANCELLIERE C1 P T A . D . D Arnaldo SA B E L A E A T T I D N 1 I R E 3 S S E 1 N E T E . S A N I A M proc. n. 1651/2000R.G.