Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 046 69 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 12254/99 Consigliere Cron.·10673 Dott. Alberto SPANO' Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 09/01/02 Dott. Guido VIDIRI - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: SA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORSIERI 13, presso lo studio dell'avvocato GIALLOMBARDO ARTURO, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRTO CATERINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.M.I.A. AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE AMBIENTALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA tempore, BARRACCO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA 2002 FUSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PITRUZZELLA, giusta delega in atti;
39 -1- controricorrente nonchè
contro
AL CRUCIANO, ZO ROBERTA, SUPPORTA ANDREA;
-- intimati avverso la sentenza n. 1482/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 20/05/98 R.G.N. 823/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA per delega PITRUZZELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv.Sergio Pal Kesano vincitore di un concorso di procuratore legale presso l'A.M.I.A. di Palermo non è stato dalla stessa assunto in quanto non in possesso del requisito dell'abilitazione professionale conseguita da almeno quattro anni alla data del bando, ai sensi della clausola n. 2 dello stesso. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20.5 98 ha ritenuto che: a- il bando costituisce la lex specialis del concorso e che esso, pertanto, va interpretato secondo il criterio di letteralità ed in maniera restrittiva;
b- il requisito dell'abilitazione andava inteso in senso stretto e non nel senso di effettivo esercizio della attività professionale di procuratore legale;
c- che la predetta clausola non risultava contraria a leggi o regolamenti nell'ambito dei quali rimane ampia la discrezionalità dell'ente nell'individuare i requisiti cui è subordinata l'assunzione del personale;
d- non sussisteva alcuna manifesta violazione dei canoni di logica e di ragionevolezza cui deve ispirarsi l'esercizio del potere discrezionale atteso che l'ordinamento richiede che la idoneità all'esercizio della professione legale sia attestata a mezzo di apposita abilitazione sicchè a tal fine non ha alcun valore il periodo di pranticantato;
e- appariva del tutto logico e conforme ai criteri di correttezza buona fede un clausola concorsuale che subordini l'assunzione al superamento dell'esame di abilitazione e quindi al riconoscimento pubblico dell'idoneità all'esercizio della professione legale. 1 L'avv. Palmesano chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui l'AMIA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli art. 1175 e 1375 cc. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Con tale censura il ricorrente, premesso che il datore di lavoro, che con il concorso intende selezionare il personale dipendente idoneo rispetto alla propria organizzazione produttiva e lavorativa, deve,nella formulazione del bando attenersi, in ottemperanza agli obblighi di correttezza e buona fede previsti dalle predette norme codicistiche, attenersi a criteri di razionalità, lamenta che il Tribunale non abbia, in alcuna maniera, motivato la propria valutazione, in termini di razionalità della clausola che impone la decorrenza di un periodo di almeno quattro anni fra il bando ed il conseguimento della abilitazione professionale. La censura è infondata. Essa parte da una valutazione atomistica delle proposizioni logico giuridiche in cui si articola la decisione impugnata laddove la stessa, valutata nella sua complessività ( in particolare va valutata la connessione esistente fra i punti c), d) ed e) riportati nella parte relativa allo svolgimento del processo) motiva, sia pure in maniera implicita, la legittimità-sotto il predetto profilo- della clausola stessa, cui riconosce, precitamente la funzione, per l'ente che aveva bandito il concorso, di richiedere requisiti che garantiscano una professionalità pienamente rispondente al tipo di attività (legale) 2 richiesta ai lavoratori da assumere con conseguente legittimità di un congruo periodo fra conseguimento dell'abilitazione alla professione legale ed esercizio dell'attività per conto del datore di lavoro.lavorativa Pertanto devono ritenersi pienamente individuabili le ragioni del convincimento dei giudici d'appello. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.8 della l.n.300/70. La censura si sostanzia nell'addebitare al Tribunale di non aver rilevato la illegittimità della clausola in questione per violazione della norma predetta nella parte in cui fa divieto al datore di lavoro, anche in fase di assunzione del lavoratore, di effettuare indagini sullo stesso non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. La censura è infondata. Come è noto, scopo della predetta norma, nella parte predetta, è quello di impedire che sia nel momento genetico che in quello funzionale del rapporto di lavoro possano avere incidenza fatti non aventi alcuna attinenza con il rapporto di funzionalità che deve esistere fra lavoratore ed organizzazione produttiva lavorativa, in cui egli sia, o debba essere,inserito. La clausola in esame, al contrario, come ha esattamente rilevato il Tribunale, ha proprio la funzione di individuare parametri idonei a valutare il predetto rapporto di funzionalità. Il ricorso va pertanto rigettato. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente oltre ad euro 2000,00 per onorari. Roma 9 gennaio 2002 Il Consigliere es. Lorcado Gagheli Stalline CANCELLERE Ajuy Spille alle spese, liquidate in euro 9,45 Il Presidente Nimefinition S A S R E A P ' P S L E I L D N E A D G T I O S S A O N D P E S E M , I E O T A * G N G O * E E T S T L E G I E N R A U L L E D