Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il provvedimento amministrativo di ammissione alla procedura di cosiddetta "fiscalizzazione dell'illecito" di cui all'art. 122 Legge n. 22 del 1991 della Provincia di Trento, esaurisce i suoi effetti nella sede amministrativa, in quanto consente il solo mantenimento delle opere edilizie realizzate in difformità della concessione edilizia e non sanabili, ma non costituisce titolo idoneo ad estinguere il reato, perché non è assimilabile alla concessione in sanatoria ex art. 13 Legge n. 47 del 1985.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19255 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
9255 05 M
RE PUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del 13/04/05
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
727 Dott. Giuseppe Savignano Presidente N.
1. Dott. Carlo Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Dott. Mario Gentile Consigliere N. 43458/04
3. Dott Alfredo Maria Lombardi Consigliere
4. Dott Aldo Fiale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PM presso Tribunale di Trento
Avverso la Sentenza
Tribunale di Trento, emessa il 06/10/04 nei confronti di:
OG EN, nato il [...]
NI IA, nata il [...]
CH LO, nato il [...]
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
che ha concluso per Accoglimento del ricorso del PM
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. Tommaso Basso, difensore di ufficio di OG
EN, NI IA, CH LO.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, con sentenza emessa il
06/10/04, dichiarava su conforme richiesta del PM e della difesa dell'imputato e senza espletare attività istruttoria dibattimentale - non doversi procedere nei confronti di OG EN, NI IA, CH LO -
imputati dei reati di cui agli artt. 44 lett.c) DPR 380/01 [capo a) della rubrica];
163 Dlvo 490/99 [capo b)] – in ordine alla imputazione sub a), essendo il reato
-
estinto per intervenuta corresponsione della sanzione pecuniaria e pagamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 122 L. provincia Trento 22/1991;
assolveva, ex art. 530 cpp, i predetti imputati dal reato di cui al capo b), perché
il fatto non sussiste.
Il PM presso il Tribunale di Trento proponeva ricorso per Cassazione
limitatamente alla declaratoria di non luogo a procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo a), deducendo violazione dell'art. 606, lett. b)
cpp.
In particolare il PM esponeva che la cosiddetta "fiscalizzazione dell'illecito" di cui alla disciplina prevista dall'art. 22, commi 6 e 11, Legge Provincia Trento
22/91, non determinava l'estinzione della relativa contravvenzione. Detta
2 disciplina consentiva unicamente il mantenimento del manufatto realizzato abusivamente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 122, comma 6° Legge
Prov. 22/91.
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a) della rubrica.
OG EN, NI IA, CH LO, tramite difensore di ufficio, depositavano, in data 16//03/05, memoria difensiva, eccependo in rito l'omessa notifica dell'avviso dell'odierna udienza di discussione, nei confronti del loro difensore di fiducia, avv. LO De Guelmi del foro di Trento.
I citati istanti, nel merito, mediante articolate argomentazioni, chiedevano il rigetto del ricorso del PM.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 13/04/05, ha chiesto accogliersi il ricorso del PM.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Per quanto attiene all'eccezione preliminare sollevata dal difensore di ufficio di OG EN, NI IA, CH LO, relativa all'omessa notifica dell'odierna udienza di discussione nei confronti dell'avv. De Guelmi
LO, difensore di fiducia dei predetti imputati, la stessa è infondata.
Il ricorso del PM di Trento è stato proposto in data 25/10/04; epoca in cui il difensore di fiducia degli imputati, avv. De Guelmi LO non era iscritto nell'Albo Speciale dei patrocinanti in Cassazione.
3 L'iscrizione del predetto difensore nel citato albo speciale è avvenuta in data
26/11/04, epoca successiva alla presentazione del ricorso.
Al riguardo va affermato che, ai fini della regolarità degli avvisi attinenti all'udienza di trattazione del ricorso per Cassazione, ex art. 610, comma 5°
cpp, deve farsi riferimento, per quanto attiene ai difensori delle parti, alla del rapporto disituazione sussist all'epoca dell'instaurazione ente impugnazione.
Va precisato, altresì, che, nella fattispecie in esame, la comunicazione della iscrizione dell'avv. LO De Guelmi nell'Albo Speciale della Cassazione è
stata effettuata, nella forma di eccezione processuale, in epoca nettamente successiva alle notifiche di rito eseguite nei confronti del difensore di ufficio e delle parti (notifiche ultimate in data 21/01/05), ossia in data 16/03/05.
Trattasi di comunicazione tardiva e non rilevante ai fini della regolarità delle notifiche già effettuate in conformità alla situazione sussistente all'epoca dell'instaurazione del rapporto di impugnazione.
Per quanto attiene al merito del ricorso, va rilevato che il Tribunale di Trento,
con sentenza emessa il 06/10/2004, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OG EN, NI IA, CH LO in ordine al reato di cui all'art. 44 lett. c) DPR 380/01 [capo a) della rubrica], perché
estinto per intervenuta corresponsione della sanzione pecuniaria e pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 122 Legge Provincia Trento n. 22/1991.
Si afferma nella motivazione della citata sentenza che, ai sensi dell'art. 122,
comma 11 L. P. 22/91, l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria ed il pagamento del contributo di concessione, producono gli stessi effetti della
4 concessione, con conseguente estinzione del reato di cui al capo a) della imputazione.
Trattasi di affermazione errata in diritto.
Nella fattispecie in esame gli imputati - cui è stata contestata al capo a) della rubrica il reato di cui all'art. 44 lett. c) DPR 380/01 avevano presentato istanza in sanatoria in relazione alle opere eseguite in difformità della concessione edilizia n. 38048/02.
Il Comune di Trento, con provvedimento del 15/09/04, aveva negato la richiesta di concessione in sanatoria. Detto Comune, tuttavia, ritenendo che le opere edilizie non fossero in contrasto con rilevanti interessi urbanistici,
ammetteva, con provvedimento in data 04/10/04, gli istanti alla procedura di cui all'art. 122, commi 6 e 11 L.P. 22/01.
Tanto premesso in fatto, va ritenuto in diritto che la disciplina di cui ai citati commi 6 e 11 art. 122 L.P. 22/91, si applica alle opere edilizie abusive per le quali non è consentita la sanatoria perché in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti nella zona in esame. Detta disciplina consente nell'ipotesi in cui le opere non contrastino con rilevanti strumenti urbanistici, e comunque quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità - il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore della parte eseguita in difformità.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria ed il pagamento del contributo di cui al titolo VIII della L.P. 22/91, producono gli stessi effetti della concessione, ai sensi del comma 11, art. 122 Legge citata.
5 Risulta evidente, pertanto, che la disciplina normativa de qua consente unicamente il mantenimento delle opere realizzate abusivamente, in difformità
della concessione edilizia.
Il provvedimento amministrativo di ammissione alla summenzionata procedura di cui all'art. 122 L.P. 22/91, esaurisce i suoi effetti in sede
- quale provvedimento amministrativa e non costituisce titolo idoneo assimilabile alla concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 L. 47/85 - per l'estinzione del reato
Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Trento emessa il 06/10/04
nei confronti di OG EN, NI IA, CH LO,
limitatamente al reato di cui al capo a) della rubrica con rinvio al Tribunale di
Trento per un nuovo giudizio.
P. Q. M.
La Corte,
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui al capo a)
della rubrica (art. 44 lett. c) DPR 380/01) con rinvio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma il 13/04/05
Il Presidente
( dott. G. Savignano)
Stamquan L'Estensore
( dott. M. Gentile ) DEPOSITATAMario Gentile IIA IN C
20 MAG. 2005
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dett./Fior e Donati 6