Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19255
CASS
Sentenza 13 aprile 2005

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In tema di reati edilizi, il provvedimento amministrativo di ammissione alla procedura di cosiddetta "fiscalizzazione dell'illecito" di cui all'art. 122 Legge n. 22 del 1991 della Provincia di Trento, esaurisce i suoi effetti nella sede amministrativa, in quanto consente il solo mantenimento delle opere edilizie realizzate in difformità della concessione edilizia e non sanabili, ma non costituisce titolo idoneo ad estinguere il reato, perché non è assimilabile alla concessione in sanatoria ex art. 13 Legge n. 47 del 1985.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19255
    Data del deposito : 13 aprile 2005

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