Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11397 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 1 1 3 97/02 3 O . B N E ) , E 1 E 9 N C 8 O 1 A I - f P Z 1 I A 1 - R D 1 T 2 IS UBBLICA TA IA E . G C L I 9 D 3 A RU IN NOME DEL POP LO ITALIANO C 4 E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMIN O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 1019/00 Dott. Mario SPADONE Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 23005 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COND VIA DAVIDE CAMPARI N 100 ROMA, in persona del suo Amministratore pro tempore sig. ZA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R GRAZIOLI LANTE 15/A, presso 10 studio dell'av vocato GIORGIO GUARNASCHELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ON OB;
intimata avverso la sentenza n. 10634/98 del Giudice di pace di 2002 ROMA, depositata il 21/12/98; 612 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- Consigliere Dott. Roberto udienza del 18/04/02 dal Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giorgio GUARNASCHELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 20 maggio 1998 OB ON proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in data 19 marzo 1998 dal Giudice di pace di Roma e relativo al pagamento in favore del condominio di via Davide Campari n. 100, in Roma, della somma di lire 1.964.000, relativa a contributi condominiali, deducendo di non essere debitrice dell'intera somma pretesa dal condominio. Con sentenza in data 11 dicembre 1998 il Giudice di pace di Roma revocava il decreto ingiuntivo, in quanto risultava non dovuta tutta la somma in base ad esso pretesa dal condominio, pur dando atto che proveniente sulla base della documentazione dall'opponente risultava un debito della stessa pari a lire 1.507.266. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condominio di via Davide Campari n. 100, in Roma, con due motivi. Motivi della decisione Con i due motivi del ricorso, che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, il condominio di via Davide Campari n. 100, in Roma, sostanzialmente deduce che il fatto che esso ricorrente non fosse stato in grado 3 di provare con certezza l'esatto ammontare del debito di OB ON nei suoi confronti non faceva venire meno il fatto che quest'ultima aveva sostanzialmente riconosciuto di essere debitrice della somma di lire 1.507.266 ed avrebbe dovuto pertanto essere condannata al pagamento del relativo importo, in applicazione, tra l'altro, del principio secondo il quale a seguito del giudizio di opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione. La doglianza fondata. Il giudice di pace, nella sentenza impugnata, sembra essere stato mosso da finalità punitive nei confronti del condominio, in considerazione del disordine nella sua gestione e dello scarso contributo offerto dai suoi difensori ai fini dell'accertamento dalla reale situazione debitoria di OB ON. Ciò, peraltro, non giustificava la violazione del principio secondo il quale а seguito della opposizione a decreto ingiuntivo i instaura un S ordinario giudizio di cognizione, per cui nella specie il giudice di pace non poteva limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo per essere risultata non dovuta l'intera somma dallo stesso inizialmente 4 pretesa, ma avrebbe dovuto essere accogliere la domanda del condominio nei confronti di OB ON quantomeno nei limiti del debito dalla stessa riconosciuto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altro Giudice di pace di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 18 aprile 2002 Talent Tile I had one IL CANCELLIERE C1 PagioTalarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1 AGO. 2002 O L IL CANCELLIERE C1 L O B こと 4 20 7 E 3 ) . E E N N , C O 1 I A 9 Z P 9 A I 1 R - T D 1 S 1 I - E G 1 E C 2 I R D 1 A U 9 D I 3 E G E م ح ا مي ة E 6 ال ت ي ا لا E ا 4 ني N . . T 7 S 5