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Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2023, n. 39160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39160 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NA IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generlae ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
k„.3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39160 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Torino, con ordinanza del 21 marzo 2023, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in data 15 febbraio 2023 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino nei confronti di AN MA BI, indagata per il reato di ricettazione di una scultura lignea. 1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di AN MA BI, eccependo la violazione di legge in relazione al fumus del delitto di furto, individuato quale reato presupposto della contestata ricettazione, visto che i numerosi studi sulla scultura non avevano mai sospettato una provenienza illecita dell'opera. 1.2 II difensore lamenta la violazione degli artt. 648 cod. pen. e 253 cod.proc. pen. con riferimento alla ritenuta legittimità del decreto genetico nonostante la riconosciuta insussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di ricettazione, visto che il Tribunale aveva riconosciuto che le contestazioni della difesa in merito alla buona fede della I3isio erano più che plausibili e che si doveva comprendere se il fatto di reato fosse materialmente sussistente a prescindere da una eventuale responsabilità della BI: in sede di riesame il Tribunale era chiamato a valutare se gli elementi acquisiti giustificassero l'effettuazione di ulteriori indagini per acquisire anche la prova dell'elemento soggettivo del reato, per cui il sequestro non poteva essere adottato quando gli elementi acquisiti già consentano di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato da provare. 1.3 II difensore lamenta la violazione degli art. 157 cod. pen., 253 e 262 cod. proc. pen. in quanto il reato ipotizzato era già estinto per intervenuta prescrizione: il bene in sequestro era stato infatti acquistato in data 23/12/2002 da RR AR, marito della BI, e dalla morte di lui (31/03/2011) era rimasto nella disponibilità della moglie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato, come il sequestro probatorio sia volto ad accertare la sussistenza del reato, c:onsiderato che solo attraverso gli opportuni accertamenti si potrà verificare se la scultura in sequestro sia quela trafugata presso la IE di SI . 1.2 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di sequestro probatorio, è inibito al Tribunale del riesame, una volta riconosciuta la sussistenza del "fumus commissi delicti", disporre la revoca del provvedimento sulla base della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, dovendo la relativa istanza di dissequestro e restituzione essere proposta solo dinanzi al P.M. procedente" (Sez. 6, n. 41627 del 07/10/2009, Furgiuele, Rv. 21 4(21r94). Od. 011)0 ltriXelliAtn p.02,Atuct,:nAce-t‘&. irgi trt-- 2.11 ricorleve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 12/09/2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generlae ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
k„.3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39160 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Torino, con ordinanza del 21 marzo 2023, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in data 15 febbraio 2023 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino nei confronti di AN MA BI, indagata per il reato di ricettazione di una scultura lignea. 1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di AN MA BI, eccependo la violazione di legge in relazione al fumus del delitto di furto, individuato quale reato presupposto della contestata ricettazione, visto che i numerosi studi sulla scultura non avevano mai sospettato una provenienza illecita dell'opera. 1.2 II difensore lamenta la violazione degli artt. 648 cod. pen. e 253 cod.proc. pen. con riferimento alla ritenuta legittimità del decreto genetico nonostante la riconosciuta insussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di ricettazione, visto che il Tribunale aveva riconosciuto che le contestazioni della difesa in merito alla buona fede della I3isio erano più che plausibili e che si doveva comprendere se il fatto di reato fosse materialmente sussistente a prescindere da una eventuale responsabilità della BI: in sede di riesame il Tribunale era chiamato a valutare se gli elementi acquisiti giustificassero l'effettuazione di ulteriori indagini per acquisire anche la prova dell'elemento soggettivo del reato, per cui il sequestro non poteva essere adottato quando gli elementi acquisiti già consentano di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato da provare. 1.3 II difensore lamenta la violazione degli art. 157 cod. pen., 253 e 262 cod. proc. pen. in quanto il reato ipotizzato era già estinto per intervenuta prescrizione: il bene in sequestro era stato infatti acquistato in data 23/12/2002 da RR AR, marito della BI, e dalla morte di lui (31/03/2011) era rimasto nella disponibilità della moglie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato, come il sequestro probatorio sia volto ad accertare la sussistenza del reato, c:onsiderato che solo attraverso gli opportuni accertamenti si potrà verificare se la scultura in sequestro sia quela trafugata presso la IE di SI . 1.2 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di sequestro probatorio, è inibito al Tribunale del riesame, una volta riconosciuta la sussistenza del "fumus commissi delicti", disporre la revoca del provvedimento sulla base della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, dovendo la relativa istanza di dissequestro e restituzione essere proposta solo dinanzi al P.M. procedente" (Sez. 6, n. 41627 del 07/10/2009, Furgiuele, Rv. 21 4(21r94). Od. 011)0 ltriXelliAtn p.02,Atuct,:nAce-t‘&. irgi trt-- 2.11 ricorleve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 12/09/2023