CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2023, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5930 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 3 ottobre 2022 ha rigettato l'appello proposto dall'imputato nei confronti dell'ordinanza emessa ex art. 276 c.p.p. dalla Corte di appello di Napoli che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata al RI - collaboratore di giustizia - con la custodia in carcere, a seguito del riscontrato allontanamento del predetto dal luogo ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari. 2. In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che nella specie non potesse rinvenirsi l'ipotesi del "fatto di lieve entità" che, ai sensi dell'art. 276 comma 1 ter c.p.p., consente di non disporre la custodia cautelare in carcere nonostante l'accertata evasione dagli arresti domiciliari;
ciò in ragione del fatto che il RI "ha dato prova non solo di non ricevere alcun effetto deterrente dalla misura domiciliare a cui era sottoposto al momento dei fatti, peraltro, con i permessi di allontanamento per due giorni a settimana per due ore - ma altresì di non tenere in alcun conto i limiti impostigli dall'Autorità giudiziaria, mostrandosi del tutto indifferente ai dettami della legge. Tutto ciò non può che condurre a un giudizio di inadeguatezza in concreto della misura cautelare domiciliare, oggetto di aggravamento da parte della A.G. procedente"; inoltre, ha concluso il Tribunale del riesame, "non potendosi affatto di ritenere di lieve entità il comportamento trasgressivo tenuto dall'imputato nella occasione evidenziata. A ciò va aggiunta, così come ritenuto dalla Corte di appello, la nutrita biografia criminale del prevenuto e la condanna per gli allarmanti e gravi delitti di cui in sentenza". 3. Avverso l'ordinanza RI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale si deducono due motivi, declinati sotto il profilo di violazione di legge e di vizio di motivazione ed entrambi relativi alla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità. In particolare, secondo il ricorrente, la concreta modesta gravità del fatto, peraltro verificatosi esclusivamente quella volta, e la circostanza che l'imputato soffre di enfisema e si era allontanato perché colto da malore mentre si trovava da solo a casa avrebbero giustificato il mantenimento degli arresti domiciliari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'ordinanza impugnata risulta che il 27 maggio 2022 alle ore 17,50 RI non veniva rinvenuto presso l'abitazione ove era ristretto domiciliarmente;
rintracciato alle 18,10 sulla sua utenza telefonica, riferiva al personale del Servizio centrale di protezione che si trovava nei pressi della propria abitazione dalla quale si era poco prima allontanato perché "si era sentito male". Veniva quindi raggiunto dagli operanti e condotto in ospedale e all'esito degli esami clinici veniva dimesso con diagnosi di "riferita dispnea". Nel ricorso si sostiene che RI è stato "dimesso in CE CI ... con conseguenziale raccomandata posta in visione del referto alla attenzione del proprio medico di base per le cure del caso". 3. Ciò premesso, rileva la Corte che l'ordinanza del riesame non ha motivato in modo adeguato in ordine alla insussistenza del fatto di lieve entità (circostanza, questa, specificamente invocata nell'atto di appello). 3.1. Invero, è pacifico che "in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc, pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari" (Sez. 4, n. 13348 del 9 febbraio 2018, Di Berardo, Rv. 272943, relativa a fattispecie che presenta significative analogie rispetto a quella oggetto del presente ricorso). In senso conforme, questa Sezione ha più di recente precisato che "la lieve entità della violazione delle prescrizioni che, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., consente al giudice di non disporre l'aggravamento con la custodia cautelare in carcere, può trovare applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, la cui gravità va valutata tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo che ne è derivato" (Sez. 6, n. 8071 del 16 dicembre 2020 - dep. 2021, Flores Aldaves, Rv. 281153). 3.2. L'ordinanza impugnata sul punto motiva esclusivamente in riferimento alla gravità dei fatti per i quali RI aveva riportato condanna in primo grado e allo "spessore criminale" del predetto, senza in alcun modo esaminare le 3 concrete modalità dell'allontanamento, secondo quanto invece richiede la giurisprudenza sopra indicata. 4. Per le suesposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli che provvederà, alla luce dei principi sopra indicati, a valutare se nella condotta del RI sussistano o meno i requisiti della lieve entità in riferimento alla contestata evasione dagli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consiglier estens re (il Presidte
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5930 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 3 ottobre 2022 ha rigettato l'appello proposto dall'imputato nei confronti dell'ordinanza emessa ex art. 276 c.p.p. dalla Corte di appello di Napoli che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata al RI - collaboratore di giustizia - con la custodia in carcere, a seguito del riscontrato allontanamento del predetto dal luogo ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari. 2. In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che nella specie non potesse rinvenirsi l'ipotesi del "fatto di lieve entità" che, ai sensi dell'art. 276 comma 1 ter c.p.p., consente di non disporre la custodia cautelare in carcere nonostante l'accertata evasione dagli arresti domiciliari;
ciò in ragione del fatto che il RI "ha dato prova non solo di non ricevere alcun effetto deterrente dalla misura domiciliare a cui era sottoposto al momento dei fatti, peraltro, con i permessi di allontanamento per due giorni a settimana per due ore - ma altresì di non tenere in alcun conto i limiti impostigli dall'Autorità giudiziaria, mostrandosi del tutto indifferente ai dettami della legge. Tutto ciò non può che condurre a un giudizio di inadeguatezza in concreto della misura cautelare domiciliare, oggetto di aggravamento da parte della A.G. procedente"; inoltre, ha concluso il Tribunale del riesame, "non potendosi affatto di ritenere di lieve entità il comportamento trasgressivo tenuto dall'imputato nella occasione evidenziata. A ciò va aggiunta, così come ritenuto dalla Corte di appello, la nutrita biografia criminale del prevenuto e la condanna per gli allarmanti e gravi delitti di cui in sentenza". 3. Avverso l'ordinanza RI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale si deducono due motivi, declinati sotto il profilo di violazione di legge e di vizio di motivazione ed entrambi relativi alla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità. In particolare, secondo il ricorrente, la concreta modesta gravità del fatto, peraltro verificatosi esclusivamente quella volta, e la circostanza che l'imputato soffre di enfisema e si era allontanato perché colto da malore mentre si trovava da solo a casa avrebbero giustificato il mantenimento degli arresti domiciliari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'ordinanza impugnata risulta che il 27 maggio 2022 alle ore 17,50 RI non veniva rinvenuto presso l'abitazione ove era ristretto domiciliarmente;
rintracciato alle 18,10 sulla sua utenza telefonica, riferiva al personale del Servizio centrale di protezione che si trovava nei pressi della propria abitazione dalla quale si era poco prima allontanato perché "si era sentito male". Veniva quindi raggiunto dagli operanti e condotto in ospedale e all'esito degli esami clinici veniva dimesso con diagnosi di "riferita dispnea". Nel ricorso si sostiene che RI è stato "dimesso in CE CI ... con conseguenziale raccomandata posta in visione del referto alla attenzione del proprio medico di base per le cure del caso". 3. Ciò premesso, rileva la Corte che l'ordinanza del riesame non ha motivato in modo adeguato in ordine alla insussistenza del fatto di lieve entità (circostanza, questa, specificamente invocata nell'atto di appello). 3.1. Invero, è pacifico che "in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc, pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari" (Sez. 4, n. 13348 del 9 febbraio 2018, Di Berardo, Rv. 272943, relativa a fattispecie che presenta significative analogie rispetto a quella oggetto del presente ricorso). In senso conforme, questa Sezione ha più di recente precisato che "la lieve entità della violazione delle prescrizioni che, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., consente al giudice di non disporre l'aggravamento con la custodia cautelare in carcere, può trovare applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, la cui gravità va valutata tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo che ne è derivato" (Sez. 6, n. 8071 del 16 dicembre 2020 - dep. 2021, Flores Aldaves, Rv. 281153). 3.2. L'ordinanza impugnata sul punto motiva esclusivamente in riferimento alla gravità dei fatti per i quali RI aveva riportato condanna in primo grado e allo "spessore criminale" del predetto, senza in alcun modo esaminare le 3 concrete modalità dell'allontanamento, secondo quanto invece richiede la giurisprudenza sopra indicata. 4. Per le suesposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli che provvederà, alla luce dei principi sopra indicati, a valutare se nella condotta del RI sussistano o meno i requisiti della lieve entità in riferimento alla contestata evasione dagli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consiglier estens re (il Presidte