Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
e ₤4574 * 0 5 6 5 0/0 2 2 RE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 3994/2001 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron.∙16893 Consigliere Dott. Antonio MERONE Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Rel. -© Consigliere Ud. 31/01/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF ILOR Calamità S EN TENZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei - Ulteriorelegge beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ながいが legge;
CAMPIONE CIVILE ricorrente N. 74574 سسرال
contro
TT EL, residente in [...], non costituita in giudizio;
- intimata - W avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia Sez.5 n.356/05/99 del 24-11-1999, 4 6 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 15-12-1999. UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di per diritti € 072 dal Sig. Sale 11 23.04.02 Blasi;
IL CANCELLIERE Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delpersona Sostituto Procuratore Generale Dott. Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA I ha concluso per il rigetto del IO Velardi per diritti € OH ricorso, per manifesta infondatezza in applicazione 11. 23.04.02 IL CANCELLIERE dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora AT DA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile 1'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. W Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla 4 Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione W dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR" Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, سلمان C tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per giurisprudenziale,discostarsi da tale indirizzo il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. Il Presidente شا Dott. Giulio Graziadei سا Il Consigliere Relatore Estensore Dott. ntonir DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 19 APR. 2002 Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE 01 Innocenze Battista