Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
C.C. 67271 IN NOME DEL POPOLO041 14 /02 REPUBBLICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente R.G. n. 23875/99 Consigliere Cron. 9705 Dott. Giovanni Paolini Cons.Relatore Rep. Dott. Massimo Oddo Dott. Mario Cicala Consigliere Ud. 11 dicembre 2001 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: IVA rimborso / dirit- SENTENZA to / condizioni / a- sul ricorso proposto il 2 dicembre 1999 da: Nuova RE S.r.l. nella persona dell'amministratore unico Gio- dempimenti formali. --rappresentato e difeso in virtù di vanni Carlo RE Castigliano procura a margine del ricorso dall'avv. Claudio d'Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino al corso Duca degli Abruzzi, n. 6 ricorrente
contro
Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Romna alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente 5 7 E 7 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del L I 7 V 2 I 6 C E E N O I 5 N Z A S O I S A P C I M 5 D A proc. n. 23875/99 R.G. A M C E R P U 2 S E T R O C Piemonte sez. II n. 83/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'improcedibilità del ri- corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Nuova RE S.r.l. in data 14 marzo 1994 presentava all'Ufficio IVA di Torino dichiarazione d'imposta per l'esercizio 1993, eviden- ziando un credito di L. 430.000.000, ed il relativo importo le veniva liquidato con la decorrenza degli interessi dal 26 agosto 1995, sul ri- lievo che soltanto in quest'ultima data la società aveva consegnato il quadro R), che avrebbe dovuto, invece, essere allegato alla richiesta € di rimborso. La contribuente ricorreva avverso il successivo rifiuto dell'Ufficio a rivedere il computo degli interessi e la Commissione Tributaria Pro- vinciale di Torino accoglieva il ricorso, condividendo l'assunto della società che il tardivo deposito del quadro R) avrebbe giustificato l'applicazione della sanzione stabilita per l'iniziale omissione, ma non una decorrenza degli interessi diversa da quella prevista del 90° giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. La decisione, appellata dall'Ufficio, era riformata il 4 novembre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale osservava che l'amministrazione finanziaria soltanto attraverso l'esa- me del quadro R) era stata posta in condizione di verificare proc. n. 23875/99 R.G. 2 l'esistenza delle condizioni necessarie al rimborso del credito d'imposta e che, conseguentemente, il ritardo nella sua liquidazione non poteva essere ad essa addebitato. La società ricorreva per la cassazione della sentenza e con un unico motivo denunciava la nullità della sentenza impugnata per falsa ap- plicazione degli artt. 30 e 38-bis, 1° co, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, atteso che tale ultima disposizione prevederebbe, ai fini dell'insor gere dell'obbligo di rimborso da parte del fisco, unicamente la richie- sta del contribuente in sede di dichiarazione annuale e l'omessa pre- sentazione del quadro R) non potrebbe conseguentemente incidere sulla decorrenza degli interessi sui relativi importi, fatta salva unica- mente l'ipotesi di sospensione prevista per un ritardo superiore ai quindici giorni nella consegna dei documenti richiesti dall'Ufficio ad integrazione. Il Ministero delle Finanza resisteva con controricorso notificato il 27 dicembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è improcedibile. L'atto d'impugnazione per cassazione della società risulta notificato all'Ufficio Provinciale IVA di Torino mediante consegna il 26 no- vembre 1999 ad un dipendente del medesimo ed all'Amministrazione Finanziaria presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma a se- guito della ricezione il 2 dicembre 1999 da parte di un addetto del re- lativo plico raccomandato spedito a mezzo posta. Il successivo deposito di tale atto nella cancelleria della Corte Su- proc. n. 23875/99 R.G. 3 prema da parte della ricorrente è stato effettuato il 30 dicembre 1999, dopo il decorso, quindi, di 28 giorni dall'ultima e sola valida notifica e non entro il minore termine di venti giorni stabilito a pena d'impro- cedibilità dall'art. 369, 1° co., c.p.c. Alla conseguente declaratoria segue la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della natura della questione, in ordine alla qua- le sussiste un unico precedente giurisprudenziale, anche se rappresentato da una interpretazione della disciplina normativa dif- forme da quella prospettata dalla società (cfr.. Cass. civ., sez. I, sent. 9 marzo 1999, n. 1935).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma l'11 dicembre 2001. Il presidente Il consigliere est. пи ричTher dott. Pasquale Reale dott. Massimo Oddo CANCELLIERE C1 Cancelliere AI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE MA asang овь селек proc. n. 23875/99 R.G. 4