Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8117 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
E CE 58929 N ALIA IO 6 Z 8 IN NOME DEL POPOLO 9 A 1 R / T 4 S / I 6 PUBBLICA ITALIANA 2 G E A 1 770 1 . . .R N R .P - A B D D . L LL E T E A D U T B. I A RIB N ZIONE E UPREMA I S A E N T S E I S 1 .E R 3 I 1 E A SEZIONE QUINTA CIVILE . T N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8556/1998 Presidente Cantillo Dott. Michele Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron. 18770 Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Rep. Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere TIRELLI Cons. Rel. Ud. 1-2-2001 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
Banca nazionale dell'Agricoltura spa, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, 11, nello studio degli avv. Franco Gallo e Lidia Salvini, che la rappresentano e difendono per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 021/a CAMPIONE CIVILE 1 2 IN. 59929 avverso la sentenza n. 97410102, depositata in data 21/371997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato De Stefano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha invece concluso per il rigetto del ricorso, la Corte, osserva quanto segue. Con due distinti avvisi di rettifica, il 2° Ufficio IVA di Roma contestava alla spa Banca nazionale dell'Agricoltura che la Siam Leasing, da essa incorporata, aveva portato in detrazione l'imposta assolta sugli acquisti, ritenuti insussistenti, di alcuni beni successivamente concessi in locazione finanziaria. La BN ricorreva alla Commissione Tributaria di 1° Grado, che annullava gli atti impugnati. L'Ufficio si doleva al giudice superiore, che con sentenza in data 11/2/1997 rigettava però il 2 gravame. L'Amministrazione delle Finanze ricorreva allora per cassazione, ricordando innanzitutto che dalle svolte dalla G.d. F. era emerso che indagini determinate persone si erano accordate fra loro ai danni di alcune società di leasing (fra cui la Siam), che avevano indotto ad acquistare, per poi cederli in locazione finanziaria, una serie di beni non di proprietà dell'apparente fornitore oppure cessati o rottamati. Tratandosi di operazioni fittizie, la società concedente non avrebbe potuto detrarre l'IVA pagata sugli acquisti, ma la Commissione Regionale era andata di contrario avviso con una decisione che doveva essere senz'altro annullata per omessa od insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia nonchè per violazione о falsa applicazione dell'art. 19 ' subordine, 0 in dell'art. 26 del DPR n.633/1972. I giudici a quo si erano infatti limitati ad affermare l'esistenza dei contratti di leasing senza chiarire le ragioni del loro convincimento ed, in particolare, senza riuscire a far capire se avevano totalmente ignorato travisato le risultanze di fatto oppure se avevano aderito alla 3 tesi giuridica della controparte, secondo la quale i contratti di leasing dovevano ritenersi pienamente validi in ragione della completa estraneità della Siam all'eventuale intesa truffaldina delle controparti. Un' impostazione del genere appariva, d'altronde, del tutto infondata perché quello di leasing costituiva un contratto trilaterale atipico che non poteva venire ad esistenza nel caso di mancanza del bene da consegnare all'utilizzatore o, comunque, di accordo fra quest'ultimo ed il fornitore volto ad acquisire un mero finanziamento se non addirittura a truffare l'inconsapevole lessor. Del resto, anche volendo ammettere la validità iniziale dei contratti, restava in ogni caso il fatto che la successiva conoscenza di quanto effettivamente accaduto, avrebbe obbligato la Siam ad emettere una nota di segno e contenuto contrario alla fattura, che le avrebbe fatto in ogni caso perdere il diritto alla detrazione dell'Iva a suo tempo addebitatale dall'apparente venditore. La società intimata resisteva con controricorso e della pubblica la causa veniva decisa all'esito udienza del 1/2/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 La questione che sta sullo sfondo della presente controversia è già venuta più volte all'esame di questa Suprema Corte, la quale ha innanzitutto ricordato che la cosiddetta locazione finanziaria integra un'operazione trilaterale articolata in due stipulati dalladistinti contratti, entrambi società concedente, che dopo aver acquistato un determinato bene per conto dell'utilizzatore, glielo cede in godimento dietro il pagamento di canoni commisurati al prezzo pagato al fornitore. Il preminente interesse dell'utilizzatore alla scelta del bene ed alla sua puntuale consegna comporta molto spesso che le predette fasi si svolgano senza l'intervento diretto del concedente, che in caso di accordo fra le altre parti, potrebbe perciò finire con 1'"acquistare" un bene inesistente o mai appartenuto al fornitore che, da parte sua, non effettuerà nessuna reale consegna all'utilizzatore. In simili ipotesi, la natura del rapporto viene ad alterarsi radicalmente per cui, non potendo più l'operazione di leasing assolvere alla sua fondamentale funzione (che, come si è visto, quella di concedere in godimento all'utilizzatore, per un corrispettivo predeterminato, un bene 5 venduto o prodotto da altri), si resta nel piano del mero finanziamento, con ogni consequenziale riflesso anche in tema di detraibilità dell'IVA sia da parte del concedente sull'acquisto da lui apparentemente effettuato, che da parte dell'utilizzatore sui canoni da lui dovuti (C. Cass. 1999/05038, 2000/01851, 2000/02401 e 2000/09665). Nel caso di specie, la Commissione Tributaria di 1° Grado aveva stringatamente osservato che dagli atti e dai fatti di causa emergeva l'effettiva esistenza dei contratti di leasing e che l'Ufficio non aveva provato nessuna simulazione degli stessi né un eventuale consilium fraudis delle parti. Sull'appello dell'Ufficio, che aveva dedotto l'esistenza meramente cartolare dei contratti di leasing, la Commissione Regionale si è limitata pedissequamente a ripetere che "dagli atti e dai fatti di causa e(ra) emersa l'esistenza dei contratti di leasing" e che "nessuna simulazione e(ra) stata provata dall'Ufficio", non potendo "considerarsi prova certa le dichiarazioni verbali degli amministratori delle singole società" in ordine alla natura fittizia delle cessioni in questione. Una motivazione del genere risulta, però, oggettivamente inidonea a fornire un'adeguata e convincente giustificazione, in quanto per la sua apoditticità non consente di capire quale fosse l'intero materiale probatorio a disposizione e per quale motivo lo stesso e, più in particolare, le esplicite dichiarazioni degli amministratori delle società coinvolte non fossero sufficienti a comprovare l'assunto dell'Ufficio. In accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, la pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio della causa per un A I nuovo esame ad altra Sezione della Commissione R A T 5 U Regionale del Lazio. 6 . B 8 I 9 N 1 R - / T 4 B / 6 . Il medesimo giudice dovrà inoltre provvedere anche L 2 L . R A . . P . B A D I A sulle spese del giudizio di legittimità. T L R E E 1 D 3 T I 1 S A . N
P.Q.M.
E N M S I A La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Roma, il 1/2/2001 EST.fuseres qualks.. Il IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio