CASS
Sentenza 10 dicembre 1986
Sentenza 10 dicembre 1986
Massime • 1
Nel reato di truffa il pagamento con assegno post-datato non è elemento sufficiente a trarre in inganno, poiché la postdatazione è già di per se indice di Mancanza di copertura. ( V mass n 165974; ( V mass n 166285).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/1986, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1986 |
Testo completo
7 246410 144
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10.12.1986.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SENTENZA SEZIONE I I
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 3278
Dott. GIANCARLO MONTANARI VISCO Presidente
1. Dott. ALBERTO SCIOLLA LAGRANDE Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » VITTORIO PALMISANO N. 12223/84
3. »
->>ALFIO CO
+. CO LIBERO TROJA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO GI, nato a [...]-
NO 1'11.2.1950
avverso la sentenza, emessa dalla Corte di Appello di
MILANO il 27.1.1984, la quale riformava la sentenza emessa dal Tribunale di MILANO il 17.11.1982
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. I.L. TROJA
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Manzillo
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per pre-
scrizione
Udit i difensor
Ritenuto in fatto
In data 21 marzo 1979, in Milano, CO
GIUSEPPE aveva chiesto ad LL TR, legale rappresentante della "S.a.s. LL MOTORS", di
مید
acquistare una auto, FERRARI 308 GTS da intestare alla moglie ed aveva versato in pagamento due as-
segni di L. 13.000.000 ciascuno, con scadenze rispet-
tivamente al 30 settembre 1979 ed al 30 ottobre 1979. 3 Gli assegni, posti all'incasso, malgrado le assicura zioni date dal compratore circa i suoi ingenti guà-
dagni, erano giunti in protesto per mancanza di som-
me; si era accertato, inoltre, che i beni del BIAN-
Co erano stati ripetutatmente sottposti a pignora-
mento e che contro di lui pe ndevano diverse istan-
ze di fallimento.
Instauratosi procedimento penale su quere-
la dello LL, il Tribunale di Milano, con senten- za emessa il 17 novembre 1982, dichiarava CO
GI colpevole del reato di truffa aggravata
(artt. 640 e 61 n. 7) e lo condannava alla pena, in-
teramente condonata, di mesi nove di reclusione (sol-
tanto), oltre al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento dei danni, liquidati in L. 27.000.000
con l'aggiunta della rivalutazione e degli interes-
si, in favore della parte civile costituita? Dichia-
rava inoltre di non doversi procedere contro il me-
е desimo per il reato di emissione di assegni senza la somma sufficiente, di cui all'art. 81 cpv. C.P.
e 116 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, essendo estin-
to per amnistia. Il giudice di merito affermava da colpevolezza del BI per il reato di truffa sul-
la base di talune emergenze, sul fatto cioè che lo stesso avesse pagato con assegni post-datati, che avesse indotto in errore il venditore vantando le sue
- 4
solide condizioni finanziarie e che avesse intesta-
to l'auto acquistata alla moglie.
La Corte di Appello di Milano, investita a seguito di gravame proposto dall'imputato, con sentenza emessa il 27 gennaio 1984, lo assolveva dal reato di truffa per insufficienza di prove. Il secon-
do giudice perveniva alla modifica della prima deci-
sione, contrapponendo agli elementi accusatori già
evidenziati una serie di elementi favorevoli allo imputato, tali da far dubitare sulla sussistenza di un malizioso comportamento idoneo a determinare nel-
la vittima un ragionevole affidamento sull'apparen-
te onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.
Ha proposto ricorso per cassazione il Bian-
co il quale, con unico motivo, denunzia vizio di motivazione, sotto la specie della motivazione caren-
te, contraddittoria ed illogica in relazione allo art. 640 C.P. Lamenta in particolare, che la decisio-
ne impuganta, dopo avere esposto ed elencato una serie di ragioni favorevoli all'imputato, in contra-
sto connquanto precedentemente assunto, è pervenuta all'assoluzione di costui con formula dubitativa.
Considerato in diritto Il ricorso, proposto dall'imputato, merita 5
accoglimento, in quanto è fondato l'unico motivo dedotto a sostegno, con il quale denunzia vizio di motivazione, sotto la specie della motivazione con-
traddittoria di cui all'art. 475 n. 3 C.P.P. Come
è stato rilevato dal ricorrente, la decisione impu-
gnata, dopo avere posto delle premesse del tutto favorevoli alla posizione dell'imputato, ha tratto una conclusione contrastante con le stesse, proscio-
gliendolo dal reato di truffa con formula dubitati- va. Basta infatti ripercorrere l'iter argomentativo posto dal secondo giudice a fondamento della sua decisione, per rilevare il contrasto evidente tra le due parti della sentenza.
La Corte di merito, dando una certa consi-
derazione agli elementi accusatori evidenziati e va-
lorizzati dal primo giudice, cioè la consegna dei due assegni post-datati elle dichiardichiarazioni i dei due
fratelli LL, in primo luogo ha rilevato la lo-
ro affievolita incidenza probatoria sulla base della considerazione che il semplice pagamento di merce con assegno post-datato non è di regola sufficiente a trarre in inganno (essendo la post-datazione già
di per sè indice di mancanza di copertura) e sulla base dei contrasti rilevati nelle dichiarazioni dei due titolari dell'azienda, PI e IU CH. 6
In secondo luogo, precisato che per la realizzazio- ne del reato di truffa occorre un "quid plurio", CO-
stituito da un malizioso comportamento dell'agente idoneo a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente on està delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento dell'assegno,
ha messo in evidenza una serie di ragioni, derivate dagli elementi consacrati negli atti processuali,
che, facendo dubitare sulla sussistenza di tale "quid pluris", danno verosimiglianza ed affidabilità alla ricostruzione, data della vicenda del Bianco, ed inducono a ritenere (o, più esattamente, a non esclu-
dere) che costui abbia ottenuto la stipulazione del contratto senza la necessità di usare artifici o raggiri e che successivamente non abbia potuto ono-
rare alla scadenza gli assegni emessi a causa di
sopravvenute difficoltà finanziarie Proprio la puntuale indicazione di codeste ragioni oggettiva-
mente riscontrate (lo stretto legame di amicizia in-
tercorso tra l'imputato ed CH PI;
i prece-
denti affari già conclusi;
l'abitudine del Bianco
di intestare le vetture acquistate alla moglie%; la incertezza sulla esistenza di procedure esecutive a carico del Bianco al momento della stipulazione ed il contrasto nelle dichiarazioni dei due fratelli),.
,- 7
-
avrebbero dovuto indurre il secondo giudice, ed in-
ducono pertanto questa Corte ad escludere dalla fat-
tespecie la sussistenza di artefici raggiri e con-
seguentemente la configurabilità del reato di truf-
fa contestato, perchè il fatto non sussiste. Da ciò
discende che la sentenza impugnata deve essere annul
lata senza rinvio in ordine al reato anzidetto ai sensi degli artt. 524 c. 1 n. 3, 475 n. 3 e 539 n.1
C.P.P.
P. T. M.
LA C O R T E
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di truffa, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 1986
IL PRESIDENTE
ECC. DOTT. GIANCARLO MONTANARI VISCO
умии ш
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DOTT. CO LIBERO TROJA DEPOSITATA in CANCELLERIA Atalis LibersPalive E B addi 2 FEB. Il Funzionario di Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10.12.1986.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SENTENZA SEZIONE I I
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 3278
Dott. GIANCARLO MONTANARI VISCO Presidente
1. Dott. ALBERTO SCIOLLA LAGRANDE Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » VITTORIO PALMISANO N. 12223/84
3. »
->>ALFIO CO
+. CO LIBERO TROJA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO GI, nato a [...]-
NO 1'11.2.1950
avverso la sentenza, emessa dalla Corte di Appello di
MILANO il 27.1.1984, la quale riformava la sentenza emessa dal Tribunale di MILANO il 17.11.1982
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. I.L. TROJA
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Manzillo
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per pre-
scrizione
Udit i difensor
Ritenuto in fatto
In data 21 marzo 1979, in Milano, CO
GIUSEPPE aveva chiesto ad LL TR, legale rappresentante della "S.a.s. LL MOTORS", di
مید
acquistare una auto, FERRARI 308 GTS da intestare alla moglie ed aveva versato in pagamento due as-
segni di L. 13.000.000 ciascuno, con scadenze rispet-
tivamente al 30 settembre 1979 ed al 30 ottobre 1979. 3 Gli assegni, posti all'incasso, malgrado le assicura zioni date dal compratore circa i suoi ingenti guà-
dagni, erano giunti in protesto per mancanza di som-
me; si era accertato, inoltre, che i beni del BIAN-
Co erano stati ripetutatmente sottposti a pignora-
mento e che contro di lui pe ndevano diverse istan-
ze di fallimento.
Instauratosi procedimento penale su quere-
la dello LL, il Tribunale di Milano, con senten- za emessa il 17 novembre 1982, dichiarava CO
GI colpevole del reato di truffa aggravata
(artt. 640 e 61 n. 7) e lo condannava alla pena, in-
teramente condonata, di mesi nove di reclusione (sol-
tanto), oltre al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento dei danni, liquidati in L. 27.000.000
con l'aggiunta della rivalutazione e degli interes-
si, in favore della parte civile costituita? Dichia-
rava inoltre di non doversi procedere contro il me-
е desimo per il reato di emissione di assegni senza la somma sufficiente, di cui all'art. 81 cpv. C.P.
e 116 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, essendo estin-
to per amnistia. Il giudice di merito affermava da colpevolezza del BI per il reato di truffa sul-
la base di talune emergenze, sul fatto cioè che lo stesso avesse pagato con assegni post-datati, che avesse indotto in errore il venditore vantando le sue
- 4
solide condizioni finanziarie e che avesse intesta-
to l'auto acquistata alla moglie.
La Corte di Appello di Milano, investita a seguito di gravame proposto dall'imputato, con sentenza emessa il 27 gennaio 1984, lo assolveva dal reato di truffa per insufficienza di prove. Il secon-
do giudice perveniva alla modifica della prima deci-
sione, contrapponendo agli elementi accusatori già
evidenziati una serie di elementi favorevoli allo imputato, tali da far dubitare sulla sussistenza di un malizioso comportamento idoneo a determinare nel-
la vittima un ragionevole affidamento sull'apparen-
te onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.
Ha proposto ricorso per cassazione il Bian-
co il quale, con unico motivo, denunzia vizio di motivazione, sotto la specie della motivazione caren-
te, contraddittoria ed illogica in relazione allo art. 640 C.P. Lamenta in particolare, che la decisio-
ne impuganta, dopo avere esposto ed elencato una serie di ragioni favorevoli all'imputato, in contra-
sto connquanto precedentemente assunto, è pervenuta all'assoluzione di costui con formula dubitativa.
Considerato in diritto Il ricorso, proposto dall'imputato, merita 5
accoglimento, in quanto è fondato l'unico motivo dedotto a sostegno, con il quale denunzia vizio di motivazione, sotto la specie della motivazione con-
traddittoria di cui all'art. 475 n. 3 C.P.P. Come
è stato rilevato dal ricorrente, la decisione impu-
gnata, dopo avere posto delle premesse del tutto favorevoli alla posizione dell'imputato, ha tratto una conclusione contrastante con le stesse, proscio-
gliendolo dal reato di truffa con formula dubitati- va. Basta infatti ripercorrere l'iter argomentativo posto dal secondo giudice a fondamento della sua decisione, per rilevare il contrasto evidente tra le due parti della sentenza.
La Corte di merito, dando una certa consi-
derazione agli elementi accusatori evidenziati e va-
lorizzati dal primo giudice, cioè la consegna dei due assegni post-datati elle dichiardichiarazioni i dei due
fratelli LL, in primo luogo ha rilevato la lo-
ro affievolita incidenza probatoria sulla base della considerazione che il semplice pagamento di merce con assegno post-datato non è di regola sufficiente a trarre in inganno (essendo la post-datazione già
di per sè indice di mancanza di copertura) e sulla base dei contrasti rilevati nelle dichiarazioni dei due titolari dell'azienda, PI e IU CH. 6
In secondo luogo, precisato che per la realizzazio- ne del reato di truffa occorre un "quid plurio", CO-
stituito da un malizioso comportamento dell'agente idoneo a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente on està delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento dell'assegno,
ha messo in evidenza una serie di ragioni, derivate dagli elementi consacrati negli atti processuali,
che, facendo dubitare sulla sussistenza di tale "quid pluris", danno verosimiglianza ed affidabilità alla ricostruzione, data della vicenda del Bianco, ed inducono a ritenere (o, più esattamente, a non esclu-
dere) che costui abbia ottenuto la stipulazione del contratto senza la necessità di usare artifici o raggiri e che successivamente non abbia potuto ono-
rare alla scadenza gli assegni emessi a causa di
sopravvenute difficoltà finanziarie Proprio la puntuale indicazione di codeste ragioni oggettiva-
mente riscontrate (lo stretto legame di amicizia in-
tercorso tra l'imputato ed CH PI;
i prece-
denti affari già conclusi;
l'abitudine del Bianco
di intestare le vetture acquistate alla moglie%; la incertezza sulla esistenza di procedure esecutive a carico del Bianco al momento della stipulazione ed il contrasto nelle dichiarazioni dei due fratelli),.
,- 7
-
avrebbero dovuto indurre il secondo giudice, ed in-
ducono pertanto questa Corte ad escludere dalla fat-
tespecie la sussistenza di artefici raggiri e con-
seguentemente la configurabilità del reato di truf-
fa contestato, perchè il fatto non sussiste. Da ciò
discende che la sentenza impugnata deve essere annul
lata senza rinvio in ordine al reato anzidetto ai sensi degli artt. 524 c. 1 n. 3, 475 n. 3 e 539 n.1
C.P.P.
P. T. M.
LA C O R T E
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di truffa, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 1986
IL PRESIDENTE
ECC. DOTT. GIANCARLO MONTANARI VISCO
умии ш
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DOTT. CO LIBERO TROJA DEPOSITATA in CANCELLERIA Atalis LibersPalive E B addi 2 FEB. Il Funzionario di Cancelleria