Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/1986, n. 2464
CASS
Sentenza 10 dicembre 1986

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel reato di truffa il pagamento con assegno post-datato non è elemento sufficiente a trarre in inganno, poiché la postdatazione è già di per se indice di Mancanza di copertura. ( V mass n 165974; ( V mass n 166285).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/1986, n. 2464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2464
    Data del deposito : 10 dicembre 1986

    Testo completo