CASS
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/08/2023, n. 36266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36266 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO CI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 28-03-2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Mariaemanuela La Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. I•II l,e1.11ne • L5519 OC! TATA IN CF-'.."'ICE:11:704A1 31 AGO 2023 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36266 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CI CO, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 28 marzo 2023, con cui la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di ricusazione proposta nei confronti della dottoressa Laura Morselli, giudice monocratico del Tribunale di Latina dinanzi al quale era in corso di celebrazione il processo a suo carico, relativo a una vicenda trattata in sede cautelare dal Tribunale del Riesame, presieduto dalla dottoressa Morselli, avendo il Tribunale in quell'occasione confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del procedimento penale in esame, avente ad oggetto i reati di cui agli art. 55-1161 Cod. Nav., 30 della legge n. 394 del 1991, 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, il Collegio del Riesame presieduto dalla dottoressa Morselli non si è limitato a valutare il fumus commisi delicti, ma ha espresso incisive considerazioni di merito inerenti la responsabilità dell'imputata, ritenendo integrato il reato contestato, per cui il giudice monocratico Morselli era senz'altro ricusabile, potendo essere il suo giudizio condizionato dalle valutazioni espresse nel procedimento cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591), secondo cui, in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. Su questa falsariga è stato altresì precisato (cfr. Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Rv. 279164), che non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi, nel corso del procedimento, come componente del Tribunale del riesame, abbia 2 confermato una misura cautelare reale, in quanto tale decisione prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del giudice della ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti. 2. Orbene, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata si sia posta in sintonia con tali premesse ermeneutiche, avendo la Corte territoriale rimarcato, in maniera corretta, che il Tribunale presieduto dal giudice ricusato si era limitato a effettuare valutazioni volte esclusivamente a ripercorrere gli argomenti già esposti sia dal giudice della cautela sia dalla difesa nell'istanza di riesame, basandosi sugli elementi di fatto esistenti negli atti e rispondendo alle censure sollevate, senza spingersi oltre la verifica del "fumus" e del "periculum in mora". In definitiva, alcuna manifestazione di giudizio esulante dal tipo di accertamento richiesto dallo scrutinio demandato al giudice dell'impugnazione cautelare era ravvisabile nel provvedimento alla cui emissione aveva contribuito la dott.ssa Morselli, provvedimento fondato solo su legittime spiegazioni tecnico-giuridiche. Al riguardo la Corte territoriale ha ripercorso l:pag.
7-9 dell'ordinanza impugnata) le risposte fornite dal Collegio presieduto dalla dott.ssa Morelli ai sette motivi sollevati dalla difesa, evidenziando che, per ciascun motivo, i giudici del riesame hanno compiuto essenzialmente valutazioni in diritto, pertinenti rispetto alle tematiche dedotte, per cui, anche alla stregua dei criteri interpretativi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2004, doveva escludersi che, in concreto, vi sia stata un'indebita e irrituale anticipazione di giudizio da parte del giudice ricusato, la cui disamina è stata circoscritta alla sola verifica sulla configurabilità dei reati e sul pericolo di reiterazione degli stessi, verifica compiuta secondo i canoni previsti per la relativa fase cautelare. Di qui l'infondatezza delle doglianze sollevate, che invero sollecitano differenti considerazioni di merito che non possono trovare spazio in questa sede, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illegittimità. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse della CO deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/07/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Mariaemanuela La Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. I•II l,e1.11ne • L5519 OC! TATA IN CF-'.."'ICE:11:704A1 31 AGO 2023 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36266 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CI CO, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 28 marzo 2023, con cui la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di ricusazione proposta nei confronti della dottoressa Laura Morselli, giudice monocratico del Tribunale di Latina dinanzi al quale era in corso di celebrazione il processo a suo carico, relativo a una vicenda trattata in sede cautelare dal Tribunale del Riesame, presieduto dalla dottoressa Morselli, avendo il Tribunale in quell'occasione confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del procedimento penale in esame, avente ad oggetto i reati di cui agli art. 55-1161 Cod. Nav., 30 della legge n. 394 del 1991, 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, il Collegio del Riesame presieduto dalla dottoressa Morselli non si è limitato a valutare il fumus commisi delicti, ma ha espresso incisive considerazioni di merito inerenti la responsabilità dell'imputata, ritenendo integrato il reato contestato, per cui il giudice monocratico Morselli era senz'altro ricusabile, potendo essere il suo giudizio condizionato dalle valutazioni espresse nel procedimento cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591), secondo cui, in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. Su questa falsariga è stato altresì precisato (cfr. Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Rv. 279164), che non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi, nel corso del procedimento, come componente del Tribunale del riesame, abbia 2 confermato una misura cautelare reale, in quanto tale decisione prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del giudice della ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti. 2. Orbene, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata si sia posta in sintonia con tali premesse ermeneutiche, avendo la Corte territoriale rimarcato, in maniera corretta, che il Tribunale presieduto dal giudice ricusato si era limitato a effettuare valutazioni volte esclusivamente a ripercorrere gli argomenti già esposti sia dal giudice della cautela sia dalla difesa nell'istanza di riesame, basandosi sugli elementi di fatto esistenti negli atti e rispondendo alle censure sollevate, senza spingersi oltre la verifica del "fumus" e del "periculum in mora". In definitiva, alcuna manifestazione di giudizio esulante dal tipo di accertamento richiesto dallo scrutinio demandato al giudice dell'impugnazione cautelare era ravvisabile nel provvedimento alla cui emissione aveva contribuito la dott.ssa Morselli, provvedimento fondato solo su legittime spiegazioni tecnico-giuridiche. Al riguardo la Corte territoriale ha ripercorso l:pag.
7-9 dell'ordinanza impugnata) le risposte fornite dal Collegio presieduto dalla dott.ssa Morelli ai sette motivi sollevati dalla difesa, evidenziando che, per ciascun motivo, i giudici del riesame hanno compiuto essenzialmente valutazioni in diritto, pertinenti rispetto alle tematiche dedotte, per cui, anche alla stregua dei criteri interpretativi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2004, doveva escludersi che, in concreto, vi sia stata un'indebita e irrituale anticipazione di giudizio da parte del giudice ricusato, la cui disamina è stata circoscritta alla sola verifica sulla configurabilità dei reati e sul pericolo di reiterazione degli stessi, verifica compiuta secondo i canoni previsti per la relativa fase cautelare. Di qui l'infondatezza delle doglianze sollevate, che invero sollecitano differenti considerazioni di merito che non possono trovare spazio in questa sede, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illegittimità. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse della CO deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/07/2023