Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di reato di diserzione propria, non si integra l'elemento materiale del reato allorché l'assenza del militare risulti autorizzata, sia pure per una finalità specifica che non abbia avuto concreta attuazione, in quanto difetta il connotato dell'arbitrarietà dell'allontanamento e non viene leso l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice che consiste nella presenza fisica del militare al reparto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2004, n. 11363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11363 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI RI - Presidente - del 30/01/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 130
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 029018/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC AL IO N. IL 06/11/1943;
avverso SENTENZA del 08/04/2 003 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Roberto Rossin che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore Avv. Sandro Salvatore Rapisarda, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'8 aprile 2003 la Corte Militare di Appello confermava la sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma l'11 luglio 2002, con la quale CI LB RI era stato riconosciuto colpevole di diserzione aggravata e condannato alla pena di due mesi di reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria corrispondente.
Osservava la Corte che era provato che l'imputato, dovendo fruire di una licenza straordinaria per cure idropiniche, si era recato in un altro luogo, sicché era irrilevante che trattavasi di un comprensorio militare (aeroporto di Pantelleria), ai fini della sussistenza del reato, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione dell'art. 148 c.p.m.p., in quanto il delitto di diserzione si configura allorché, al momento dell'allontanamento dal servizio, manchi l'autorizzazione e di ciò il militare abbia consapevolezza. Nel caso in esame, l'CI, all'atto del suo allontanamento dal reparto di appartenenza, era in possesso di un idoneo titolo ed era consapevole della legittimità della licenza, concessa per esercitare un diritto di cui era titolare e, dunque, era insussistente il reato, poiché la legittimità dell'autorizzazione non può farsi dipendere dalla condotta successiva del soggetto che ne è destinatario. Il ricorso è fondato.
La condotta tipica del reato di diserzione propria, contestato nella specie, è l'assenza arbitraria - come tale dovendosi intendere quella conseguente all'allontanamento senza autorizzazione - del militare dal servizio per un periodo di tempo non inferiore a cinque giorni.
Non ricorre il primo di tali elementi, indispensabile per integrare la materialità del fatto penalmente sanzionato, allorché l'assenza del militare risulti autorizzata, sia pure per una finalità specifica (come nel caso della licenza straordinaria concessa per praticare terapie specialistiche), che non ha avuto concreta attuazione.
Anche in questa situazione, infatti, difetta il connotato essenziale della arbitrarietà dell'allontanamento, legittimo "ab origine" perché autorizzato e non viene leso l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, che consiste nella presenza fisica del militare al reparto.
L'eventuale accertamento della mancanza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione può assumere rilievo sotto altro profilo (disciplinare ovvero, ricorrendone gli estremi, di una diversa ipotesi criminosa), ma non comporta la configurabilità del delitto di diserzione propria.
Pertanto, la sentenza gravata deve essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004