Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1452
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Retrodatazione dei termini di efficacia della misura cautelare

    Il Tribunale ha ritenuto che la persistenza del reato associativo, anche in costanza della carcerazione e successivamente ad essa, impedisse la decorrenza dei termini sin dall'inizio della misura disposta per il reato estorsivo. La Corte ha confermato che la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, condizione non sussistente quando l'ordinanza successiva riguarda il reato di associazione di stampo mafioso con formula aperta che indica la permanenza del reato anche dopo l'emissione della prima ordinanza, a meno che non si dimostri la cessazione della permanenza prima della prima ordinanza. In questo caso, la condotta partecipativa è perdurata anche dopo l'esecuzione della prima misura, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attestano la partecipazione fino all'anno 2019, rendendo la retrodatazione inammissibile.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione e discostamento dai criteri legali per la retrodatazione dei termini di fase

    La Corte ha ritenuto che le censure difensive non intacchino il congruo argomentare del Tribunale di Catanzaro riguardo all'assenza di elementi per retrodatare il reato associativo. Il Tribunale ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare (relativa all'estorsione aggravata), non vi erano elementi indiziari sufficienti per giustificare anche la misura cautelare per il delitto associativo. La condotta partecipativa dell'indagato è perdurata anche dopo l'esecuzione della prima misura, come confermato dai collaboratori di giustizia. La data di commissione dell'estorsione non è stata considerata incidente sulla contestazione del delitto associativo, che è a forma libera e può realizzarsi anche con la mera permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione criminale. La persistenza della partecipazione al sodalizio anche nel corso della carcerazione è stata ritenuta ostativa alla invocata retrodatazione. Il Tribunale ha coerentemente escluso la sussistenza di elementi idonei ad offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato associativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1452
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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