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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR GE nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ED PE IO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1452 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di DO CA avverso il provvedimento in data 3 marzo 2025 con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere - applicata nei suoi confronti, con ordinanza del 9 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento n. 4191/20 r.g.nr. in quanto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale partecipe al clan 'ndranghetistico NA IA (articolazione territoriale di Sant'Onofrio) - per scadenza dei termini di fase ai sensi dell'art. 297, comma 3, del codice di rito. 1.1. In particolare, la difesa aveva chiesto di retrodatare il termine di efficacia della ordinanza cautelare sopra indicata al giorno 27 aprile 2021, data di esecuzione di un'altra misura cautelare applicata all'appellante nell'ambito del procedimento n. 4823/20 r.g.n.r. con il quale era stato contestato allo stesso indagato il delitto di estorsione, aggravata ex art. 416-bis.
1. cod. pen., commessa dal 4 marzo 2019 sino al 10 aprile 2019. 1.2. Il Tribunale respingeva l'appello poiché la persistenza del reato associativo, anche in costanza della carcerazione e successivamente ad essa, impediva la decorrenza dei citati termini sin dall'inizio della misura disposta per il reato estorsivo. 2. Avverso la citata ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. A. Tiziana Barillaro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione anche per discostamento dai criteri legali previsti dall'art. 297, comma 3, del codice di rito ed alle norme da esso richiamate. Al riguardo osserva che il Tribunale aveva ritenuto di dovere sussumere la fattispecie nella ipotesi prevista dalla lettera c) del citato art. 297, sebbene la difesa avesse segnalato la sussistenza di connessione qualificata tra i 2 reati oggetto delle due imputazioni provvisorie in questione e senza fornire una adeguata risposta sul punto. 2.2. L'indagato, inoltre, deduce che l'ordinanza impugnata risulta erronea anche rispetto alla valutazione del requisito della anteriorità dei fatti di cui alla seconda ordinanza (per violazione dell'art. 416-bis cod. pen.) con riferimento alla data di emissione della prima (per estorsione), non avendo spiegato da quali elementi aveva desunto la ultrattività della contestata adesione al clan mafioso NA oltre i limiti rappresentati dagli elementi di fatto e di condotta ricavati dalle risultanze processuali. 2.3. Infine, DO CA evidenzia che il Tribunale di Catanzaro ha escluso la desumibilità anteriore del reato associativo senza tenere conto, in modo corretto, di quanto riferito dai collaboratori di giustizia che lo accusano. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza ai sensi dell'art. 127 del codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, l'indagato sostiene che, alla data dell'emissione dell'ordinanza coercitiva avente ad oggetto la vicenda estorsiva, il reato associativo oggetto dell'ordinanza cautelare applicata nell'ambito del presente procedimento era ben conosciuto e comunque conoscibile ex actis;
inoltre, anche volendo valorizzare la struttura della contestazione del reato associativo (con permanenza "aperta"), deduce che anche le Sezioni unite hanno ammesso la possibilità di offrire la dimostrazione di un diverso tempus commissi delicti, ovvero della cessazione della permanenza. 2.1. Il reato associativo nel presente procedimento è contestato al ricorrente quale commesso 'con condotta perdurante' e, perciò, con riferimento ad un'epoca successiva alla esecuzione della prima ordinanza di custodia riguardante l'estorsione aggravata dal metodo mafioso. 3 2.2. Le Sezioni Unite (n. 14535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910) hanno ribadito l'orientamento prevalente, secondo il quale la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza, precisando che soltanto rispetto a condotte illecite anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, del codice di rito, che prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza". Questa interpretazione è stata successivamente ribadita da Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.nn., «considerando anche che non vi è stata alcuna altra decisione successiva che se ne sia discostata. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari, ma con la precisazione che, a fronte di una contestazione aperta, «ben può il giudice o comunque l'indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato (e di cessazione della permanenza)». Ne consegue che nella ipotesi di contestazione c.d. 'a catena' la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza coercitiva successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di tipo mafioso con formula 'aperta', che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione della prima ordinanza coercitiva, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Rv. 279222 - 01). 4 3. Ciò premesso, si rileva che la ordinanza impugnata non presenta i vizi motivazionali lamentati dall'indagato poiché ha spiegato, in modo adeguato e senza incorrere in evidenti vizi logici, le ragioni per le quali al momento della emissione della prima ordinanza cautelare (relativa alla estorsione aggravata) non vi erano elementi indiziari sufficienti a giustificare anche la misura cautelare per l'ipotesi delittuosa associativa. In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato che la condotta partecipativa dell'odierno ricorrente è perdurata anche dopo l'esecuzione della prima misura non essendo emerso alcun elemento a conferma della rescissione del legame dal gruppo criminale ed avendo riferito il collaboratore RE LA che la partecipazione di DO CA si era protratta almeno sino all'anno 2019. 3.1. La data di commissione della estorsione è stata considerata, in maniera non illogica, non incidente sulla contestazione del delitto associativo che è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi dato che è sufficiente anche la permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione criminale. La persistenza della partecipazione del ricorrente al sodalizio anche nel corso della carcerazione è stata quindi ritenuta dai giudici dell'appello cautelare come ostativa alla invocata retrodatazione. 3.2. In particolare, l'ordinanza impugnata ha affermato che al momento della emissione della prima ordinanza non vi era un quadro indiziario sufficiente per contestare il delitto ex art. 416-bis cod. pen. poiché le dichiarazioni del propalante RE LA (unitamente a quelle di EO AR), in ordine alla partecipazione dell'odierno ricorrente, erano intervenute a ridosso della emissione della ordinanza riguardante l'estorsione, di talché era necessaria una elaborazione - da parte del Pubblico ministero - rispetto alle contestazioni che sarebbero state oggetto della seconda ordinanza cautelare. Pertanto, soltanto nell'ambito del procedimento n. 4191/20 r.g.n.r. erano stati raccolti elementi indiziari di portata tale da consentire la richiesta della misura cautelare per il delitto associativo. 3.3. È stata quindi coerentemente esclusa, da parte del Tribunale di Catanzaro, la sussistenza di elementi idonei ad offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato associativo, ed in particolare la possibilità di retrodatare 5 tale ipotesi di reato già all'epoca della emissione della ordinanza per la estorsione aggravata. 4. Pertanto, le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scalfiscono il congruo argomentare del Tribunale di Catanzaro rispetto alla assenza di elementi per retrodatare il reato associativo. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito;
la cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ED PE IO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1452 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di DO CA avverso il provvedimento in data 3 marzo 2025 con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere - applicata nei suoi confronti, con ordinanza del 9 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento n. 4191/20 r.g.nr. in quanto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale partecipe al clan 'ndranghetistico NA IA (articolazione territoriale di Sant'Onofrio) - per scadenza dei termini di fase ai sensi dell'art. 297, comma 3, del codice di rito. 1.1. In particolare, la difesa aveva chiesto di retrodatare il termine di efficacia della ordinanza cautelare sopra indicata al giorno 27 aprile 2021, data di esecuzione di un'altra misura cautelare applicata all'appellante nell'ambito del procedimento n. 4823/20 r.g.n.r. con il quale era stato contestato allo stesso indagato il delitto di estorsione, aggravata ex art. 416-bis.
1. cod. pen., commessa dal 4 marzo 2019 sino al 10 aprile 2019. 1.2. Il Tribunale respingeva l'appello poiché la persistenza del reato associativo, anche in costanza della carcerazione e successivamente ad essa, impediva la decorrenza dei citati termini sin dall'inizio della misura disposta per il reato estorsivo. 2. Avverso la citata ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. A. Tiziana Barillaro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione anche per discostamento dai criteri legali previsti dall'art. 297, comma 3, del codice di rito ed alle norme da esso richiamate. Al riguardo osserva che il Tribunale aveva ritenuto di dovere sussumere la fattispecie nella ipotesi prevista dalla lettera c) del citato art. 297, sebbene la difesa avesse segnalato la sussistenza di connessione qualificata tra i 2 reati oggetto delle due imputazioni provvisorie in questione e senza fornire una adeguata risposta sul punto. 2.2. L'indagato, inoltre, deduce che l'ordinanza impugnata risulta erronea anche rispetto alla valutazione del requisito della anteriorità dei fatti di cui alla seconda ordinanza (per violazione dell'art. 416-bis cod. pen.) con riferimento alla data di emissione della prima (per estorsione), non avendo spiegato da quali elementi aveva desunto la ultrattività della contestata adesione al clan mafioso NA oltre i limiti rappresentati dagli elementi di fatto e di condotta ricavati dalle risultanze processuali. 2.3. Infine, DO CA evidenzia che il Tribunale di Catanzaro ha escluso la desumibilità anteriore del reato associativo senza tenere conto, in modo corretto, di quanto riferito dai collaboratori di giustizia che lo accusano. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza ai sensi dell'art. 127 del codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, l'indagato sostiene che, alla data dell'emissione dell'ordinanza coercitiva avente ad oggetto la vicenda estorsiva, il reato associativo oggetto dell'ordinanza cautelare applicata nell'ambito del presente procedimento era ben conosciuto e comunque conoscibile ex actis;
inoltre, anche volendo valorizzare la struttura della contestazione del reato associativo (con permanenza "aperta"), deduce che anche le Sezioni unite hanno ammesso la possibilità di offrire la dimostrazione di un diverso tempus commissi delicti, ovvero della cessazione della permanenza. 2.1. Il reato associativo nel presente procedimento è contestato al ricorrente quale commesso 'con condotta perdurante' e, perciò, con riferimento ad un'epoca successiva alla esecuzione della prima ordinanza di custodia riguardante l'estorsione aggravata dal metodo mafioso. 3 2.2. Le Sezioni Unite (n. 14535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910) hanno ribadito l'orientamento prevalente, secondo il quale la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza, precisando che soltanto rispetto a condotte illecite anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, del codice di rito, che prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza". Questa interpretazione è stata successivamente ribadita da Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.nn., «considerando anche che non vi è stata alcuna altra decisione successiva che se ne sia discostata. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari, ma con la precisazione che, a fronte di una contestazione aperta, «ben può il giudice o comunque l'indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato (e di cessazione della permanenza)». Ne consegue che nella ipotesi di contestazione c.d. 'a catena' la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza coercitiva successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di tipo mafioso con formula 'aperta', che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione della prima ordinanza coercitiva, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Rv. 279222 - 01). 4 3. Ciò premesso, si rileva che la ordinanza impugnata non presenta i vizi motivazionali lamentati dall'indagato poiché ha spiegato, in modo adeguato e senza incorrere in evidenti vizi logici, le ragioni per le quali al momento della emissione della prima ordinanza cautelare (relativa alla estorsione aggravata) non vi erano elementi indiziari sufficienti a giustificare anche la misura cautelare per l'ipotesi delittuosa associativa. In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato che la condotta partecipativa dell'odierno ricorrente è perdurata anche dopo l'esecuzione della prima misura non essendo emerso alcun elemento a conferma della rescissione del legame dal gruppo criminale ed avendo riferito il collaboratore RE LA che la partecipazione di DO CA si era protratta almeno sino all'anno 2019. 3.1. La data di commissione della estorsione è stata considerata, in maniera non illogica, non incidente sulla contestazione del delitto associativo che è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi dato che è sufficiente anche la permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione criminale. La persistenza della partecipazione del ricorrente al sodalizio anche nel corso della carcerazione è stata quindi ritenuta dai giudici dell'appello cautelare come ostativa alla invocata retrodatazione. 3.2. In particolare, l'ordinanza impugnata ha affermato che al momento della emissione della prima ordinanza non vi era un quadro indiziario sufficiente per contestare il delitto ex art. 416-bis cod. pen. poiché le dichiarazioni del propalante RE LA (unitamente a quelle di EO AR), in ordine alla partecipazione dell'odierno ricorrente, erano intervenute a ridosso della emissione della ordinanza riguardante l'estorsione, di talché era necessaria una elaborazione - da parte del Pubblico ministero - rispetto alle contestazioni che sarebbero state oggetto della seconda ordinanza cautelare. Pertanto, soltanto nell'ambito del procedimento n. 4191/20 r.g.n.r. erano stati raccolti elementi indiziari di portata tale da consentire la richiesta della misura cautelare per il delitto associativo. 3.3. È stata quindi coerentemente esclusa, da parte del Tribunale di Catanzaro, la sussistenza di elementi idonei ad offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato associativo, ed in particolare la possibilità di retrodatare 5 tale ipotesi di reato già all'epoca della emissione della ordinanza per la estorsione aggravata. 4. Pertanto, le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scalfiscono il congruo argomentare del Tribunale di Catanzaro rispetto alla assenza di elementi per retrodatare il reato associativo. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito;
la cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2026.