Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace non può essere pronunciata l'estinzione del reato per la particolare tenuità del fatto senza il consenso della persona offesa che non sia mai comparsa in giudizio in quanto irreperibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2013, n. 33763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33763 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 09/07/2013
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 2153
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 310/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
DE IC IO N. IL 28/03/1949;
avverso la sentenza n. 192/2010 GIUDICE DI PACE di CASTELLAMMARE DI STABIA, del 19/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. D.ssa CESQUI Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Castellammare di Stabia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De CC ON ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, vale a dire per la particolare tenuità del fatto.
De CC è imputato del delitto di cui all'art. 612 c.p., in danno di Di OM CA per aver pronunciato nei suoi confronti la frase "se non te ne vai da sotto casa mia, ti metto con fa testa dentro il cancello".
2. Il ricorrente Procuratore deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 34 sopra ricordato, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità della ipotesi prevista dalla norma in questione. Sostiene il ricorrente che, dalla motivazione esibita, non si comprende quali siano gli elementi di fatto che hanno indotto il giudice a ritenere che la condotta di reato avrebbe avuto, quanto a offensività, un'incidenza minima nella sfera della persona offesa.
Da ciò il ricorrente deduce la mera apparenza della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Sussiste invero la violazione del D.Lgs. art. 34, sopra indicato, in quanto, se deliberata nel giudizio, la pronunzia di estinzione del reato per la particolare tenuità del fatto presuppone la non opposizione dell'imputato e della persona offesa.
2.1. Orbene, nel caso di specie, si evince dagli atti che la persona offesa non è mai comparsa in giudizio. Nè si può ritenere significante e concludente tale comportamento in quanto la stessa non è mai stata reperita e, quindi, citata.
Ne consegue che la sua assenza non può essere certamente "Interpretata" come non opposizione al predetto epilogo decisorio, dovendo, viceversa, essere considerata un fatto neutro, certamente non espressivo della volontà del Di OM.
3. Consegue annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame all'ufficio del giudice di pace di Castellammare di Stabia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Castellammare di Stabia.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2013