Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice, nell'ipotesi di reato continuato, per stabilire la sostituibilità della sanzione deve fare riferimento alla pena determinata in concreto per il reato più grave, comprendendo nel calcolo così effettuato la diminuente premiale e non considerando, per contro, ne' l'ordine di applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena derivanti dalla continuazione tra i reati ne' gli aumenti di pena determinati dalla continuazione. Detta disciplina si allinea al "favor" che informa l'istituto della continuazione alle finalità deflattive dei riti speciali nonché a quelle di contenere l'applicazione della pena detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/1999, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 19/4/1999
Dott. Tito Garriba Consigliere SENTENZA
Dott. Eugenio Amari " N. 1429
Dott. Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo Cortese " N. 1693/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste contro la sentenza 6 ottobre 1998 del Pretore di Gorizia, sezione distaccata di Monfalcone nei confronti di LO NO. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste ricorre contro la sentenza 6 ottobre 1998 del Pretore di Gorizia che ha applicato ad LO NO una multa in luogo della pena detentiva, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di ubriachezza manifesta. Deduce l'illegalità della pena, in quanto quella prevista per il fatto ritenuto più grave (la resistenza) era stata determinata in quattro mesi di reclusione e perciò oltre il limite di sostituibilità, ai sensi dell'art. 53 l. 24 novembre 1981, n.689. Nè nel calcolo della pena per il fatto più grave si sarebbe potuta conteggiare la diminuente processuale derivante dal patteggiamento, in quanto tale diminuente, una volta ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, come nella specie era accaduto, va applicata per ultima, dopo l'aumento di cui all'art.81 cpv c.p.
2. Il ricorso è infondato.
La piana lettura dell'ultimo comma del citato art. 53, mostra che il giudice, nei casi previsti dall'art.81 del codice penale, deve far riferimento, per stabilire la possibilità della sostituzione, a quella pena che dovrebbe infliggere in concreto per il reato più grave, come se questo fosse l'unico oggetto del giudizio e per esso fosse stata chiesta l'applicazione di una pena. Ne deriva che nel calcolo deve comprendersi anche la diminuente premiale e non tenersi conto ne' dell'ordine di applicazione degli aumenti e delle diminuizioni di pena derivanti dalla continuazione tra i reati ne' degli aumenti di pena determinati dalla continuazione. Tale disciplina, del resto, si allinea al favor che informa l'istituto della continuazione, alle finalità deflattive dei riti speciali ed allo scopo di contenere l'applicazione pena detentiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1999