Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
Il ricorso proposto dal difensore, in qualità di procuratore speciale di numerose parti civili, non può essere considerato come un ricorso unico proposto da un solo ricorrente poiché, al contrario, esso dà vita a tante posizioni processuali e, quindi, a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato procura alle liti al predetto difensore, a nulla rilevando la scelta di presentare un unico atto per più ricorrenti, posto che il difensore agisce nell'interesse di tutti coloro che gli hanno conferito la procura e che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, sono autonomi e, come tali, possono avere anche esito diverso, con la conseguenza che nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2003, n. 15360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15360 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 09.12.2003
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1929
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 31876/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Giunio Massa;
nel procedimento
contro
:
LL GI ed altri;
Avverso la ordinanza emessa il 21 maggio 2001 dalla Corte di Cassazione;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del procedimento ed i motivi dei ricorsi;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore dei ricorrenti avvocato Giunio Massa che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
LA CORTE DI CASSAZIONE OSSERVA L'avvocato Giunio Massa, quale procuratore speciale di numerose parti civili nel processo
contro
LL GI ed altri, proponeva ricorso per Cassazione contro il diniego di sequestro conservativo del Tribunale di Lucca disposto con ordinanza del 23 ottobre 2000. Con ordinanza del 21 maggio 2001 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi e condannava i ricorrenti a pagare le spese del procedimento in solido e ciascuno a versare la somma di L.
2.000.000 alla Cassa delle ammende.
Avverso tale provvedimento proponeva istanza di correzione di errore materiale l'avvocato Giunio Massa.
Sosteneva, infatti, di avere agito quale procuratore speciale di numerose parti civili e che pertanto avrebbe dovuto essere ritenuto l'unico ricorrente;
con la conseguenza che soltanto lui avrebbe dovuto essere condannato alle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La istanza - ricorso è manifestamente infondata per due fondamentali ragioni. In primo luogo quello in discussione non è affatto un errore materiale perché la Corte di Cassazione ha ritenuto - peraltro giustamente - che l'avvocato Massa avesse agito quale procuratore speciale di alcune parti civili e non per un proprio interesse e, quindi, ricorrenti dovevano essere considerati tutti quelli che avevano rilasciato procura alle liti al predetto avvocato Massa. È di tutta evidenza allora che non si tratta di un errore materiale, ma semmai di una valutazione, ritenuta errata, della Corte di Cassazione non censurabile con nessun rimedio processuale . Ma il ricorso è manifestamente infondato anche per altra ragione. Non è possibile considerare unico il ricorso proposto da un avvocato nell'interesse di numerose persone;
si tratta, invece, di tanti ricorsi quante sono le persone che hanno rilasciato la procura presentati con un atto unico, essendo le posizioni dei ricorrenti identiche.
La scelta di presentare un unico atto per più ricorrenti è certamente legittima, ma non produce l'effetto di ridurre i ricorrenti ad uno solo, cosicché nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti.
L'affermazione si fonda non solo su una lettura attenta delle norme che regolano il ricorso per Cassazione e sulla considerazione che l'avvocato non agisce per un proprio interesse, ma per l'interesse di coloro i quali gli hanno rilasciato la procura, ma anche sulla considerazione logica che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, possono avere per varie ragioni anche un esito diverso, il che dimostra che mantengono la loro autonomia.
Infine anche la considerazione del ricorrente che essendo stato inviato dalla Corte di Cassazione un solo avviso di udienza ad esso ricorrente si doveva ritenere il ricorso unico è manifestamente infondata.
È infatti noto che per il giudizio di legittimità è previsto l'invio dell'avviso al solo difensore di fiducia del ricorrente e/o dei ricorrenti e non anche alla parte o alle parti, che hanno diritto all'avviso soltanto quando a loro sia stato nominato un difensore di ufficio.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue la condanna alle spese di tutti i ricorrenti in solido.
La particolarità della decisione legittima la mancata condanna dei ricorrenti al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili le istanze - ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2004