CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33930 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG;
4-; krbvin, Penale Sent. Sez. 4 Num. 33930 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. RE IZ ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed C 16.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente;
veniva disposta altresì la confisca del denaro sequestrato presso l'abitazione del reo in quanto provento del reato in quanto né il ricorrente né il coniuge, al momento del sequestro, svolgevano attività lavora- tiva. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni della confisca del denaro, attesa la assenza di relazione di pertinenzialità trg tale bene rispetto alla commissione del reato e tenuto conto che il coniuge, contrariamente a quanto affermato dal giudice risultava, ( percettrice di reddito sulla base della documentazione allegata. 3. Fondato risulta il motivo di ricorso concernente la misura di sicurezza reale della confisca del denaro in sequestro in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente. Va preliminarmente evidenziato come tale statuizione sia suscettibile dii impugna- zione ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen.,come ha recentemente af- fermato il giudice di legittimità in ipotesi di applicazione della pena su richiesta, riconoscendo la ricorribilità per cassazione delle statuizioni concernenti l'applica- zione delle misure di sicurezza per vizi di motivazione (sez.U, n.21368 del 26 Set- tembre 2019, AL NA Gianina, Rv.279348-01), nonché per violazione di legge in ipotesi di misura di sicurezza che non abbia formato oggetto di accordo tra le parti 4. Nella specie, il giudice non ha tforMo conto delle ragioni per cui atbarite- nuto che la somma di denaro sottoposta a sequestro costituisse provento o profitto del reato in presenza di ipotesi di mera detenzione di stupefacente. . Invero in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita contestata. ig stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di~denti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez.6, 17/10/2017, Landi, Rv.272204-01); d'altro canto il giudice del patteggiamento non ha dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede. Invero il denaro rinvenuto 2 Il Presidente nella disponibilità dell'imputato, in ipotesi di mera detenzione, può essere sotto- posto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.283248). 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio in relazione alla disposta confisca del denaro detenuto dall'imputato non risultando possibile, in ragione delle considerazioni svolte, una differente valutazione logico giuridici, delle emergenze processuali rappresentate nella decisione impugnata, con conse- guente restituzione all'avente diritto della somma sequestrata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di euro 7.350,00, della quale dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 Maggio 2023 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG;
4-; krbvin, Penale Sent. Sez. 4 Num. 33930 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. RE IZ ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed C 16.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente;
veniva disposta altresì la confisca del denaro sequestrato presso l'abitazione del reo in quanto provento del reato in quanto né il ricorrente né il coniuge, al momento del sequestro, svolgevano attività lavora- tiva. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni della confisca del denaro, attesa la assenza di relazione di pertinenzialità trg tale bene rispetto alla commissione del reato e tenuto conto che il coniuge, contrariamente a quanto affermato dal giudice risultava, ( percettrice di reddito sulla base della documentazione allegata. 3. Fondato risulta il motivo di ricorso concernente la misura di sicurezza reale della confisca del denaro in sequestro in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente. Va preliminarmente evidenziato come tale statuizione sia suscettibile dii impugna- zione ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen.,come ha recentemente af- fermato il giudice di legittimità in ipotesi di applicazione della pena su richiesta, riconoscendo la ricorribilità per cassazione delle statuizioni concernenti l'applica- zione delle misure di sicurezza per vizi di motivazione (sez.U, n.21368 del 26 Set- tembre 2019, AL NA Gianina, Rv.279348-01), nonché per violazione di legge in ipotesi di misura di sicurezza che non abbia formato oggetto di accordo tra le parti 4. Nella specie, il giudice non ha tforMo conto delle ragioni per cui atbarite- nuto che la somma di denaro sottoposta a sequestro costituisse provento o profitto del reato in presenza di ipotesi di mera detenzione di stupefacente. . Invero in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita contestata. ig stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di~denti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez.6, 17/10/2017, Landi, Rv.272204-01); d'altro canto il giudice del patteggiamento non ha dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede. Invero il denaro rinvenuto 2 Il Presidente nella disponibilità dell'imputato, in ipotesi di mera detenzione, può essere sotto- posto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.283248). 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio in relazione alla disposta confisca del denaro detenuto dall'imputato non risultando possibile, in ragione delle considerazioni svolte, una differente valutazione logico giuridici, delle emergenze processuali rappresentate nella decisione impugnata, con conse- guente restituzione all'avente diritto della somma sequestrata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di euro 7.350,00, della quale dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 Maggio 2023 Il consigliere estensore