CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17948 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Axa Mps Ass.ni Danni S.p.a. nel procedimento a carico di: IO EP, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio alla Sezione civile della Corte di appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30/09/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa, nei confronti di CI EP, dal Tribunale di Napoli in data 16/11/2020, appellata della parte civile AXA Mps Assicurazioni, e condannava la parte civile al rimborso delle spese sostenute dall’imputato per la difesa in grado di appello. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. Andrea De TI, difensore di fiducia della parte civile, articolando due motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17948 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 21/04/2026 2.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza di nesso causale tra il reato di ricettazione e il danno risarcibile. Al riguardo, lamenta come la Corte di appello abbia erroneamente negato la correlazione tra condotta di reato, ritenuta sussistente, ed il danno subito, rendendo vieppiù sul punto motivazione marcatamente viziata.
2.2. Con secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 541 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla condanna della parte civile al pagamento delle spese di lite e processuali. In particolare, censura la mancanza di motivazione sul punto, rilevando come l’accertamento della condotta materiale di ricettazione avrebbe dovuto condurre quantomeno ad una compensazione parziale o totale delle spese di lite. 3. Il ricorso va accolto essendo fondato, con valenza assorbente, il primo motivo proposto.
3.1. Dalla ricostruzione in fatto operata nelle sentenze del doppio grado di merito, è risultato che l’imputato ha personalmente versato, sul conto corrente a lui intestato, l’assegno, risultato provento di furto, emesso dall’AXA e intestato meccanograficamente a tale Ingenito (vds. pag. 2 della sentenza impugnata) e che, in conseguenza di ciò, AXA ha dovuto nuovamente versare l’importo dovuto. La sentenza impugnata ha tuttavia escluso la sussistenza di un danno derivante alla parte civile dal delitto di ricettazione, ritenendo il danno lamentato cagionato dalla messa all’incasso del titolo, integrante semmai il diverso reato di truffa per il quale, tuttavia, non si procede.
3.2. Al riguardo, va premesso che legittimato all'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è solo il soggetto passivo del reato, ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, come si desume chiaramente dalla previsione letterale dell'art. 74 cod. proc. pen., nonché dal tenore dell'art. 185 cod. pen. Tale rapporto di causalità, poi, sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, [...], Rv. 262371 – 01; Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014, [...], Rv. 261482 - 01).
3.3. Ciò premesso, osserva il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata si appalesi carente ed illogica nella parte in cui ha negato alla società suindicata il diritto al risarcimento dei danni, atteso che, sulla base dei superiori principi di diritto e dalla stessa ricostruzione in fatto esposta nella sentenza impugnata, risulta che la condotta di ricettazione ha determinato uno stato tale di cose senza le quali il danno lamentato (e finanche riconosciuto dalla Corte di appello) non si sarebbe verificato. 2 Le superiori considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altra deduzione e portano all’annullamento della sentenza agli effetti civili.
3.4. A norma dell’art. 622 cod. proc. pen., il rinvio per nuovo giudizio va disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il giudice civile, ad esito della risoluzione della controversia, provvederà al regolamento delle spese sostenute dalle parti anche in questo grado del giudizio.
3.5. La non particolare complessità della questione proposta con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, ha giustificato la motivazione della presente decisione in forma semplificata.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello. Spese al definitivo. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio alla Sezione civile della Corte di appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30/09/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa, nei confronti di CI EP, dal Tribunale di Napoli in data 16/11/2020, appellata della parte civile AXA Mps Assicurazioni, e condannava la parte civile al rimborso delle spese sostenute dall’imputato per la difesa in grado di appello. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. Andrea De TI, difensore di fiducia della parte civile, articolando due motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17948 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 21/04/2026 2.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza di nesso causale tra il reato di ricettazione e il danno risarcibile. Al riguardo, lamenta come la Corte di appello abbia erroneamente negato la correlazione tra condotta di reato, ritenuta sussistente, ed il danno subito, rendendo vieppiù sul punto motivazione marcatamente viziata.
2.2. Con secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 541 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla condanna della parte civile al pagamento delle spese di lite e processuali. In particolare, censura la mancanza di motivazione sul punto, rilevando come l’accertamento della condotta materiale di ricettazione avrebbe dovuto condurre quantomeno ad una compensazione parziale o totale delle spese di lite. 3. Il ricorso va accolto essendo fondato, con valenza assorbente, il primo motivo proposto.
3.1. Dalla ricostruzione in fatto operata nelle sentenze del doppio grado di merito, è risultato che l’imputato ha personalmente versato, sul conto corrente a lui intestato, l’assegno, risultato provento di furto, emesso dall’AXA e intestato meccanograficamente a tale Ingenito (vds. pag. 2 della sentenza impugnata) e che, in conseguenza di ciò, AXA ha dovuto nuovamente versare l’importo dovuto. La sentenza impugnata ha tuttavia escluso la sussistenza di un danno derivante alla parte civile dal delitto di ricettazione, ritenendo il danno lamentato cagionato dalla messa all’incasso del titolo, integrante semmai il diverso reato di truffa per il quale, tuttavia, non si procede.
3.2. Al riguardo, va premesso che legittimato all'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è solo il soggetto passivo del reato, ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, come si desume chiaramente dalla previsione letterale dell'art. 74 cod. proc. pen., nonché dal tenore dell'art. 185 cod. pen. Tale rapporto di causalità, poi, sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, [...], Rv. 262371 – 01; Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014, [...], Rv. 261482 - 01).
3.3. Ciò premesso, osserva il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata si appalesi carente ed illogica nella parte in cui ha negato alla società suindicata il diritto al risarcimento dei danni, atteso che, sulla base dei superiori principi di diritto e dalla stessa ricostruzione in fatto esposta nella sentenza impugnata, risulta che la condotta di ricettazione ha determinato uno stato tale di cose senza le quali il danno lamentato (e finanche riconosciuto dalla Corte di appello) non si sarebbe verificato. 2 Le superiori considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altra deduzione e portano all’annullamento della sentenza agli effetti civili.
3.4. A norma dell’art. 622 cod. proc. pen., il rinvio per nuovo giudizio va disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il giudice civile, ad esito della risoluzione della controversia, provvederà al regolamento delle spese sostenute dalle parti anche in questo grado del giudizio.
3.5. La non particolare complessità della questione proposta con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, ha giustificato la motivazione della presente decisione in forma semplificata.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello. Spese al definitivo. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3