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Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/08/2023, n. 35430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35430 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IT PI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EN Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35430 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza dell'Il novembre 2022, la Corte d'appello di Napoli, giudicando sul gravame proposto dall'odierna ricorrente, ne ha confermato la condanna alle pene di legge per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 21 settembre 2012. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 159, primo comma, n. 3) cod. pen. e 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, per essere stata ritenuta, in base a tale ultima disposizione, la sospensione del corso della prescrizione per 64 giorni, dal 9 marzo all'il maggio 2020. Allegando che il dibattimento di primo grado era stato rinviato, per l'esame dell'imputata, dall'udienza del 4 ottobre 2019 a quella del 3 aprile 2020 e che questa era stata rinviata d'ufficio al 29 gennaio 2021, la ricorrente argomenta che la sospensione del corso della prescrizione poteva essere ritenuta soltanto a partire dall'udienza rinviata per l'emergenza COVID, vale a dire per 38 giorni. Il reato si era pertanto prescritto il 29 ottobre 2022, prima della pronuncia della sentenza d'appello, ed aveva dunque errato la Corte territoriale nel non dichiarare la già intervenuta prescrizione. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Allegando che, sul punto, la sentenza impugnata non poteva ritenersi quale doppia conforme rispetto a quella di primo grado per aver fornito, rispondendo alla doglianza proposta con l'appello, una diversa ricostruzione dell'elemento psicologico rispetto a quanto fatto dal primo giudice, la ricorrente reputa di doversi confrontare soltanto con la motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto il dolo eventuale e la ritiene viziata. In particolare, essendo pacifico che ella aveva assunto la carica di legale rappresentante della società soltanto successivamente all'emissione delle fatture ritenute correlate ad operazioni inesistenti, ci si duole del fatto che l'elemento psicologico era stato riconosciuto soltanto in base ad un affermato dovere di conoscenza e non già all'effettiva consapevolezza dell'insussistenza delle operazioni fatturate. Ci si era dunque illogicamente accontentati di una doverosa conoscibilità, omettendo di considerare come la giurisprudenza di legittimità - si richiama la sent. Sez. U. n. 38342 resa nel caso ThyssenKrupp - abbia chiarito che non sia la previsione dell'evento, bensì la sua volizione, a differenziare il dolo eventuale dalla colpa cosciente. 2 4. La sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il reato è ad oggi certamente estinto per intervenuta prescrizione. 4.1. Secondo l'insegnamento reso da questa Corte a Sezioni unite, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432- 02, nella cui motivazione si è peraltro escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). La successiva giurisprudenza ha conseguentemente affermato che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431; Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780). 4.2. L'esame degli atti — imposto dalla natura processuale della doglianza proposta — ha consentito al Collegio di verificare che nessun adempimento era stato disposto in vista dell'udienza del 4 aprile, essendo il dibattimento stato rinviato soltanto per l'esame dell'imputata. La sospensione del processo imposta dalla disciplina emergenziale si è pertanto determinata soltanto in forza del rinvio della già programmata udienza a data successiva all'il maggio 2020, sicché certamente per tale lasso temporale, pari a 38 giorni, opera anche la sospensione del corso della prescrizione, ma, se la stessa fosse da limitarsi a detto periodo, come correttamente argomenta la ricorrente, il reato sarebbe stato prescritto già al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata. La conclusione sarebbe esclusa soltanto se la sospensione possa dirsi operante anche per il periodo dall'Il marzo al 3 aprile 2020. 42. In forza del richiamato principio affermato dalle Sezioni unite al delineato quesito deve darsi risposta affermativa, ma la diversa soluzione argomentata in ricorso non può dirsi manifestamente infondata, tenendo conto 3 della ratto della disciplina, che trova qualche aggancio anche nella motivazione della citata decisione (peraltro resa in relazione al disposto di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.l. 18/2002, poiché il procedimento in questione pendeva in periodo Covid presso la Corte di cassazione). Come si è detto, infatti, le Sezioni unite hanno posto l'accento sulla circostanza che la sospensione del corso della prescrizione non opera in maniera generalizzata, ma postula che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. 5. Trattandosi, dunque, di ricorso non manifestamente infondato, il rapporto processuale in sede d'impugnazione risulta validamente costituito, con conseguente necessità di rilevare la prescrizione, ad oggi sicuramente intervenuta anche alla luce dell'interpretazione sostenuta dalla sentenza impugnata. Non risultando l'evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole - l'eventuale accoglimento del secondo motivo di ricorso sul vizio di motivazione porterebbe infatti ad un annullamento con rinvio per nuovo giudizio sull'elemento soggettivo - la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EN Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35430 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza dell'Il novembre 2022, la Corte d'appello di Napoli, giudicando sul gravame proposto dall'odierna ricorrente, ne ha confermato la condanna alle pene di legge per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 21 settembre 2012. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 159, primo comma, n. 3) cod. pen. e 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, per essere stata ritenuta, in base a tale ultima disposizione, la sospensione del corso della prescrizione per 64 giorni, dal 9 marzo all'il maggio 2020. Allegando che il dibattimento di primo grado era stato rinviato, per l'esame dell'imputata, dall'udienza del 4 ottobre 2019 a quella del 3 aprile 2020 e che questa era stata rinviata d'ufficio al 29 gennaio 2021, la ricorrente argomenta che la sospensione del corso della prescrizione poteva essere ritenuta soltanto a partire dall'udienza rinviata per l'emergenza COVID, vale a dire per 38 giorni. Il reato si era pertanto prescritto il 29 ottobre 2022, prima della pronuncia della sentenza d'appello, ed aveva dunque errato la Corte territoriale nel non dichiarare la già intervenuta prescrizione. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Allegando che, sul punto, la sentenza impugnata non poteva ritenersi quale doppia conforme rispetto a quella di primo grado per aver fornito, rispondendo alla doglianza proposta con l'appello, una diversa ricostruzione dell'elemento psicologico rispetto a quanto fatto dal primo giudice, la ricorrente reputa di doversi confrontare soltanto con la motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto il dolo eventuale e la ritiene viziata. In particolare, essendo pacifico che ella aveva assunto la carica di legale rappresentante della società soltanto successivamente all'emissione delle fatture ritenute correlate ad operazioni inesistenti, ci si duole del fatto che l'elemento psicologico era stato riconosciuto soltanto in base ad un affermato dovere di conoscenza e non già all'effettiva consapevolezza dell'insussistenza delle operazioni fatturate. Ci si era dunque illogicamente accontentati di una doverosa conoscibilità, omettendo di considerare come la giurisprudenza di legittimità - si richiama la sent. Sez. U. n. 38342 resa nel caso ThyssenKrupp - abbia chiarito che non sia la previsione dell'evento, bensì la sua volizione, a differenziare il dolo eventuale dalla colpa cosciente. 2 4. La sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il reato è ad oggi certamente estinto per intervenuta prescrizione. 4.1. Secondo l'insegnamento reso da questa Corte a Sezioni unite, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432- 02, nella cui motivazione si è peraltro escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). La successiva giurisprudenza ha conseguentemente affermato che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431; Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780). 4.2. L'esame degli atti — imposto dalla natura processuale della doglianza proposta — ha consentito al Collegio di verificare che nessun adempimento era stato disposto in vista dell'udienza del 4 aprile, essendo il dibattimento stato rinviato soltanto per l'esame dell'imputata. La sospensione del processo imposta dalla disciplina emergenziale si è pertanto determinata soltanto in forza del rinvio della già programmata udienza a data successiva all'il maggio 2020, sicché certamente per tale lasso temporale, pari a 38 giorni, opera anche la sospensione del corso della prescrizione, ma, se la stessa fosse da limitarsi a detto periodo, come correttamente argomenta la ricorrente, il reato sarebbe stato prescritto già al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata. La conclusione sarebbe esclusa soltanto se la sospensione possa dirsi operante anche per il periodo dall'Il marzo al 3 aprile 2020. 42. In forza del richiamato principio affermato dalle Sezioni unite al delineato quesito deve darsi risposta affermativa, ma la diversa soluzione argomentata in ricorso non può dirsi manifestamente infondata, tenendo conto 3 della ratto della disciplina, che trova qualche aggancio anche nella motivazione della citata decisione (peraltro resa in relazione al disposto di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.l. 18/2002, poiché il procedimento in questione pendeva in periodo Covid presso la Corte di cassazione). Come si è detto, infatti, le Sezioni unite hanno posto l'accento sulla circostanza che la sospensione del corso della prescrizione non opera in maniera generalizzata, ma postula che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. 5. Trattandosi, dunque, di ricorso non manifestamente infondato, il rapporto processuale in sede d'impugnazione risulta validamente costituito, con conseguente necessità di rilevare la prescrizione, ad oggi sicuramente intervenuta anche alla luce dell'interpretazione sostenuta dalla sentenza impugnata. Non risultando l'evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole - l'eventuale accoglimento del secondo motivo di ricorso sul vizio di motivazione porterebbe infatti ad un annullamento con rinvio per nuovo giudizio sull'elemento soggettivo - la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 luglio 2023.