Sentenza 11 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
UP DI G. UC s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 116/39/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 39, il 10-06-1999, depositata il 2-07-1999;
Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 30-09-2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
udito, altresì, l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato per l'Amministrazione;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sede di registrazione dell'atto 11-09-1984 in Notaio Stivala di Brescia con il quale, fra l'altro, veniva verbalizzata l'Assemblea straordinaria della SOFIMETAL S.p.A. contenente la delibera di aumento del capitale sociale da L.
1.600.000.000 a L. 3.200.000.000, veniva assolta l'imposta proporzionale di registro nella misura dell'uno per cento.
Successivamente la società, con istanza del 26-06-1984, sul presupposto che la norma (art. 4 D.P.R. n. 634/72) in base alla quale l'atto era stato tassato, era a ritenersi incostituzionale e, comunque, contrastante con gli artt. 4 e 7 della Direttiva Comunitaria n. 69/335/CEE che fissano nello 0,50% l'aliquota massima applicabile, chiedeva il rimborso della somma di L. 16.300.000 al predetto titolo versata. Formatosi su tale istanza il silenzio- rifiuto la società lo impugnava in sede giurisdizionale, chiedendo accertarsi il diritto al rimborso.
L'adita Commissione Tributaria di Brescia, con la decisione n. 5325/07/87, confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso, rilevando l'insussistenza dell'obbligazione tributaria sia in quanto l'art. 4 lett. a) n. 3, del D.P.R. n. 634/1972 non aveva tenuto conto dei limiti della Legge
delega 9-10-1971 n. 825, sia pure perché il contenuto di detta norma era a ritenersi in contrasto con l'art. 11 della Direttiva Comunitaria 17-07-1969.
Con ricorso notificato il 2-10-2000, alla UP DI G. UC s.a.s., incorporante la SOFIMETAL DI G. UC s.a.s., ed affidato ad un mezzo, l'Amministrazione Finanziaria ha chiesto la Cassazione della decisione di appello.
Con successiva memoria 16-09-2003 l'A.F. ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
L'intimata non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo l'Amministrazione Finanziaria denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 lett. a) n. 3 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26-10-1972 n. 634 e dell'art. 4 della Direttiva n. 69/335/CEE in relazione all'art. 360 comma 1^ n. 3 c.p.c. - Motivazione carente illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360 comma 1^ n. 5 c.p.c.". Deduce la ricorrente che i giudici di merito sono incorsi nel denunciato vizio di violazione di legge, tenuto conto che non sussiste alcuna incompatibilità tra normativa nazionale e Direttiva Comunitaria.
Le censure dell'Amministrazione sono fondate.
Come esattamente rilevato dalla ricorrente, nessun contrasto è possibile rinvenire tra la normativa nazionale all'epoca vigente ed applicata, e quella comunitaria, giacché entrambe prevedevano per i conferimenti l'applicazione dell'aliquota dell'1%. Infatti l'art. 4 lett. a) n. 3 della tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. 26-10-1972 n. 634, applicabile ratione temporis, fissava nell'1% l'imposta proporzionale di registro da assolvere. D'altra parte, l'art. 7 paragrafo 1 lett. a) della Direttiva n. 69/ 335/CEE, prescriveva che l'aliquota dell'imposta sui conferimenti non potesse superare il 2%, ne' essere inferiore all'1%, ed ancora, la successiva direttiva 73/80/CEE ha disposto che "L'aliquota dell'imposta sui conferimenti prevista dall'art. 7 della direttiva precitata (n. 69/335/CEE), è fissata all'1% a partire dal 1^ gennaio 1976".
È, dunque, evidente che alla data di registrazione dell'atto di che trattasi (24 settembre 1984) nessun contrasto fosse rinvenibile tra la normativa nazionale e quella comunitaria prevedendo entrambe l'applicazione della medesima aliquota (1%) e che, sono, dunque, incorsi nel denunciato vizio di violazione di legge i giudici di merito che tale contrasto hanno ritenuto di cogliere, con ciò affermando l'illegittimo operato dell'Ufficio.
Nè, d'altronde, l'illegittimità della normativa in concreto applicata può farsi discendere, così come ritenuto dai giudici di merito, dal fatto che la stessa sarebbe stata emanata in violazione dei limiti posti dalla legge delega 9-10-1971 n. 825. Basta rilevare in proposito che l'art. 7 della Legge 9-10-1971 n. 825 prescriveva espressamente che il decreto delegato si adeguasse "alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee 17 Luglio 1969 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali".
L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata e, sussistendo i presupposti per una decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., il rigetto della domanda di rimborso. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004