CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 9613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9613 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da El HY ME, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 4/3/2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, Avv. Dario Masini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4/3/2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 21/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, riqualificava ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 le condotte contestate a ME El HY, rideterminando la pena a suo carico. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9613 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - il difetto di motivazione con riguardo agli aumenti di pena a titolo di continuazione, in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTI) Preliminarmente si dà atto che il difensore del ricorrente, Avv. Masini, ha chiesto il rinvio della presente udienza, per motivi di salute: lo stesso legale, tuttavia, non aveva formulato richiesta di trattazione orale, a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, così che l'istanza di rinvio non può essere presa in esame. 3. Il ricorso risulta infondato. 4. La Corte di appello ha individuato il trattamento sanzionatorio nei seguenti termini: - pena base - dato più grave il delitto di cui al punto 1.6 - 2 anni, 11 mesi di reclusione e 5mila euro di multa, con motivazione sul distacco dal minimo edittale;
- aumentata a 4 anni, 10 mesi, 10 giorni di reclusione e 8.333,00 euro di multa per la riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale;
- aumentata a 5 anni di reclusione e 10mila euro di multa per la continuazione con le condotte di cui ai punti 1.3, 1.7 e 1.10; - infine ridotta a 3 anni, 4 mesi di reclusione e 6.666,00 euro di multa per il rito abbreviato. 5. Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte, nel più alto Consesso, hanno affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n . 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269); la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 5.1. Ebbene, proprio quest'ultima specificazione impone il rigetto del ricorso. L'imputato, infatti, ha avuto irrogata una pena di 1 mese e 20 giorni di reclusione a titolo complessivo di continuazione per tre capi (1.3, 1.7, 1.10), connotati, a loro volta, da continuazione interna (plurime cessioni di sostanza, 2 C;
ETAT,A. N c caL nel corso di molti mesi); ne consegue che, per ciascun capo, è stato inflitto un aumento pari a poco più di 15 giorni, ossia al minimo edittale per il delitto, che, tenuto conto della citata continuazione interna, rende l'aumento medesimo di modestissima misura, tale da non consentire - in assenza di ogni argomento di segno contrario, che il ricorso non indica - un'eventuale decurtazione della sanzione. 6. L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, Avv. Dario Masini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4/3/2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 21/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, riqualificava ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 le condotte contestate a ME El HY, rideterminando la pena a suo carico. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9613 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - il difetto di motivazione con riguardo agli aumenti di pena a titolo di continuazione, in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTI) Preliminarmente si dà atto che il difensore del ricorrente, Avv. Masini, ha chiesto il rinvio della presente udienza, per motivi di salute: lo stesso legale, tuttavia, non aveva formulato richiesta di trattazione orale, a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, così che l'istanza di rinvio non può essere presa in esame. 3. Il ricorso risulta infondato. 4. La Corte di appello ha individuato il trattamento sanzionatorio nei seguenti termini: - pena base - dato più grave il delitto di cui al punto 1.6 - 2 anni, 11 mesi di reclusione e 5mila euro di multa, con motivazione sul distacco dal minimo edittale;
- aumentata a 4 anni, 10 mesi, 10 giorni di reclusione e 8.333,00 euro di multa per la riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale;
- aumentata a 5 anni di reclusione e 10mila euro di multa per la continuazione con le condotte di cui ai punti 1.3, 1.7 e 1.10; - infine ridotta a 3 anni, 4 mesi di reclusione e 6.666,00 euro di multa per il rito abbreviato. 5. Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte, nel più alto Consesso, hanno affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n . 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269); la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 5.1. Ebbene, proprio quest'ultima specificazione impone il rigetto del ricorso. L'imputato, infatti, ha avuto irrogata una pena di 1 mese e 20 giorni di reclusione a titolo complessivo di continuazione per tre capi (1.3, 1.7, 1.10), connotati, a loro volta, da continuazione interna (plurime cessioni di sostanza, 2 C;
ETAT,A. N c caL nel corso di molti mesi); ne consegue che, per ciascun capo, è stato inflitto un aumento pari a poco più di 15 giorni, ossia al minimo edittale per il delitto, che, tenuto conto della citata continuazione interna, rende l'aumento medesimo di modestissima misura, tale da non consentire - in assenza di ogni argomento di segno contrario, che il ricorso non indica - un'eventuale decurtazione della sanzione. 6. L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023