CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2023, n. 18980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18980 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3701/2019 R.G. proposto da Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Paola Pessagno e Luca De Paoli, con domicilio eletto in Genova, via Garibaldi, n. 9; – ricorrente – contro Clear Channel Jolly Pubblicità s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti FU RI ed EN DA, con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’Avv. Luigi Manzi;
– controricorrente – Oggetto: Cimp Civile Sent. Sez. 5 Num. 18980 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 05/07/2023 2 avverso la sentenza n. 1361/2018 della CTR della Liguria, depositata il 19/10/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2023 dal Consigliere Oronzo De Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo. FATTI DELLA CAUSA Il Comune di Genova propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR della Liguria aveva accolto l’appello di Clear Channel Jolly Pubblicità s.r.l. avverso la sentenza della CPT di Genova di rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione relativo al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), anno 2011, notificata dal predetto Comune, e dichiarato non dovuto il maggiore importo preteso. La società contribuente resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., si deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario e con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, avuto riguardo alle intervenute pronunce del giudice amministrativo sulle deliberazioni con le quali il Comune ha stabilito le tariffe superando il previsto limite legale, con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., si deduce la 3 nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132, n. 4, cod.proc.civ., perché il giudice di appello, apoditticamente, ha fatto proprie le argomentazioni della contribuente in merito alla illegittimità delle deliberazioni tariffarie, con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in merito ai <> oggetto della censura che precede, con il quinto motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione degli artt. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446 del 1997, 7-octies, allegato alla l. n. 43 del 2005, per non aver considerato che la delibera consiliare n. 36 del 26/3/2001, istitutiva del CIMP e le successive delibere di giunta con cui sono state approvate le tariffe hanno tutte rispettato il limite previsto dalla legge. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese devono essere integralmente compensate, stante l’accordo delle parti sul punto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. 4
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023.
– controricorrente – Oggetto: Cimp Civile Sent. Sez. 5 Num. 18980 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 05/07/2023 2 avverso la sentenza n. 1361/2018 della CTR della Liguria, depositata il 19/10/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2023 dal Consigliere Oronzo De Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo. FATTI DELLA CAUSA Il Comune di Genova propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR della Liguria aveva accolto l’appello di Clear Channel Jolly Pubblicità s.r.l. avverso la sentenza della CPT di Genova di rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione relativo al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), anno 2011, notificata dal predetto Comune, e dichiarato non dovuto il maggiore importo preteso. La società contribuente resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., si deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario e con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, avuto riguardo alle intervenute pronunce del giudice amministrativo sulle deliberazioni con le quali il Comune ha stabilito le tariffe superando il previsto limite legale, con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., si deduce la 3 nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132, n. 4, cod.proc.civ., perché il giudice di appello, apoditticamente, ha fatto proprie le argomentazioni della contribuente in merito alla illegittimità delle deliberazioni tariffarie, con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in merito ai <
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023.