Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
0 1 848 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.13672/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron. 4264 Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magistrati: Rep. Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Ud.
5.11.02 Dott. Alberto SPANO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Vie Faravellizz LI CA, elettivamente domiciliato in Roma, via Rocca Porena n.34] presso l'avv. Carlo Boursier Niutta, che unitamente all'avv. Renato Zanetti lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS ITALIA s.r.l., in persona del procuratore speciale sig. Angelo Feriani, elettivamente domiciliata in Roma alla via 4409 1 di Ripetta, 22 presso l'avv. Gerado Vesci che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
un lamente all'ew. Selvatore Trifino;
- controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n.319 del 12.2.2001, reg. gen. n. 1/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano,che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12.2.2001 la Corte di Appello di Bologna, decidendo sull'appello proposto dalla HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS ITALIA S.r.l. nei confronti di NA UC, avverso sentenza del Tribunale della medesima città, accoglieva l'appello, rigettando le domande del NA di impugnativa di un licenziamento orale e di differenze retributive. Osservava in motivazione che la qualificazione del rapporto data dalle parti, desumibile dal regime fiscale adottato, non era decisiva, ma occorreva indagare se nel concreto svolgimento del rapporto vi fosse stata subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro. Osservava anche che l'inserimento della prestazione nell'organizzazione aziendale non costituisce elemento decisivo per ritenere la subordinazione. Esaminando, quindi, lo -2- svolgimento del rapporto osservava che la collaborazione era iniziata nel gennaio del 1996, non con l'appellata, ma con la società americana capogruppo, non essendo ancora attiva la società italiana, cui erano stati fatturati i compensi da febbraio a settembre 1996, e che solo successivamente la fatturazione e poi le ricevute fiscali furono emesse nei confronti della società appellante. Nel primo periodo l'attività del NA fu svolta per il reperimento di locali in Roma e per la stipula del contratto di fitto e quindi per la pubblicazione di annunci su giornali per i reperimento di personale per l'attività di telemarketing. Dal giugno al dicembre il NA, che era ospitato in Roma nei locali della società e collaborò alla selezione del personale ed al suo addestramento. In questo secondo periodo l'attività della sede di Roma era diretta c coordinata da GR DA, mentre il NA si limitava a fornire una generica consulenza ed assistenza. In un terzo periodo ricercò i locali per la sede di Bologna, si adoperòДорего ti per l'attivazione delle linee telefoniche ed anche qui, per il reperimento ed addestramento del personale che fu assunto con contratti di collaborazione coordinata continuativa. In questo periodo gesti anche i contratti di collaborazione e tenne la cassa della sede di Bologna. Osservava che nei tre periodi era sempre risultata la autonomia del NA nel prestare la sua collaborazione e non era stata fornita la prova del suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della società Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo il NA, resiste con Tempestivo controricorso la Hospitality Marketing Concepts, illustrato poi con memoria. -3- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di appello deducendo il vizio della motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., il ricorrente trascrive le deposizioni dei testi AN EI, GR DA, KE ST, FE AS, IV OS e deduce che dalle loro deposizioni sarebbe evidente la natura subordinata della collaborazione del NA. Le censure sono infondate. Infatti dalle deposizioni trascritte emergono fatti già accertati dalla Corte territoriale e correttamente ritenuti non decisivi ai fini della qualificazione del rapporto in quanto compatibili anche con una collaborazione autonoma quali: il compenso fisso, l'inserzione nella organizzazione aziendale, la partecipazione del NA alla selezione ed all'addestramento del personale, la ricerca di immobili da destinare ad ufficio e stipula di contratti di locazione, l'abitazione in Roma nei locali della società, la prestazione esclusiva di attività per la società convenuta con un prolungato orario di lavoro. Il ricorrente non ha indicato che i testi abbiano deposto su fatti specifici (tali non sono le qualifiche di manager o di responsabile attribuite dai testi al ricorrente perchè costituiscono valutazioni) dai quali risulti la subordinazione, intesa come sottoposizione a direttive specifiche del datore di lavoro ovvero al suo potere disciplinare. Consegue che la valutazione della Corte di Appello che il NA non abbia fornito la prova che la sua collaborazione, qualificata come autonoma dalle parti, avesse, invece, natura di - 4 - lavoro subordinato costituisce giudizio di merito, insindacabile in questa sede di legittimità in quanto sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici. II ricorso deve essere pertanto rigellato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di cassazione. Cosi deciso in Roma il 5.11.2002 Gauglien I will Il Consigliere est.Fernandcas Il Presidente ANCELLIERE Derositato in celleria oggi FEB/2003 CANCELLIERE -5-